Flat tax mance anche per chi non è dipendente diretto della struttura

La norma che regola la flat tax sulle mance non fa distinzione tra dipendenti diretti e indiretti delle strutture ricettive. Imposta sostitutiva del 5 per cento per tutti e tutte: i chiarimenti e le istruzioni operative per i datori di lavoro
Raggio d’azione ampio per la flat tax sulle mance, che prevede la possibilità di applicare una imposta sostitutiva del 5 per cento.
Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, interpellata dal Ministero del Turismo, la norma non fa distinzione tra dipendenti diretti e indiretti impiegati presso le strutture ricettive, nei bar, nei ristoranti.
Anche per chi opera con un contratto di somministrazione e ha i requisiti previsti dalla Legge di Bilancio 2023 è previsto il trattamento fiscale di favore. Ma le parti coinvolte devono seguire precise regole.
Flat tax mance per tutti i dipendenti delle strutture, anche in caso di contratto di somministrazione
La flat tax sulle mance regolata dalla Manovra 2023, in particolare all’articolo 1 commi da 58 a 62, prevede l’applicazione in via automatica di una imposta sostitutiva del 5 per cento sulle somme percepite in presenza delle seguenti condizioni:
- il lavoratore o la lavoratrice deve restare sotto il limite reddituale dei 75.000 euro, tenendo conto anche dei rapporti di lavoro che riguardano settori diversi da quello alberghiero e della ristorazione;
- l’incidenza delle mance sul totale non deve superare il 30 per cento.
I lavoratori e le lavoratrici delle strutture ricettive, di ristoranti e bar che rispondono a questi requisiti possono beneficiare dell’agevolazione anche quando operano con un contratto di somministrazione.
A chiarirlo è la risoluzione n. 7 del 2025 dell’Agenzia delle Entrate che fornisce anche le regole da seguire per chi non è dipendente diretto della struttura.
Flat tax mance: flusso di comunicazione ad hoc per chi non è dipendente diretto
Bisogna tenere conto, infatti, di un aspetto fondamentale. Il lavoro in somministrazione prevede il coinvolgimento di tre soggetti diversi:
- il lavoratore o la lavoratrice;
- l’utilizzatore, l’azienda;
- il somministratore, l’agenzia per il lavoro.
L’agenzia assume il lavoratore e lo assegna all’azienda cliente con cui svolge effettivamente l’attività lavorativa.
In questa dinamica a ricoprire il ruolo di sostituto d’imposta, solitamente affidato all’azienda, è invece l’agenzia.
Le strutture con cui lavorano i dipendenti, ricorda il documento, hanno “l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare” e di “rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.
Materialmente, poi, lo stipendio, comprese le mance, viene corrisposto dall’agenzia di somministrazione sulla quale, di conseguenza, ricadono gli obblighi di sostituzione d’imposta.
Date le responsabilità condivise, tra strutture ricettive e agenzie di somministrazione è necessario prima di tutto attivare un dialogo per la corretta tassazione delle somme corrisposte.
Flat tax mance per i dipendenti non diretti delle strutture: le istruzioni delle Entrate
A prescindere dalle modalità di pagamento delle mance al lavoratore o alla lavoratrice, è chiamato a versare l’imposta sostitutiva sempre il soggetto che opera come sostituto d’imposta, e quindi in questo caso l’agenzia.
E anche quando la struttura eroga i compensi extra lasciati dai clienti direttamente ai dipendenti è tenuta comunque a trattenere l’imposta da applicare e a trasmettere le somme che poi dovranno essere versate al soggetto somministratore.
È fondamentale, quindi, attivare un sistema di comunicazione a tutto tondo che però, come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, non ha alcun peso dal punto di vista fiscale.
“Il riversamento delle mance da parte dei gestori delle strutture ricettive e di esercizi di somministrazione e bevande al fornitore esterno costituisce una mera movimentazione finanziaria”, che non assume rilevanza ai fini delle imposte sul reddito, si legge nella risoluzione.
