Gli obblighi fiscali delle associazioni non riconosciute

06.01.2024 - Tempo di lettura: 10'
Gli obblighi fiscali delle associazioni non riconosciute

Le associazioni, entità composte da persone fisiche e giuridiche unite per perseguire uno scopo comune senza fini di lucro, giocano un ruolo significativo nella società italiana. Queste si possono distinguere in due macrocategorie: associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute. Tale distinzione è importante per diversi motivi, tra cui la definizione dei cosiddetti obblighi fiscali.

Cos’è un’organizzazione non riconosciuta

La creazione di un’associazione prevede la stipula di un contratto noto come atto costitutivo, seguito da uno statuto che definisce le regole di organizzazione interna e l’oggetto sociale. Mentre alcune associazioni sono riconosciute tramite atto pubblico notarile, altre, le cosiddette “non riconosciute“, si costituiscono autonomamente, anche per mezzo di una scrittura privata. In poche parole: per le associazioni non riconosciute la legge non prevede nessuna formalità per la generazione.

Questo status differenziato comporta un’altra distinzione cruciale: le associazioni riconosciute godono di autonomia “patrimoniale perfetta”, mentre le non riconosciute vedono la responsabilità civile, penale o finanziaria ricadere direttamente sui membri che agiscono per conto dell’associazione.  Ma come si comportano quest’ultime a livello fiscale?

Obblighi fiscali: cosa dice il Codice del Terzo Settore

Con l’introduzione del Codice del Terzo Settore (CDTS) tramite il decreto legislativo 117/2017, la disciplina delle associazioni è stata rivoluzionata. Gli Enti del Terzo Settore (ETS), comprese le associazioni non riconosciute, sono ora soggetti a norme fiscali più stringenti. Il CDTS ha creato il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), obbligatorio per gli ETS, che comporta l’adozione di nuove tipologie e struttura statutaria.

Le nuove norme fiscali introdotte dal CDTS hanno un impatto significativo. Gli ETS che non si iscrivono al RUNTS non possono beneficiare delle disposizioni fiscali del CDTS, inclusi i regimi forfettari introdotti per le categorie di enti no profit.

Gli obblighi fiscali delle associazioni non riconosciute

Le associazioni non riconosciute devono, così, adempiere con attenzione agli obblighi fiscali tipici delle associazioni no profit. A differenza di altre associazioni, possono svolgere attività a pagamento e generare un utile oggettivo, ma questo non può essere distribuito tra i soci. L’utile deve essere reinvestito per perseguire gli scopi statutari, e in caso di estinzione, il capitale residuo deve essere devoluto a un’altra associazione senza scopo di lucro.

In questo contesto la gestione contabile è responsabilità del presidente e del consiglio direttivo, che devono formulare e conservare i documenti contabili, accessibili a tutti i soci.

Bilancio di esercizio: il nuovo obbligo per le no profit

Con l’avvento del CDTS, le associazioni non riconosciute sono ora soggette all’obbligo di deposito del bilancio di esercizio presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno. Questo obbligo, precedentemente esente per le associazioni no profit, è ora vincolante e comporta il deposito entro la scadenza stabilita.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che gli Enti del Terzo Settore già iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore devono depositare i bilanci entro il termine stabilito.

Le associazioni non soggette alle nuove norme fiscali

Quindi, tutte le associazioni, comprese quelle non riconosciute, devono adempire alle nuove indicazioni del CTS? Non proprio, ecco alcuni enti esclusi dalla riforma del terzo settore e, di conseguenza, non soggetti agli obblighi fiscali del CDTS:

  • Tutti gli enti che non sono stati menzionati dal Codice del Terzo Settore, per esempio i comitati;
  • Tutte le associazioni che, volontariamente, decidono di non iscriversi al RUNTS;
  • Tutte le associazioni espressamente escluse dal CDTS come le amministrazioni pubbliche, i sindacati e le associazioni politiche. Questi enti mantengono la loro autonomia rispetto alle nuove disposizioni fiscali e non sono tenuti agli obblighi contabili imposti dal CDTS.

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