CIN e standard di sicurezza: le regole da rispettare

Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore il CIN, Codice Identificativo Nazionale, per gli affitti brevi e turistici a cui si lega anche il rispetto di precisi standard di sicurezza in base alla tipologia della struttura
Stanze, appartamenti, edifici utilizzati per affitti brevi e turistici devono essere censiti nel database del Ministero del Turismo grazie al Codice Identificativo Nazionale. La novità prevista dal DL n. 145 del 2023 è entrata in vigore il 1° gennaio scorso e impone ai gestori anche il rispetto di precisi standard di sicurezza.
Per le strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, invece, da questo punto di vista non ci sono state particolari novità: bisogna continuare a seguire gli obblighi previsti dalla normativa di riferimento.
Quali sono gli standard di sicurezza legati al CIN?
Più nel dettaglio, la normativa per tutelare turisti e viaggiatori, regolata dal Decreto Anticipi, interessa tutte le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima del debutto del CIN.
Chi gestisce immobili o spazi destinati ad affitti brevi e turistici, in qualsiasi forma, deve provvedere a installare dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti ed estintori portatili.
Fanno eccezione gli spazi non dotati di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.
Ma è necessario mettere in sicurezza l’appartamento oggetto del CIN anche quando lo stabile è già dotato degli strumenti per difendersi dai rischi.
Coloro che concedono in affitto stanze e appartamenti in forma imprenditoriale, invece, devono anche rispettare i requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
L’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare turisti e viaggiatori coincide con quello di acquisizione e di esposizione del Codice Identificativo Nazionale.
E, infatti, quando si richiede il codice identificativo bisogna presentare insieme all’istanza anche una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti di sicurezza.
CIN e standard di sicurezza: le caratteristiche di impianti ed estintori
Non basta dotarsi degli strumenti necessari per essere in regola, ma bisogna tenere conto anche di precise istruzioni che arrivano dalla normativa.
I dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio devono essere dotati almeno della funzione di segnalazione dell’allarme idonea ad avvertire in maniera tempestiva le persone che si trovano negli spazi.
Inoltre, i sistemi di sicurezza devono essere progettati conformemente alle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e alle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore. Devono essere, poi, oggetto di manutenzione periodica così da essere sempre perfettamente funzionanti.
Per quanto riguarda gli estintori portatili bisogna posizionarli in punti accessibili e visibili, in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo: è necessario un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano.
La loro capacità estinguente minima non deve essere inferiore a 13A e la carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021.
Non bisogna, poi, dimenticare di effettuare i controlli periodici in linea con le istruzioni contenute nella norma tecnica UNI 9994-1 e nel manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore dell’apparecchiatura.
CIN e standard di sicurezza: le sanzioni previste
In sintesi, tenendo conto delle caratteristiche appena descritte, ogni appartamento o stanza utilizzata per affitti brevi o turistici dovrà essere munita di specifici dispositivi di sicurezza: rilevatori di monossido di carbonio e di gas combustibile ed estintori.
Chi non mette in atto misure di protezione adeguate, in caso di attività imprenditoriale, incorre nelle sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, se privo dei requisiti minimi previsti dalla specifica normativa CIN rischia una multa da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata.
