La formula esecutiva digitale

11.01.2021 - Tempo di lettura: 2'
La formula esecutiva digitale

Il cosiddetto “decreto Ristori” (d.l. n. 137/2020), convertito in legge il 18 dicembre 2020, reca all’articolo 23 del comma 9-bis, la regolamentazione della cosiddetta formula esecutiva digitale.

Il cosiddetto “decreto Ristori” (d.l. n. 137/2020), convertito in legge il 18 dicembre 2020, reca all’articolo 23 del comma 9-bis, la regolamentazione della cosiddetta formula esecutiva digitale. Occorre subito precisare che si tratta di normativa legata al permanere in vigore della legislazione di natura emergenziale legata alle misure di contenimento dei rischi derivanti dalla pandemia da COVID-19, il cui termine comunque non si annuncia a brevissimo.

L’articolo in questione prevede espressamente quanto segue:

“La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 475 c.p.c. può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula di cui all’art. 475, c. 3, c.p.c. e l’indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell’art. 24, c. 2, del CAD, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall’art. 153, comma 1, secondo periodo, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma dell’art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all’originale”.

Dopo il susseguirsi di numerosi interventi locali, affidati per lo più a protocolli dalla dubbia copertura normativa, viene dunque codificato il diritto del difensore di ottenere il rilascio della formula esecutiva in calce ad un documento digitale. Il legislatore non ha peraltro seguito in tutto e per tutto gli usi locali, visto che non sono state poste restrizioni particolari per quanto concerne l’attestazione di conformità da parte dell’avvocato, che non viene ad esempio vincolato a dichiarare di aver stampato e messo in esecuzione un copia sola del titolo esecutivo.

Lo schema disegnato dalla legislazione emergenziale salvaguarda dunque il principio dell’unicità del titolo esecutivo, che esiste infatti in unico esemplare digitale presente nel fascicolo informatico, e abilita il difensore ad estrarne duplicati e copie, informatiche e analogiche; questo passaggio è certamente necessario ad esempio ai fini dell’attività dell’ufficiale giudiziario, che è tuttora analogica; in attesa che costui possa recarsi sul luogo dell’esecuzione munito di tablet sul quale avrà caricato il titolo esecutivo digitale, occorre in effetti una riproduzione cartacea dello stesso.

La formula esecutiva digitale potrà dunque essere utilizzata con varie modalità:

  • per la notificazione telematica (ad esempio di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo): si potrà utilizzare il duplicato informatico, privo pertanto di attestazione di conformità, o la copia informatica munita di attestazione di conformità;
  • per la notificazione analogica: in tal caso il difensore provvederà alla stampa del titolo e alla successiva attestazione di conformità (che naturalmente sarà inserita in relata di notifica, visto il disposto dell’art. 16 undecies d.l. 179 del 2012);
  • per la consegna all’ufficiale giudiziario ai fini della richiesta di pignoramento (ad esempio in caso di decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 654 c.p.c. o di sentenza di condanna).

In tutte le ipotesi prese in considerazione, l’elemento comune appare costituito dalla circostanza che l’attività di certificazione in potere del difensore è limitata alla sola attestazione dell’avvenuta riproduzione di un contenuto conforme al titolo digitale presente all’interno del registro di cancelleria, senza alcun obbligo di attestare che, ad esempio, è stata stampata (o attestata conforme) una sola copia del titolo stesso (e che si tratta dell’unica utilizzata ai fini esecutivi).

A ben vedere, del resto, tale forma di dichiarazione non è neppure richiesta dal codice di rito, in presenza di titolo esecutivo analogico; quale sia la natura di quest’ultimo, l’obbligo codificato (con relativa sanzione a carico del cancelliere) è solo che venga spedita un’unica copia in forma esecutiva ed invero tale obbligo viene assolto con la creazione di un unico titolo esecutivo digitale.

Dopodiché, in nessun caso vengono di fatto posti limiti all’avvio di plurime azioni esecutive; nel “mondo analogico” è possibile chiedere la sostituzione del titolo esecutivo con una copia autentica dello stesso ai sensi dell’art. 488, II comma, c.p.c. per avviare ulteriori procedure esecutive, nel “mondo digitale” è invece possibile attestare più volte la conformità dell’unico titolo esecutivo presente nel fascicolo informatico.

La tutela del debitore che dovesse essere vessato da plurime ed eccessive iniziative del creditore è del resto in ogni caso garantita dall’art. 483 c.p.c. che gli consente l’opposizione avverso l’indebito cumulo di mezzi di espropriazione.

Occorrerà peraltro prestare attenzione al fatto che orientamenti locali non introducano limitazioni e obblighi di certificazione per via surrettizia, la cui legittimità sarebbe peraltro dubbia visto che il legislatore nulla ha previsto sul punto, che creerebbero oltretutto non poche difficoltà dal punto di vista della gestione documentale.

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