È tempo di vacanze: CIN sempre in vista

Dalle stanze utilizzate per gli affitti brevi agli alberghi tutte le strutture utilizzate per accogliere ospiti devono essere dotate di CIN, Codice Identificativo Nazionale, ed esporlo adeguatamente
Con l’estate, arrivano anche le vacanze. Le strutture ricettive, dalle stanze utilizzate per gli affitti brevi agli alberghi, cominciano a popolarsi di turisti e viaggiatori. Ed è necessario non farsi trovare impreparati.
Chi gestisce degli alloggi deve dotarsi del CIN, Codice Identificativo Nazionale, rilasciato dal Ministero del Turismo tramite la Banca Dati Strutture Ricettive. Ma non basta ottenere la sequenza di cifre per essere in regola, è necessario anche metterlo bene in vista.
I nuovi obblighi sono stati introdotti dall’articolo 13 ter del DL n. 145/2023.
L’obbligo di ottenere ed esporre il CIN, Codice Identificativo Nazionale
L’obbligo di dotarsi del Codice Identificativo Nazionale interessa un’ampia platea di soggetti che operano nel settore dell’ospitalità. Nello specifico, sono tenuti a richiederlo:
- i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione turistica;
- locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate agli affitti brevi.
Per ottenere il CIN è necessario accedere alla Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR) gestita dal Ministero del Turismo. L’autenticazione sulla piattaforma avviene esclusivamente tramite SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, o CIE, Carta d’Identità Elettronica.
Prima di procedere con l’istanza telematica, è necessario uniformarsi agli obblighi amministrativi locali, come la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o della CIA (Comunicazione di Inizio Attività) presso il Comune competente in caso di attività imprenditoriale, e aver ottenuto il Codice Identificativo Regionale (CIR) o provinciale, se previsto.
Una volta in possesso dei requisiti, il sistema sarà pronto per generare il codice alfanumerico univoco: dopo l’accesso, basterà controllare i contenuti precompilati e completare la procedura online.
Dove e come esporre il CIN
L’impegno, però, non si conclude con l’ottenimento del Codice.
L’articolo 13-ter del D.L. n. 145/2023 stabilisce che il CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva. L’esposizione deve avvenire assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici.
In presenza di regolamenti condominiali che limitano le affissioni, il Ministero del Turismo ha chiarito che è possibile utilizzare modalità alternative all’affissione di un cartello (come targhe o altre soluzioni), a patto che sia garantita un’idonea evidenza del CIN al pubblico.
Inoltre, sussiste l’obbligo di indicare chiaramente il CIN in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
CIN in vista anche negli annunci
Anche i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di associare all’unità immobiliare destinata alla locazione breve o per finalità turistiche, alla struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera il relativo CIN.
In altre parole, sia negli spazi fisici che in quelli virtuali il Codice Identificativo degli alloggi concessi a viaggiatori e turisti deve essere sempre in vista.
La mancata esposizione del CIN, infatti, rientra tra i casi sanzionati dalla normativa. In particolare, chi non mette bene in evidenza la sequenza identificativa rischia una sanzione che va da 500 a 5.000 euro, da calcolare in relazione alla dimensione degli spazi destinati ad accogliere gli ospiti e per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione.
E nel caso degli annunci si procede subito con l’immediata rimozione dell’annuncio irregolare.
Come precisa il Ministero del Turismo nelle sue FAQ, l’obbligo di esposizione deve essere rispettato da un lato dai titolari delle strutture ricettive e dai locatori e dall’altro dagli intermediari e dai gestori di portali telematici.