Regime forfettario Associazioni: novità per APS e ODV

L’articolo 86 del d.lgs 117/2017 prevede delle norme rigide relativamente alla possibilità di applicazione del regime forfettario nel caso degli Organismi di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di promozione sociale (APS).
Sono previsti, infatti, alcuni limiti dimensionali e gestionali che precludono ad alcune ODV la possibilità di usufruire di questo particolare regime.
L’articolo 86 al comma 1 prevede, infatti, che le organizzazioni di volontariato potranno usufruire di questo regime forfettario se “nel periodo d’imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea”.
Fino allo scorso 12 dicembre 2025 il limite previsto da questa norma era di 130.000,00 euro.
Il limite di 85.000 euro e la previsione di un eventuale diverso limite armonizzato a livello comunitario è una novità introdotta dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo numero 186/2025.
La riduzione a 85.000 è una conseguenza diretta di una norma europea, ovvero l’articolo 284 della direttiva europea 2020/285 (recepita in Italia dalla Legge 53/2021) che ha modificato le disposizioni della direttiva IVA del 2006, che stabiliva per i Paesi dell’unione una franchigia di euro 5.000, portata ora ad 85.000 euro, abolendo la facoltà di concedere delle deroghe.
Di conseguenza, il più recente decreto legislativo numero 186/2025 ha armonizzato quanto già recepito ma con riferimento al settore degli ETS.
In termini pratici, il nuovo e più basso limite di ricavi per il regime forfettario di APS e ODV comporterà un aumento di imposizione fiscale per quegli ETS che si troveranno su un livello di ricavi superiore al nuovo limite ma senza avere costi da portare in deduzione (nel caso teorico di un ETS che si trovasse a 130.000 euro di ricavi senza costi da dedurre l’aumento di tassazione sarebbe pari a 10.962 euro, ovvero il 24% di IRES sulla differenza tra nuovo e vecchio limite).
Le ODV possono optare per il regime forfettario:
- attraverso la dichiarazione dei redditi per i redditi percepiti nell’esercizio precedente;
- o, in alternativa, al momento della dichiarazione di inizio attività.
Il comma 3 dell’art. 86 prevede un coefficiente di redditività per le ODV dell’ 1% da applicare ai ricavi percepiti, al fine di poter determinare il reddito imponibile.
Per le APS questo coefficiente è previsto pari al 3%.
Il coefficiente di redditività avrà quindi la funzione di abbattere l’ammontare della base imponibile ai fini della tassazione, la quale potrà essere ulteriormente diminuita dagli elementi previsti dall’articolo 80 ai commi 3, 5 e 6 ovvero plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliari.
Tali elementi sono definiti dagli articoli 86, 88, 89 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) che, infatti, viene esplicitamente richiamato dall’articolo 80 come “fonte di riferimento” per la gestione contabile e fiscale di queste voci.
Semplificazioni contabili e IVA per APS e ODV
L’applicazione del regime forfettario permette alle APS e agli ODV di non sottendere a numerosi obblighi di natura contabile, come per esempio la possibilità di essere esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e dalla possibilità di non operare le ritenute d’acconto (pur mantenendo l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore di tali somme).
Sono previste, inoltre, le seguenti semplificazioni IVA:
- non si esercita la rivalsa IVA per le operazioni nazionali, di conseguenza le attività saranno considerate fuori campo di applicazione dell’IVA;
- non si ha diritto alla detrazione IVA dovuta o addebitata sugli acquisti;
- le cessioni di beni intracomunitari non sono imponibili ai fini IVA;
- in merito agli acquisti di beni intracomunitari, non sono soggetti a IVA gli acquisti di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa (come, per esempio, i carburanti), se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti fatti in base a cataloghi, fisici o elettronici, per corrispondenza o via telefono e internet (acquisti a distanza), effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato;
- le importazioni, le esportazioni e le operazioni ad esse assimilate sono non imponibili ai fini IVA;
- per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi non residenti in Italia, si emette fattura senza l’applicazione dell’IVA, con la dicitura “inversione contabile” o “reverse charge IVA”, mentre se rese a soggetti privati applicheranno normalmente l’IVA;
- in caso di ricezione di una fattura passiva attestante una prestazione di servizi da un soggetto estero, si provvede ad integrare la fattura con l’IVA e a versarla.
Infine, è importante sottolineare che le APS e gli ODV che potranno usufruire del regime forfettario saranno escluse anche dall’applicazione degli ISA.
Ulteriori semplificazioni per le APS e gli ODV
Sempre il decreto legislativo numero 186/2025 introduce un’altra novità per le associazioni di promozione sociale e gli organismi di volontariato.
Viene semplificato, in particolare, il regime forfettario, eliminando il riferimento (originariamente previsto dal comma 8 dell’articolo 86) agli obblighi di certificazione dei corrispettivi per chi si avvale del regime forfettario medesimo.
È stato, inoltre, aggiornato il d.p.r. 696/1996 sugli esoneri dall’obbligo di certificazione circa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere dalle ASD, estendendolo anche alle ODV e alle APS che si avvalgono del regime forfettario.