Modello EAS per le Associazioni: è ancora obbligatorio?

La presentazione del modello EAS è stata, negli anni, uno dei principali adempimenti fiscali per gli enti dilettantistici. Cosa è cambiato con la riforma dello sport? Un’analisi delle novità previste per ASD e SSD
Chi deve presentare il modello EAS, quali sono i tempi da rispettare e quali i casi di esonero?
La presentazione del modulo necessario per fruire delle agevolazioni fiscali riconosciute agli enti no profit e del dilettantismo è stata rivisitata nell’ambito delle recenti modifiche introdotte dalla riforma del terzo settore e dalla riforma dello sport.
Per quel che riguarda le associazioni e le società sportive dilettantistiche, è stato previsto un esonero generalizzato dall’obbligo di presentazione, sia in fase di costituzione che per comunicare variazioni negli anni successivi.
Sono tuttavia numerosi i dubbi sull’effettivo perimetro di esenzioni e obblighi, ed è pertanto bene soffermarsi sulle regole previste.
Modello EAS, un obbligo ormai residuale
Nato in relazione alle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 30, comma 1 del decreto legge n. 185/2008, il modello EAS è uno degli adempimenti previsti per gli enti associativi no profit. Introdotto al fine di provare il possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni in materia di imposte sui redditi così come in materia di IVA, a partire dal 2009 è stato un “appuntamento fisso” per gli enti senza fine di lucro.
Si tratta infatti dello strumento utilizzato dagli enti neocostituiti per trasmettere, entro 60 giorni dalla costituzione, i dati rilevanti all’Agenzia delle Entrate, e utile anche per indicare successivamente variazioni rispetto ai dati già trasmessi.
Le riforme che negli ultimi anni hanno interessato il terzo settore e gli enti dell’associazionismo sportivo hanno però ridimensionato gli obblighi in capo alle realtà non commerciali.
Per gli ETS, l’articolo 94, comma 4 del decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ha previsto l’esonero dal modello EAS.
Soffermandoci in questa sede in particolar modo sulle regole previste per Associazioni e società sportive dilettantistiche, è bene evidenziare che nell’ambito del lavoro di revisione delle regole introdotte con il decreto legislativo n. 36/2021, a decorrere dal 5 settembre 2023 l’obbligo di presentazione del modello EAS è stato di fatto abolito.
Stop al modello EAS per ASD e SSD iscritte al RASD
L’adempimento una tantum, previsto in caso di costituzione entro 60 giorni e in caso di variazioni entro il 31 marzo dell’anno successivo, è stato abrogato dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 120/2023.
Si tratta del correttivo bis alla riforma dello sport, che con il comma 6-bis inserito all’articolo 6 del decreto legislativo n. 39/2021 ha previsto quanto segue:
6-bis. Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell’apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 30.
In sostanza, associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al RASD non dovranno più adempiere all’invio del modello EAS, sia post-costituzione che in caso di successive variazioni.
Uno stop totale, che è intervenuto su un adempimento già previsto in forma semplificata e con specifici esoneri per gli enti dilettanti iscritti al CONI in caso di svolgimento di attività non commerciali.
Bisogna in ogni caso evidenziare, anche al fine di comprendere la ragione dell’abolizione dell’EAS, che la norma fa riferimento esclusivamente ad ASD e SSD iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. L’iscrizione al RASD è infatti la nuova condizione fondamentale per accedere anche ai benefici fiscali per il settore.
Dal modello EAS al RASD, l’hub centrale per gli enti sportivi del dilettantismo
L’iscrizione al RASD costituisce requisito fondamentale per il riconoscimento della natura dilettantistica di associazioni e società sportive e, conseguentemente, per accedere alle agevolazioni previste dalla riforma dello sport.
Si tratta di un archivio centralizzato, a beneficio anche delle amministrazioni chiamate a verificare il rispetto della normativa di riferimento. Dall’Agenzia delle Entrate all’INPS, i dati inviati da ASD e SSD sono infatti condivisi dagli enti, ed è questo uno dei motivi che ha portato all’abolizione del modello EAS.
Vale infatti la pena ricordare che, oltre all’iscrizione iniziale, gli enti sono chiamati ad aggiornare annualmente i propri dati (entro il 31 gennaio), tramite l’organismo sportivo di affiliazione o direttamente tramite la piattaforma messa a disposizione da parte del Dipartimento dello Sport.
I dati trasmessi consentono un monitoraggio completo, e aggiornato, delle informazioni relative all’Ente così come delle attività svolte, dei tesserati e affiliati e dei compensi erogati ai collaboratori.
Nei fatti quindi l’obbligo di invio del modello EAS è stato superato dall’avvento di un nuovo meccanismo di monitoraggio e raccolta dei dati, centralizzato e aggiornato. Una semplificazione nata anche per evitare un doppio adempimento da parte dei soggetti interessati ma che, in ogni caso, non intacca le capacità di verifica da parte degli Enti preposti.
Modello EAS: per chi è ancora obbligatorio l’invio
Sebbene le recenti riforme abbiano razionalizzato gli obblighi di invio del modello EAS, alcune categorie di enti associativi restano chiamati alla trasmissione sia dopo la costituzione che in caso di successive variazioni.
La regola base non cambia: se un ente associativo è di natura non commerciale, intende beneficiare delle regole di de-commercializzazione previste dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4 del D.P.R. 633/72, e non rientra nelle categorie esplicitamente esonerate, allora è ancora soggetto all’obbligo di presentazione del Modello EAS.
Si tratta, sintetizzando, delle associazioni non riconosciute (diverse dagli ETS iscritti al RUNTS e dalle ASD/SSD iscritte al RASD), delle associazioni riconosciute non iscritte in registri pubblici specifici, così come di comitati, fondazioni e sodalizi che incassano contributi, corrispettivi specifici o quote associative non espressamente esentati.
L’obbligo di invio del modello EAS continua a sussistere inoltre, a titolo esemplificativo, per i patronati che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime, per i fondi pensione, per le associazioni pro-loco che non hanno optato per il regime agevolativo della legge 398/1991, per le associazioni riconosciute delle confessioni religiose e per organizzazioni di volontariato (ODV) che non hanno completato la trasmigrazione al RUNTS.
In ambito sportivo, l’obbligo interessa inoltre le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e dotate di personalità giuridica.
Non cambiano regole e tempistiche da seguire: il modello EAS deve essere trasmesso entro 60 giorni dalla costituzione e, negli anni successivi, in caso di variazioni rispettando la scadenza del 31 marzo.
