Attività sportive: come funziona l’esenzione IMU

09.12.2025 - Tempo di lettura: 7'
Attività sportive: come funziona l’esenzione IMU

Esenzione IMU per gli immobili di proprietà di associazioni e società dilettantistiche: l’analisi delle condizioni richieste in relazione alle attività sportive svolte e le novità introdotte dal DL Fiscale n. 84/2025

L’esenzione IMU per le associazioni e le società sportive dilettantistiche spetta a precise condizioni.

La possibilità di non versare l’imposta municipale propria per gli immobili posseduti è vincolata in primis all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento di attività sportive a fini non commerciali.

In aggiunta, per accertarsi sulla possibilità di rientrare nella platea degli esonerati, è necessario verificare i corrispettivi medi applicati sul mercato per le attività similari. Un controllo che per il momento resta in standby, anche alla luce delle novità introdotte dal decreto legge n. 84/2025.

Esenzione IMU per ASD e SSD: l’uso non commerciale determina il diritto

Nel perimetro delle regole della nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020, sono contenute anche le condizioni per l’applicazione dell’esenzione IMU in relazione agli immobili usati per attività sportive.

Partendo quindi dalle condizioni oggettive, relative all’immobile, la possibilità di non versare l’imposta è limitata alla destinazione esclusiva allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche con modalità non commerciali.

L’immobile, e quindi ad esempio la palestra o il campo sportivo, deve essere usato esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali da parte dell’ente. Se invece lo stesso è affittato regolarmente a terzi per eventi privati o attività commerciali prevalenti rispetto a quelle istituzionali, il diritto all’esenzione viene meno.

Uso non commerciale degli immobili, il perimetro dei requisiti

Per quel che riguarda la definizione delle modalità non commerciali delle attività svolte, le regole da seguire sono contenute in due riferimenti normativi, richiamati alla lettera g), comma 759 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020.

In particolare, l’articolo 91-bis del decreto legge n. 1/2012 stabilisce che in caso di immobili con utilizzazione mista, l’esenzione spetta esclusivamente per la frazione in cui si svolge l’attività non commerciale, se identificabile. In caso contrario, l’esonero si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale risultante da apposita dichiarazione.

Il decreto MEF n. 200/2012 definisce invece quando le attività sportive si intendono svolte in via non commerciale.

È in particolare necessario che le stesse siano erogate a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo simbolico, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale.

In sostanza, l’ASD o la SSD deve dimostrare che i propri prezzi sono nettamente inferiori a quelli di mercato locali, confermando l’assenza di finalità lucrative.

Corrispettivi medi, in attesa dei comuni basta l’iscrizione al RASD

Il criterio del 50 per cento che determina quando un corrispettivo è o meno considerato simbolico chiama in causa direttamente i comuni, tenuti a individuare e pubblicare annualmente i prezzi medi praticati per le attività commerciali svolte nel proprio territorio.

Non si tratta di un passaggio semplice, tanto che il Legislatore, con il decreto legge n. 84/2025, ha introdotto una disciplina transitoria.

L’articolo 6-bis ha in primo luogo definito le modalità con cui i comuni dovranno individuare i corrispettivi medi praticati sul mercato.

Si tratterà di un lavoro da svolgere in condivisione con le rappresentanze sportive locali, di anno in anno, in relazione al territorio comunale ma, in caso di mancanza di strutture di riferimento, anche sulla base dei prezzi applicati su base regionale.

Un lavoro complesso e che interesserà più soggetti, nell’attesa del quale l’iscrizione al RASD sarà sufficiente per poter godere dell’esenzione.

In via transitoria, in attesa dell’individuazione dei corrispettivi medi da parte degli enti locali, farà fede l’iscrizione di associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche al registro nazionale istituito dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2021.

La logica è chiara: per evitare il venir meno dell’esenzione a causa di ritardi da parte degli enti nella definizione dei prezzi, il beneficio viene garantito dalla regolare iscrizione al Registro, nelle more dell’adeguamento da parte delle singole amministrazioni.

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