Ultima chance per l’iscrizione di ETS e ONLUS al 5 per mille: scadenza 30 settembre

31.07.2025 - Tempo di lettura: 4'
Ultima chance per l’iscrizione di ETS e ONLUS al 5 per mille: scadenza 30 settembre

Ultima chance il 30 settembre per le onlus e gli ETS che non risultano ancora iscritti agli elenchi del 5 per mille per il 2025: chi procede nell’ultima finestra utile deve, però, pagare una sanzione di 250 euro

Anche dopo la canonica scadenza, resta ancora tempo per procedere con l’iscrizione agli elenchi del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2025.

Gli Enti del Terzo Settore ma anche le Onlus, che non hanno inoltrato la domanda o seguito la procedura nei termini, possono procedere entro la scadenza del 30 settembre. Sarà necessario, però, versare una sanzione di 250 euro.

Ultima chiamata per Onlus ed ETS per l’iscrizione all’elenco del 5 per mille

In particolare, la scadenza autunnale riguarda coloro che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il 10 aprile scorso.

Dall’avvio del RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per gli ETS (Enti del Terzo settore) la procedura viene gestita tramite la piattaforma telematica: in fase di iscrizione si deve apporre il flag su “accreditamento del 5/1000” e inserire il codice IBAN, dato necessario per poi ottenere il pagamento.

Per le ONLUS, invece, resta necessario inviare l’istanza all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il servizio online dedicato: è possibile procedere sia autonomamente che tramite intermediari abilitati.

Come previsto dal decreto Milleproroghe 2025, infatti, il regime transitorio per il quale le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte alla relativa anagrafe possono continuare a beneficiare del riparto della quota del 5 per mille dell’Irpef con le vecchie modalità si conclude il 31 dicembre 2025.

Iscrizione al 5 per mille entro il 30 settembre: requisiti entro il 10 aprile

Fondamentale, però, essere in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla quota del 5 per mille alla data del 10 aprile, scadenza ordinaria.

Dalla pagina informativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, poi, arriva un chiarimento importante per gli Enti del Terzo settore.

Anche nel caso in cui la volontà di accreditarsi al cinque per mille sia stata o venga espressa dopo il 10 aprile ed entro il 30 settembre 2025, “ciò non potrà comunque assicurare all’ente che sarà ammesso al cinque per mille 2025, tenuto conto che a tal fine occorrerà anche che risulti conseguito, entro l’anno, il provvedimento di iscrizione al RUNTS e che i tempi del procedimento di iscrizione restano quelli stabiliti dal DM 15 settembre 2020, n. 106”.

Ultima chance per l’iscrizione all’elenco del 5 per mille: le istruzioni da seguire

Chi effettua l’iscrizione fuori tempo massimo, beneficiando della scadenza più ampia, può seguire le indicazioni standard per l’accreditamento previste per la specifica tipologia di ente.

Per la richiesta tardiva, però, sarà necessario effettuare insieme agli adempimenti anche il pagamento di una sanzione di 250 euro.

Le somme dovute si versano tramite il modello F24 – Elide indicando il codice tributo 8115 denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”.

In linea con le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 42/E del 2018, per effettuare il pagamento è necessario compilare la sezione “CONTRIBUENTE” con il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Mentre nella sezione “ERARIO ED ALTRO” va inserito, oltre al codice tributo, anche l’anno oggetto di versamento.

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