Rentri non funzionante? Ecco cosa fare

13.01.2026 - Tempo di lettura: 5'
Rentri non funzionante? Ecco cosa fare

Il Rentri è il Registro Elettronico Nazionale di Tracciabilità dei Rifiuti, il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Le imprese sono quindi tenute ad utilizzare questo nuovo strumento, ma cosa fare se la piattaforma non funziona?

In caso di temporanea mancata disponibilità del Rentri, le aziende iscritte possono continuare ad operare, dando continuità alle proprie attività, anche durante un’interruzione momentanea del sistema informatico.

Per farlo è sufficiente seguire le apposite istruzioni fornite dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), contenute nel decreto direttoriale n. 319/2025.

In particolare, il decreto individua due possibili problematiche che potrebbero verificarsi in relazione al funzionamento della piattaforma Rentri:

  • indisponibilità programmata – caso in cui l’interruzione dei servizi è prevista per aggiornamenti e/o manutenzioni programmate;
  • indisponibilità non programmata – caso in cui il sistema si blocca a causa di errori tecnici, guasti, malfunzionamenti di varia natura.

In caso di disservizi sulla piattaforma, la prima verifica da parte degli utenti è quella relativa all’origine del problema.

Occorre, infatti, verificare che il malfunzionamento non dipenda da un problema informatico dell’utente ma che si tratta effettivamente di problematica riconosciuta come tale dal portale del Rentri oppure da quello dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

In tal caso, è necessario procedere come indicato dal Ministero nell’allegato 1 al decreto.

Cosa fare se non si riesce ad inviare richieste di assistenza

Nell’eventualità in cui gli operatori non siano in grado, per mancanza di disponibilità dell’area supporto del portale Rentri, di trasmettere le richieste di assistenza, queste potranno essere inviate direttamente alla casella di posta elettronica “supporto@rentri.it”.

Cosa fare se non si riesce ad accedere ai contenuti informativi

Nel caso in cui, invece, risulti impossibile accedere ai contenuti informativi presenti nell’Area Supporto, gli operatori potranno utilmente scaricare in locale le presentazioni, i manuali, i link ai tutorial disponibili sul portale.

Cosa fare se non si riesce ad inviare l’iscrizione

Veniamo, poi, al caso che riguarda l’impossibilità di trasmettere l’iscrizione al Rentri. In questa evenienza, gli operatori e i soggetti delegati potranno completare l’iscrizione entro il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’evento anche se successivo alle scadenze previste dal DM 4 aprile 2023.

Cosa fare se non si riesce a procedere al versamento del contributo

Se gli operatori riscontrano disservizi per il pagamento del contributo e del diritto di segreteria, necessari per trasmettere la pratica di iscrizione al Rentri,  potranno completare l’iscrizione il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’evento, anche se successivo alle scadenze previste.

Impossibilità di vidimare digitalmente i registri di carico e scarico

Nel caso in cui gli operatori che utilizzano per la tenuta del registro di carico e scarico i servizi di supporto messi a disposizione dal Rentri non siano in grado di vidimare digitalmente i registri di carico e scarico, possono vidimare anticipatamente rispetto all’utilizzo, uno o più registri di carico e scarico per ogni unità locale.

Impossibilità di consultare e/o trasmettere al Rentri le operazioni annotate sul registro cronologico di carico e scarico

In questi casi, per limitare il rischio derivante dall’impossibilità di consultare le operazioni, gli operatori possono utilizzare, con maggior frequenza, le funzioni di esportazione dei dati in formato .pdf, e di esportazione del file .xml del registro che rappresentano le due forme da utilizzare in caso di ispezione.

Per quanto riguarda l’invio, è possibile trasmettere i dati dei registri il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’evento, anche se successivo alle scadenze previste dal D.M. 4 aprile 2023, n.59. I servizi Rentri terranno traccia della data di trasmissione.

Impossibilità di trasmettere al produttore/detentore la copia completa del FIR mediante i servizi di supporto

In questi casi, i trasportatori trasmettono la copia completa del FIR cartaceo esclusivamente con le altre modalità previste dall’art. 6 comma 5 del DM n. 59/2023 ovvero mediante consegna diretta o mediante posta elettronica certificata.

Impossibilità di vidimare digitalmente ed emettere i FIR cartacei attraverso l’applicazione web o mediante interoperabilità

Per limitare il rischio derivante dall’indisponibilità dei servizi di supporto per la gestione del FIR cartaceo, gli operatori potranno utilmente vidimare digitalmente ed emettere anticipatamente rispetto all’utilizzo, un numero, proporzionale al loro fabbisogno, di FIR cartacei bianchi da compilare manualmente.

Inoltre, per limitare il rischio derivante dall’impossibilità di vidimare digitalmente il FIR cartaceo mediante interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il Rentri, gli operatori potranno utilmente vidimare anticipatamente un numero di FIR, proporzionale al loro fabbisogno, da compilare attraverso i propri gestionali.

Impossibilità di vidimare digitalmente i registri cronologici di carico e scarico

Per limitare il rischio derivante dall’impossibilità di vidimare digitalmente, i registri cronologici di carico e scarico con i servizi per l’interoperabilità, gli operatori potranno utilmente vidimare anticipatamente rispetto all’utilizzo, uno o più registri cronologici di carico e scarico per ogni unità locale.

Impossibilità di trasmettere al RENTRI le operazioni annotate sul registro cronologico di carico e scarico

In questi casi, gli operatori possono trasmettere i dati dei registri il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’evento anche se successivo alle scadenze previste dal DM n. 59/2023. I Servizi Rentri terranno traccia della data di trasmissione.

Impossibilità di trasmettere al produttore/detentore la copia completa del FIR mediante interoperabilità

In questo caso, i trasportatori trasmettono la copia completa del FIR cartaceo con le altre modalità previste dall’art. 6 comma 5 del DM n. 59/2023 oppure mediante consegna diretta o tramite posta elettronica certificata.

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