Reverse Charge IVA: caratteristiche e ambiti di applicazione

27.04.2018 - Tempo di lettura: 4'
Reverse Charge IVA: caratteristiche e ambiti di applicazione

Cosa si intende per Reverse Charge

Per Reverse Charge si intende un particolare metodo di applicazione dell’IVA che permette di effettuare l’inversione contabile di tale imposta sull’acquirente. Questo meccanismo, che elimina di fatto la detrazione dell’IVA sugli acquisti, prevede che il fornitore di beni o servizi emetta una fattura senza IVA specificando la norma di applicazione del reverse charge (Art. 17 comma 5 DPR IVA 633/1972, il cosiddetto “decreto IVA”). L’acquirente, invece, deve registrare la fattura ricevuta indicando l’aliquota prevista per i beni o servizi acquistati e rilevando l’imposta sia come credito, in quanto si tratta di un acquisto, sia come debito per effetto del Reverse Charge.

Requisiti

Entrambi i soggetti devono essere entrambi soggetti passivi di imposta: non è possibile quindi effettuare il Reverse Charge tra un’azienda e un privato. Altro requisito fondamentale è che il destinatario del bene o servizio risieda all’interno del territorio dello Stato.

Come funziona nel concreto il Reverse Charge

In questo particolare meccanismo contabile:

  • Il venditore emette fattura senza addebitare l’IVA;
  • L’acquirente è tenuto ad integrare la fattura con l’aliquota prevista per lo specifico tipo di operazione. Lo stesso ha inoltre l’obbligo di procedere con la duplice annotazione nel registro acquisti e nel registro vendite. In alternativa, l’acquirente ha possibilità di annotare la fattura in un apposito registro sezionale (vedere riferimenti normativi in calce alla pagina).

Quando si applica

Il Reverse Charge si applica solamente in alcuni tipi di operazioni commerciali.

In particolare, in Italia (come in altri stati membri dell’Unione Europea) ha trovato ambito di applicazione soprattutto in ambito edilizio.

Altri ambiti di applicazione di questo regime sono: cessioni d’oro, prestazioni di servizi nel settore edile, cessioni di fabbricati, cessioni di apparecchiature terminali, cessioni di personal computer, cessioni di materiali provenienti da cave e miniere.

Finalità

Il Reverse Charge ha come finalità principale quella di evitare che il destinatario del bene o servizio proceda alla detrazione dell’IVA senza che ci sia il contestuale pagamento della stessa da parte del venditore. In questa maniera si evitano le cosiddette frodi “carosello”.

Normative di riferimento

Risoluzione del 08/09/1999 n. 144

Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VII

IVA – Scambi intracomunitari

Registrazione delle fatture relative agli acquisti intracomunitari. Sintesi: La risoluzione reca indicazioni in materia di scambi intracomunitari relativamente alla possibilità di registrare le fatture degli acquisti in un unico registro sezionale, che assolva le funzioni sia del registro di cui all’art.23 che di quello di cui all’art. 25 del DPR n. 633/72.

Esaminata la   questione,   la  scrivente ritiene che al quesito posto possa rispondersi affermativamente, a condizione che nel registro di cui trattasi vengano annotati esclusivamente gli acquisti intracomunitari e che gli importi complessivi   dei   corrispettivi  e dell’imposta risultanti dal medesimo registro   sezionale   siano poi riportati nel registro riepilogativo   secondo  quanto  indicato  al  punto 10.1  della Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994.

Circolare nr. 37/E del 29/07/2011

Agenzia delle Entrate

Oggetto: Disciplina IVA in materia di territorialità

delle prestazioni di servizi – D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18.

4.3 Adempimenti del cessionario o del committente

È ovviamente possibile, per i cessionari o committenti che effettuino acquisti di beni e servizi per i quali trova applicazione il reverse charge, annotare detti acquisti – sia con riferimento al registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) che a quello degli acquisti – in un registro sezionale o in un blocco sezionale, con correlativa adozione di una distinta serie di numerazione. Come già riconosciuto con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni (cfr. la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 144/E dell’8 settembre 1999), gli obblighi in tema di numerazione delle fatture e di annotazione delle stesse sia nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) che in quello degli acquisti possono ritenersi soddisfatti anche ove si proceda a un’unica numerazione delle “autofatture” relative alle operazioni per cui trova applicazione il reverse charge e a un’unica annotazione delle stesse su un apposito registro sezionale, che assume quindi il duplice ruolo di registro sezionale sia del registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) che del registro degli acquisti, fermo restando ovviamente che, ancorché in presenza di un’unica annotazione, nelle liquidazioni e nelle dichiarazioni dell’imposta devono comunque distintamente valorizzarsi l’imposta a debito e l’imposta a credito relative a tali operazioni.

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