Guida alla costituzione di una società di capitali: requisiti e prospettive
Al momento dell’avvio di una nuova attività è del tutto normale avere dubbi sul tipo più adatto di forma giuridica da assumere: le possibilità spaziano tra il campo delle ditte individuali e tra quello delle società, sapendo che all’interno di questi due gruppi esistono numerose ulteriori distinzioni. La distinzione tra ditta individuale e società è del resto presto detta: nel primo caso si apre una partiva Iva a nome di un singolo soggetto, il quale svolge il lavoro e se ne assume la responsabilità, senza dividere con nessun altro i propri ricavi; nel secondo caso invece la partita Iva viene aperta per un soggetto diverso, ovvero la società stessa, all’interno della quale i ricavi vengono divisi. Chi opta per le società è chiamato a scegliere tra società di persone – all’interno delle quali si possono trovare le società semplici, le società in nome collettivo (Snc) e le società in accomandita semplice (Sas) – e per l’appunto e le società di capitali. Ma cosa è una società di capitali, quali tipi esistono, e quali sono i passaggi necessari per costituirne una?
Cos’è una società di capitali: le principali caratteristiche
Come vedremo tra poco, non esiste un unico tipo di società di capitali. Ci sono però dei tratti comuni tra tutte le società di questo tipo che, a differenza delle società di persone (il cui ruolo principale è rivestito dalle persone) si fondano sul capitale stesso. Le società capitali sono disciplinate dall’articolo 2325 all’articolo 2496 del libro V del Codice civile, e presentano una caratteristica molto apprezzata: i soci, all’interno di queste società, rispondono per i debiti contratti verso terzi solo per la quota capitale di loro proprietà, e niente di più; questo significa, cioè, che nella società di capitali è netta la distinzione tra il patrimonio della società e i patrimoni dei soci. Ecco allora che la principale peculiarità delle società di capitali è la loro autonomia patrimoniale perfetta. È inoltre bene sottolineare che la società di capitali ha una sua personalità giuridica, e che l’amministratore non deve per forza essere scelto tra i soci.
Come si vedrà, alcune forme di società di capitali si allontanano leggermente da alcuni di questi aspetti. Vediamo dunque ora quali sono le diverse tipologie di società di capitali e le relative peculiarità.
I 4 tipi di società di capitali
L’ordinamento italiano prevede attualmente quattro diversi tipi di società di capitali, ovvero:
- S.p.a. (società per azioni);
- S.a.p.a. (società in accomandita per azioni);
- S.r.l. (società a responsabilità limitata);
- S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata);
Come si vedrà di seguito, la differenza tra le diverse sigle è in certi casi notevole.
S.p.a. (società per azioni)
Nelle società per azioni, ovvero nelle S.p.a., le quote di partecipazione sono rappresentate dalle azioni, ovvero da titoli trasferibili che tutti insieme costituiscono il capitale sociale: si è proprietari di una parte della società, dunque, fino a quando si è in possesso di azioni. Nel momento in cui si possiedono delle azioni si ha automaticamente diritto alla partecipazione all’assemblea dei soci, alla ripartizione del patrimonio nell’eventualità in cui la S.p.a. venisse chiusa, nonché alla normale distribuzione dei dividenti. Si capisce quindi che a contraddistinguere la società per azioni è la partecipazione al capitale sociale rappresentata dalle azioni.
S.a.p.a. (società in accomandita per azioni)
Già dal nome si capisce che si ha a che fare con un tipo peculiare di società per azioni: la società in accomandita per azioni di fatto segue quanto detto appena sopra per la S.p.a., con l’unica differenza della responsabilità illimitata dei soci accomandatari per le obbligazioni sociali; qui abbiamo infatti due tipi di soci, ovvero gli accomandatari, che in qualità di amministratori dell’azienda hanno responsabilità illimitata, oltre il mero valore del conferimento di capitale; e i soci accomodanti, i quali sono esclusi dall’amministrazione dell’azienda, e che in cambio vantano una responsabilità limitata al capitale conferito.
S.r.l. (società a responsabilità limitata)
Veniamo ora alla S.r.l.: nelle società a responsabilità limitata per definizione il patrimonio personale dei soci non può essere intaccato da nessuna azione di rivalsa da parte dei creditori. Il funzionamento è abbastanza semplice, trattandosi peraltro di una forma giuridica molto diffusa, soprattutto per le realtà medio-piccole: ogni socio ha diritti su decisioni e su utili in base alla propria quota di partecipazione, sapendo che qui il trasferimento delle quote tra i vari soci richiede un atto notarile.
S.r.l.. (società a responsabilità limitata semplificata)
La società a responsabilità limitata semplificata è per l’appunto una versione speciale della precedente, e spicca per velocità e l’economicità della costituzione della società stessa. La S.r.l.. può essere una società unipersonale, con il conferimento minimo di capitale pari a un euro. Si capisce quindi che la società a responsabilità limitata semplificata è spesso scelta dagli imprenditori individuali che, optando questa società in luogo della ditta individuale, vedono decadere le responsabilità che potrebbero ledere il proprio patrimonio personale.
Come costituire una società di capitali
Vediamo come costituire una società di capitali. Si è visto che le differenze tra le diverse forme non sono poche; ciononostante, in linea di massima, la costituzione di una società di capitali è piuttosto simile. Tutto nasce a partire da un contratto che viene stipulato tra i soci – che possono essere in numero variabile – oppure eventualmente con un atto unilaterale. Ci si riferisce a questo documento preliminare e fondamentale come atto costitutivo; per essere ritenuto valido, questo documento deve essere redatto in forma di atto pubblico, e contenere al proprio interno quanto prescritto dal Codice civile all’interno degli articoli già citati.
Ci sono però delle differenze: nel caso delle S.r.l, per esempio, è esclusa la possibilità di sottoscrizione dell’atto costitutivo successiva o per pubblica sottoscrizione, cosa che invece è possibile nel caso delle S.p.a..
Le responsabilità di amministratori e di soci
In tanti casi, nelle piccole imprese costituite come società di capitali, i soci sono anche amministratori. È però bene sapere che nel caso in cui il socio non sia anche amministratore, le responsabilità sono differenti. I soci hanno infatti una responsabilità limitata al conferimento, laddove invece gli amministratori hanno delle responsabilità verso la società, verso gli altri soci, verso terzi e verso eventuali creditori sociali.
La gestione nelle società di capitali
All’interno delle società di capitali si individuano 3 tipi di potere, ovvero di controllo, amministrativo e deliberativo. L’organo di controllo può essere rappresentato da un collegio sindacale, da un consiglio di sorveglianza o da un comitato, sapendo in ogni caso che non è tipicamente obbligatorio nel caso delle S.r.l. L’organo deliberativo è invece in tutti i casi l’assemblea dei soci, che si riunisce per prendere le decisioni più importante e delicate per lo sviluppo della società. Infine, c’è l’organo amministrativo, il quale – in base allo schema utilizzato – può essere l’amministratore unico, il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione affiancato dal già visto consiglio di sorveglianza.
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