Società di mutuo soccorso: definizione e costituzione

18.03.2024 - Tempo di lettura: 7'
Società di mutuo soccorso: definizione e costituzione

Le Società di Mutuo Soccorso rappresentano un pilastro fondamentale nella costruzione di comunità solidali, offrendo un sostegno reciproco tra i membri. Queste associazioni mirano a promuovere l’assistenza reciproca e a fornire un sostegno economico e sociale in tempi di bisogno. Ma come si costituisce una Società di Mutuo Soccorso e quali sono gli aspetti fiscali da tenere in considerazione?

Principi e caratteri distintivi

Le società di mutuo soccorso sono regolamentate dalla legge 3818/1886, definite come organizzazioni senza scopo di lucro e hanno le seguenti caratteristiche distintive:

  • natura non profit: non perseguono scopi di lucro, differenziandosi dagli enti di beneficenza;
  • contributi proporzionati: i soci versano contributi annui predeterminati in base alle prestazioni sottoscritte, costituendo un patrimonio di risorse per fornire assistenza in situazioni di bisogno;
  • esclusione remunerazione del capitale: non remunerano il capitale, poiché non hanno azionisti, ma si dedicano a sussidiare i soci in presenza di bisogni regolamentati;
  • apertura alla collettività: accessibili a tutti secondo le disposizioni statutarie, evitando discriminazioni. Possono adottare regole generali per garantire la sostenibilità;
  • assistenza a vita: il rapporto associativo è volontario e non può essere interrotto unilateralmente, assicurando assistenza a vita anche in presenza di condizioni di salute sfavorevoli;
  • promozione partecipazione: promuovono la partecipazione alla vita associativa, trasparenza e conoscenza delle regole attraverso educazione e informazione.

Come costituire una Società di Mutuo Soccorso:

Una Società di Mutuo Soccorso deve essere costituita attraverso un

  • atto pubblico;
  • scrittura privata registrata;
  • scrittura privata autenticata da un notaio;
  • mediante scrittura privata depositata presso la cancelleria del Tribunale Civile.

Le Società di Mutuo Soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi non sono soggette all’obbligo di registrazione presso il Registro delle Imprese.

Se volessero acquisire la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore) possono iscriversi al  Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) e diventare Associazioni o Associazioni di Promozione Sociale (Aps) acquisendo tutti i vantaggi che riserva il Codice del Terzo Settore.

Aspetti fiscali e amministrativi

Gli aspetti fiscali rappresentano un elemento cruciale nella gestione di qualsiasi organizzazione, comprese le Società di Mutuo Soccorso. Non esiste però un modello obbligatorio per il bilancio delle società di mutuo soccorso non commerciali. È importante notare che il bilancio di esercizio per enti non profit non può seguire gli schemi e le regole delle imprese a scopo lucrativo, a causa delle differenze intrinseche tra i due tipi di soggetti. Per questo motivo consigliamo di rivolgersi sempre ad esperti del settore che sappiano valutare le specificità di ogni situazione.

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