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Coordinatori della Sicurezza

Il coordinatore per la progettazione è incaricato dal committente, o dal responsabile dei lavori; prima della progettazione esecutiva dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, redige o fa redigere il piano di sicurezza e coordinamento, e predispone il “fascicolo” contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori (il fascicolo non è richiesto per lavori di manutenzione ordinaria).

Coordinatore in materia di Sicurezza durante la realizzazione

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione provvede a assicurare l’applicazione dei piani di sicurezza e coordinamento (PSC) e verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) redatto da ciascuna impresa in riferimento al singolo cantiere interessato; accerta la coerenza tra PSC e POS; adegua i suddetti piani e il fascicolo in relazione alle evoluzioni dei lavori e modifiche avvenute; organizza il coordinamento delle attività e la reciproca informazione; verifica che si attui il coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori in materia di sicurezza; propone al committente, in caso di inosservanze, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o lavoratori dal cantiere; sospende, in caso di pericolo grave, le singole lavorazioni sino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti affettati dalle imprese interessate, può infine, in caso di inadempienza, segnalare il caso all’Azienda sanitaria locale. Tale figura deve essere persona diversa dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, ed è incaricato dal committente o responsabile dei lavori.

17/11/2019
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