Sicurezza ponteggi: gli obblighi per le imprese

19.11.2019 - Tempo di lettura: 1'

Nei cantieri temporanei o mobili, per effettuare lavori in quota vengono utilizzati i ponteggi, strutture portanti verticali e intavolati orizzontali che formano una superficie sulla quale i lavoratori possono eseguire le proprie mansioni spostandosi da una parte all’altra per innalzare o ristrutturare pareti di una costruzione. I ponteggi, oltre a essere uno strumento funzionale al lavoro per il quale sono stati progettati, costituiscono anche un dispositivo di protezione collettiva (DPC) indispensabile per impedire che si verifichino incidenti sul lavoro dovuti a cadute dall’alto di oggetti o persone.


Le norme riguardanti i ponteggi sono contenute nel Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”) che fornisce indicazioni relative alla loro installazione e alle operazioni di montaggio e smontaggio distinguendo tra ponteggi provvisori, ponteggi fissi e ponteggi mobili.

Ogni impresa di costruzioni deve rispettare al meglio le indicazioni contenute nel Testo Unico per la Sicurezza, attivando tutte le misure necessarie per prevenire i rischi in cantiere A tal proposito è importante sottolineare che un supporto ottimale può giungere anche da un software piano sicurezza cantieri come Schedulog, la soluzione di TeamSystem che aiuta le imprese a redigere un Piano di Sicurezza e Coordinamento impeccabile, facilitando il lavoro dei progettisti.

I ponteggi provvisori

I ponteggi provvisori chiamati ponteggi in legname e altre opere provvisionalidevono essere montati e smontati sotto la diretta sorveglianza del preposto. Su di essi non deve essere creato alcun deposito e il peso dei materiali e delle persone che sulla loro superficie potrebbero trovarsi deve essere sempre inferiore a quello consentito dalla resistenza strutturale dello stesso.

I ponteggi fissi

La normativa è più riguida per quanto riguarda i ponteggi fissi. Le imprese devono prima di tutto presentare un progetto che deve essere firmato e validato da un ingegnere o un architetto abilitato e deve essere corredato da una copia dell’autorizzazione ministeriale e dei disegni esecutivi che illustrino la corretta fabbricazione delle strutture. Nei cantieri va inoltre esibita e resa disponibile per essere mostrata agli organi di vigilanza una copia del piano di montaggio e smontaggio, il cosiddetto PiMUS (il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi).
Per quanto riguarda l’installazione è sempre il datore di lavoro ad avere l’obbligo di vigilare sulle diverse fasi di montaggio e di smontaggio. Chi intende costruire un ponteggio fisso deve ottenere un apposito libretto di autorizzazione dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il ponteggio, pur se realizzato nel rispetto della normativa vigente, deve successivamente essere sottoposto, in laboratori qualificati, a prove di carico sugli elementi di cui è costituito. Se i risultati delle prove risultano conformi, il Ministero rilascia al costruttore l’autorizzazione alla costruzione a all’impiego.

Le strutture movibili

Nella normativa si fa anche riferimento ai Ponteggi movibili, indicati comei ponti su cavalletti che non possono superare i due metri di altezza e non devono essere montati sui ponteggi. I ponti su ruote devono avere una base ampia per resistere ai carichi e alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate per impedire lo spostamento involontario durante l’esecuzione dei lavori in quota. Devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

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