Le agevolazioni fiscali previste nel 2026 per gli investimenti green

20.01.2026 - Tempo di lettura: 4'
Le agevolazioni fiscali previste nel 2026 per gli investimenti green

Nel 2026 gli investimenti in efficienza energetica delle aziende italiane saranno supportati da un incentivo fiscale introdotto dalla Legge di Bilancio: l’iper ammortamento.

Non si tratta di una novità assoluta, ma della riedizione di uno strumento già attivo negli anni precedenti e poi assorbito da varie misure intervenute dopo (IRES premiale, Piano Transizione 5.0 e altre).

L’iper ammortamento diventerà operativo con la dichiarazione dei redditi 2027, periodo d’imposta 2026. Per la dichiarazione dei redditi di quest’anno, relativa al periodo d’imposta 2025, le società e gli enti soggetti ad IRES potranno usare (anche se solo indirettamente) un altro incentivo sugli investimenti (non solo green) ovvero l’IRES premiale.

Iper ammortamento per gli investimenti green

L’iper ammortamento è un’agevolazione fiscale reintrodotta dalla Legge di Bilancio 2026, dopo essere stata già in vigore qualche anno fa.

Tecnicamente si tratta di una “variazione in diminuzione della base imponibile su cui si pagano le imposte dirette IRPEF e/o IRES e IRAP”.

In altre parole, il fisco consente alle aziende di portare in deduzione in dichiarazione dei redditi un importo maggiore rispetto a quello effettivamente speso.

Soggetti beneficiari saranno tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

Le percentuali di maggiorazione nel caso di investimenti green, ovvero quelli che consentono il miglioramento dell’efficienza energetica dell’azienda (singolo impianto o singolo processo produttivo) sono quelle riportate nelle seguenti tabelle:

Maggiorazione % Importo investimento
220% Fino a 2,5 milioni di euro
140% Tra 2,5 e 10 milioni di euro
90% Tra 10 e 20 milioni di euro

Qualora gli investimenti eseguiti non avessero i requisiti previsti dalla norma per essere considerati green le percentuali di cui alla tabella sopra si ridurrebbero come segue:

Maggiorazione % Importo investimento
180% Fino a 2,5 milioni di euro
100% Tra 2,5 e 10 milioni di euro
50% Tra 10 e 20 milioni di euro

Ma quali sono i parametri per definire green un investimento aziendale?

Quando un investimento aziendale si può considerare green per il fisco

Affinché un investimento possa rientrare tra quelli considerati “green” dalla normativa fiscale occorre che si raggiungano due diversi obiettivi, tra loro alternativi:

  • riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva: si tratta di porre in essere un investimento che preveda una riduzione dei consumi energetici dell’intera unità locale in cui viene effettuato l’investimento non inferiore al 3%;
  • riduzione dei consumi energetici dei processi interessati: di porre in essere un investimento che preveda una riduzione dei consumi dei singoli processi produttivi oggetto dell’investimento non inferiore al 5%.

Il risparmio energetico – al di là del fatto che si riferisca al singolo processo produttivo oppure alla singola unità locale – deve risultare da certificazione emessa da un valutatore indipendente (EGE o ESCo) attraverso una diagnosi energetica ex-ante ed ex-post.

Un requisito fondamentale è quello relativo all’obbligo di interconnessione dei beni ai sistemi gestionali aziendali, come previsto per il modello Industria 4.0.

La Legge numero 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) prevede, inoltre, una semplificazione per i progetti realizzati tramite contratti EPC (Energy Performance Contract) sottoscritti con le ESCo, dove il requisito di risparmio si considera automaticamente soddisfatto se previsto nel contratto.

Si tratta di previsioni già note in quanto previste dalla disciplina relativa al Piano Transizione 5.0, in vigore nel biennio 2024-2025. Anche quest’ultimo, infatti, prevedeva gli stessi criteri di ammissibilità degli investimenti e simili procedure per la certificazione dell’efficienza energetica della singola unità locale e/o del singolo processo produttivo.

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