Ente commerciale o non commerciale? Le nuove regole da considerare

30.01.2026 - Tempo di lettura: 6'
Ente commerciale o non commerciale? Le nuove regole da considerare

Regole e limiti da considerare per la corretta qualificazione di un ente come commerciale o non commerciale alla luce delle ultime novità in vigore

Il Codice del Terzo Settore (CTS) distingue tra enti commerciali e non commerciali e fissa le regole da seguire per la loro qualificazione. Rientrano in due categorie diverse i soggetti che hanno o non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. E la distinzione è utile ai fini fiscali.

Proprio nel rapporto tra Fisco ed enti del Terzo settore, dal 1° gennaio 2026 si è inserito un nuovo importante tassello con l’entrata in vigore delle novità previste dal titolo X del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Su quali parametri un ente può essere definito commerciale o non commerciale?

L’introduzione della categoria degli ETS nel sistema fiscale non elimina la storica distinzione tra enti commerciali e non commerciali prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi ai fini della soggettività passiva IRES, ma cambiano le regole per l’individuazione.

Non si fa riferimento genericamente al TUIR, ma si prendono in considerazione  specifici parametri quantitativi e criteri di monitoraggio per il mantenimento o la perdita della qualifica nel tempo.

Il primo aspetto da considerare è la tipologia di attività che vengono portate avanti.

Si considerano, infatti, non commerciali gli ETS che svolgono, in via esclusiva o prevalente, le attività di interesse generale (articolo 5 del Dlgs n. 117/2017) in linea con i criteri di non commercialità previsti dal Codice.

Indipendentemente da quanto indicato nello statuto, gli enti si qualificano invece come commerciali se i proventi delle attività di interesse generale (svolte in forma d’impresa e quindi non conformi ai criteri di non commercialità previsti dalla riforma) e le attività diverse, a eccezione delle attività di sponsorizzazione, superano le entrate derivanti da attività non commerciali durante l’intero periodo d’imposta.

Il parametro da considerare per la definizione di commercialità dell’ente, quindi, è la prevalenza dei proventi da attività commerciali rispetto alle entrate derivanti da attività non commerciali.

Ente commerciale o non commerciale? Dipende dalle attività

Di conseguenza individuare la tipologia di attività svolte è fondamentale per verificare e monitorare la qualificazione dell’ETS ai fini fiscali.

Il riferimento normativo chiave per inquadrare la non commercialità delle attività di interesse generale è l’articolo 79 del Codice del Terzo settore e in particolare i commi 2, 2 bis (entrato in vigore dal 1° gennaio 2026) e 3.

Stando alla norma, si verifica in due casi:

  • gratuità: si svolgono senza chiedere alcun pagamento;
  • copertura dei costi: viene chiesto un corrispettivo che non supera i costi effettivi sostenuti per svolgere l’attività.

“I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari”, chiarisce la norma.

Qualifica di ente non commerciale: l’importanza del rapporto tra costi e ricavi

In ogni caso il Codice prevede una flessibilità e concede la possibilità di considerare non commerciali le attività di interesse generale a patto che si rispettino le seguenti condizioni:

  • i ricavi non devono superare di oltre il 6 per cento i relativi costi;
  • per non più di tre periodi d’imposta consecutivi.

In pratica, le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore si considerano non commerciali ai fini IRES anche nel caso in cui i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi.

Per una panoramica generale sul tema, va poi considerato che per natura non si considerano commerciali le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali, sanitarie e socio-sanitarie svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.

Perdita della qualifica di ente non commerciale: effetti immediati

Infine, vale la pena sottolineare che la perdita della qualifica di ENC ha effetti immediati: opera a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale. In pratica, dal 1° gennaio in caso di esercizio sociale coincidente con l’anno solare o comunque dall’inizio del periodo d’imposta interessato.

In questa fase transitoria si prevedono, però, regole più morbide: per i primi due anni di operatività, dal 2026, questo cambiamento si concretizza a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene.

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