DM “Requisiti Minimi” 2025: cosa cambia in normativa e procedure operative

07.08.2025 - Tempo di lettura: 2'

Con l’intesa del 30 luglio tra Stato e Regioni, il quadro normativo sulle prestazioni energetiche degli edifici viene aggiornato in maniera sostanziale. Il nuovo DM “Requisiti Minimi” sostituisce il decreto del 26 giugno 2015, recepisce le più recenti direttive europee e introduce criteri tecnici più rigorosi, con impatti diretti sul lavoro di progettisti, imprese e certificatori. Il testo integra la Direttiva (UE) 2018/844 – EPBD III e anticipa alcuni contenuti dell’EPBD IV, tracciando la rotta verso edifici a emissioni quasi zero (nZEB) entro il 2030.

Le nuove prescrizioni si applicano sia alle nuove costruzioni sia agli interventi di ristrutturazione importanti, con l’obiettivo di uniformare le prestazioni energetiche italiane agli standard europei.

Una delle modifiche più significative riguarda il modo in cui viene definito l’edificio di riferimento, cioè il modello standard utilizzato per confrontare le prestazioni dell’edificio reale. In passato, questo modello non considerava in maniera esplicita i ponti termici, ovvero quelle parti dell’involucro dove si disperde più calore (giunzioni tra muri e finestre, balconi, cassonetti, ecc.). Con il nuovo decreto, nell’edificio di riferimento vengono aggiunte queste dispersioni, ma solo per alcuni elementi: davanzali, spallette, architravi, cassonetti e balconi. Per ciascuno sono previsti valori fissi, diversi in base alla zona climatica e al metodo di calcolo.

Il decreto introduce anche nuove regole per il coefficiente H’T (scambio termico globale medio), che non è più fisso ma proporzionato al rapporto tra superfici vetrate e superfici disperdenti, premiando i progetti coerenti con la morfologia dell’edificio. In alcune ristrutturazioni, come quelle di secondo livello, questa verifica viene eliminata. Per le trasmittanze viene chiarito che il calcolo deve essere fatto sempre sulle dimensioni esterne, ponendo fine a un’ambiguità normativa che durava da anni. Per le pompe di calore, invece, la verifica non avviene più sul COP in esercizio, ma sullo SCOP di targa secondo le regole dell’ecodesign: un sistema più semplice ma che richiede scelte impiantistiche più consapevoli.

Tra le altre novità, viene reso obbligatorio installare colonnine di ricarica per veicoli elettrici negli edifici non residenziali con parcheggio, mentre nei residenziali è sufficiente predisporre le canalizzazioni per un’installazione futura. Gli Allegati 1 e 2 del decreto del 2015 sono stati sostituiti integralmente, con l’introduzione di norme tecniche aggiornate come UNI/TS113005, UNI/TS113006 e UNIEN15193 per il calcolo energetico e l’illuminazione, e l’integrazione delle FAQ ministeriali pubblicate negli ultimi anni.

L’entrata in vigore è prevista 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa per l’inizio del 2026. Le nuove regole non si applicheranno ai progetti già depositati e interesseranno soprattutto le ristrutturazioni importanti e le riqualificazioni energetiche rilevanti, mentre gli interventi minori resteranno soggetti ai requisiti attuali. Con queste modifiche, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) diventa più completo e trasparente: per gli edifici non residenziali dovrà includere anche i consumi per raffrescamento, illuminazione e sistemi verticali. Per le imprese e i certificatori energetici, i limiti di trasmittanza più severi influenzeranno la scelta dei materiali e le soluzioni costruttive, mentre i progettisti dovranno aggiornare i software di calcolo APE, integrando i nuovi ponti termici e applicando le norme tecniche aggiornate.

Pur essendo un provvedimento necessario, il nuovo DM “Requisiti Minimi” arriva in ritardo rispetto all’evoluzione normativa europea: è stato pensato per attuare la EPBD III, già superata dalla EPBD IV, e conserva un’impostazione più vicina al passato che al futuro. Per i professionisti, però, la vera sfida non è limitarsi ad applicare le nuove regole, ma anticipare le tendenze: puntare alla decarbonizzazione, alla predisposizione solar ready, all’analisi dinamica e a competenze sempre più specialistiche. Il decreto aggiorna le norme; la visione deve essere aggiornata da chi progetta, e in molti casi è già un passo avanti.

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