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a cura di Leonardo Pietrobon - Dottore Commercialista
L'imposta di soggiorno, in alcuni casi definita erroneamente tassa di soggiorno, è un tributo locale, applicato a carico di chi soggiorna (o pernotta) in una struttura ricettiva che si trova in un Comune in cui tale imposta è stata istituita.
L'imposta di soggiorno non può essere istituita da tutti i Comuni, ma solo in quelli di cui all’articolo 4 D.Lgs. n. 23/211. In particolare, secondo quanto stabilito da tale disposizione normativa, l’imposta di soggiorno può essere istituita da:
L’imposta di soggiorno spesso, e in modo improprio, viene anche comunemente definita come la “tassa di soggiorno”. Ma tale “confusione” è del tutto errata, in quanto:
A questo punto appare chiaro che l'imposta di soggiorno non è da considerarsi "tassa" ma "imposta", in quanto è pagata dal turista al Comune in cui si trova la struttura ricettiva in cui lui stesso ha deciso di soggiornare in base alle proprie preferenze ed esigenze e i cui proventi sono destinati al miglioramento del settore turistico locale, e non in cambio a determinati servizi particolari.
Di conseguenza, la soggettività passiva dell’imposta di soggiorno non è la struttura ricettiva, ma il cliente della medesima che soggiorna nella struttura, ubicata in un Comune che ne ha previsto l’applicazione.
Sotto il profilo sostanziale, l’ammontare massimo dell’imposta di soggiorno applicabile è stabilito in euro 5 per ciascuna persona ospite e per ogni notte di soggiorno, con specifiche deroghe che consentono la modulazione dell’imposta di soggiorno in base alla tipologia di strutture alberghiere ed extra alberghiere.
A tal proposito, si ricorda che le strutture ricettive sono tenute ad addebitare al cliente l'ammontare dell'imposta di soggiorno e a riversarla all'ente locale. In particolare, le strutture ricettive devono:
A tal proposito, si ricorda che, secondo quanto indicato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 24. luglio 2018 n. 19654, l’albergatore che non versa al Comune l’imposta di soggiorno che ha incassato dai clienti risponde di danno erariale.
Tale principio emerge dal fatto che il rapporto tributario, infatti, intercorre esclusivamente tra il Comune che ha istituito l’imposta (soggetto attivo) e colui che alloggia nella struttura ricettiva (soggetto passivo). L’albergatore, quindi, è estraneo al rapporto tributario e non può assumere la funzione di “sostituto” o “responsabile d’imposta” in quanto la norma non lo prevede (men che meno tale ruolo potrebbe essergli attribuito dai regolamenti comunali).
Di conseguenza, tra la struttura ricettiva e il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico con compiti specialmente contabili, ma che esulano da quelli tributari. Le attività di riscossione e di riversamento di denaro nell’ambito del rapporto di servizio pubblico determinano “maneggio di denaro pubblico” da cui si genera l’obbligo della resa del conto.