Mance in busta paga: istruzioni per l’uso

Anche le mance costituiscono reddito di lavoro dipendente per chi le riceve, ma dalla Manovra 2023, in presenza di specifici requisiti, si applica in maniera automatica una flat tax: le istruzioni per gestirle
Per una corretta gestione delle mance lasciate dai clienti in contanti o tramite POS è fondamentale conoscere le regole per inquadrarle correttamente.
Dal punto di vista fiscale costituiscono a tutti gli effetti redditi di lavoro dipendente. Dalla Manovra 2023, però, in presenza di specifici requisiti la tassazione che si applica non è quella ordinaria, ma una flat tax pari al 5 per cento.
Come funziona la detassazione delle mance
La misura, introdotta originariamente dalla Legge n. 197 del 2022, si rivolge esclusivamente al personale impiegato nei settori della ristorazione e delle strutture ricettive con un reddito annuo non superiore a 75.000 euro.
Questa forma di detassazione prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali locali entro la soglia massima del 30 per cento dei compensi complessivi percepiti.
La flat tax è automatica: il datore di lavoro deve applicarla senza alcuna domanda da parte del lavoratore o della lavoratrice.
Salvo espressa rinuncia scritta da parte del dipendente, infatti, l’imposta sostitutiva rappresenta il regime ordinario per la gestione delle mance. Resta, però, la necessità di certificare il rispetto dei requisiti nel caso in cui vi siano più rapporti di lavoro concomitanti.
Mance in busta paga: i requisiti per applicare la flat tax
L’accesso all’imposta sostitutiva è subordinato alla verifica di due requisiti fondamentali:
- il tetto reddituale di 75.000 euro, considerando anche i redditi derivanti da attività esterne al settore alberghiero e della ristorazione: il superamento di tale cifra comporta l’esclusione dai benefici dall’anno successivo;
- la proporzione delle mance rispetto alla retribuzione globale: l’agevolazione, infatti, non si può più applicare oltre la quota del 30 per cento.
Riguardo al calcolo della percentuale, la base di riferimento si ottiene sommando tutti i redditi da lavoro dipendente maturati nell’anno per le prestazioni rese nel comparto turistico-alberghiero e della ristorazione, incluse le mance lasciate dai clienti, e considerando tutti i contratti attivi anche con datori diversi.
In caso di sforamento della soglia del 30 per cento, il beneficio non decade interamente: l’aliquota ordinaria scatterà esclusivamente sulla parte eccedente.
Flat tax mance: le istruzioni per i datori di lavoro
Attraverso la risposta a consulenza giuridica n. 7 del 2025 fornita direttamente al Ministero del Turismo, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’agevolazione spetta anche ai dipendenti che operano con un contratto di somministrazione.
Nel caso in cui sussistano i presupposti per la flat tax, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, provvede al versamento del dovuto utilizzando uno dei codici tributo definiti dalla risoluzione n. 16 del 2023.
| Codice tributo | Denominazione |
| 1067 | Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
| 1605 | Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
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| 1917 | Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
| 1918 | Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
| 1306 | Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
Nell’elaborazione delle buste paga è necessario tenere conto, quindi, della detassazione.
Ma se i requisiti di accesso alla flat tax vengono accertati successivamente all’erogazione delle mance, il datore di lavoro può comunque applicare l’imposta sostitutiva e recuperare le maggiori ritenute effettuate tramite la prima retribuzione utile, senza attendere le operazioni di conguaglio.
Flat tax sulle mance anche nelle Certificazioni Uniche
“Il sostituto deve indicare separatamente nella certificazione unica sia le mance assoggettate a imposta ordinaria sia quelle assoggettate a imposta sostitutiva, nonché l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme erogate al lavoratore”, precisa la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 del 2023.
Anche nel caso in cui il dipendente rinunci al regime agevolato, sarà necessario indicare nella CU le mance percepite assoggettate a tassazione ordinaria e la parte di queste potenzialmente assoggettabili all’imposizione sostitutiva.
Se da un lato, previa informativa al dipendente, il datore di lavoro può applicare sulle mance il regime che considera più vantaggioso, dall’altro il lavoratore mantiene la facoltà di utilizzare la dichiarazione dei redditi per seguire la via che risulti essere la più favorevole.
Mance e somministrazione: le istruzioni
Sotto il profilo dei lavoratori in somministrazione, è necessario precisare alcuni aspetti.
Questo schema contrattuale vede il coinvolgimento coordinato di tre soggetti diversi:
- il lavoratore o la lavoratrice;
- l’utilizzatore, ovvero l’azienda cliente;
- il somministratore, ossia l’agenzia per il lavoro.
L’agenzia assume il dipendente e lo assegna all’azienda utilizzatrice presso cui viene svolta l’attività lavorativa.
In questo contesto, gli obblighi di sostituzione d’imposta ricadono sulla stessa agenzia di somministrazione, la quale provvede materialmente a corrispondere lo stipendio e le mance.
Le strutture ospitanti hanno l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile e di rimborsare allo stesso gli oneri retributivi e previdenziali sostenuti per i lavoratori.
Considerata la natura delle responsabilità condivise, tra aziende e agenzie è indispensabile attivare un costante coordinamento informativo per garantire una corretta tassazione.
A prescindere dalla modalità con cui le mance vengono corrisposte, il versamento dell’imposta sostitutiva compete sempre al soggetto che opera come sostituto d’imposta, ovvero all’agenzia.
Di conseguenza, anche quando la struttura eroga direttamente ai dipendenti i compensi extra lasciati dai clienti, resta tenuta a trattenere l’imposta e a trasmettere le somme destinate al soggetto somministratore.
Questo sistema di comunicazione a tutto tondo non assume rilevanza dal punto di vista fiscale. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, “Il riversamento delle mance da parte dei gestori delle strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al fornitore esterno costituisce una mera movimentazione finanziaria” irrilevante ai fini delle imposte sui redditi.
Mance e IVA: come inquadrare le somme
Un’ulteriore precisazione riguarda la qualificazione di queste somme.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, gli importi erogati rappresentano movimentazioni finanziarie fuori campo IVA e non incrementano il volume d’affari del datore di lavoro.
Simmetricamente, poiché il flusso costituisce una mera movimentazione finanziaria, “ai fini delle imposte dirette, le somme in esame non sono né ricavi né costi (per il personale) per il datore di lavoro”, precisa l’Agenzia delle Entrate.
In ogni caso, spetta al datore di lavoro il compito di valutare le misure contabili e finanziarie idonee a garantire una rendicontazione separata delle mance corrisposte.