Agevolazioni fiscali per ODV ed enti filantropici

07.01.2026 - Tempo di lettura: 4'
Agevolazioni fiscali per ODV ed enti filantropici

L’ente filantropico e l’organizzazione di volontariato (ODV) svolgono attività di interesse generale, come previsto dal codice del terzo settore, grazie al quale alcune tipologie di attività tipicamente commerciali possono essere, invece, considerate come istituzionali e quindi non rilevanti ai fini fiscali.

L’ente filantropico è una particolare categoria degli enti del terzo settore, difatti esso può essere costituito come fondazione o come associazione riconosciuta, mentre sotto altre forme non è possibile ragionare sulla sua costituzione.

Le attività da esso esercitate, se rientranti tra quelle previste dall’art. 5 del d.lgs 117/2017, possono essere considerate come istituzionali, se svolte al fine di soddisfare gli interessi generali della collettività.

Il legislatore ha, inoltre, previsto per gli enti filantropici come per gli altri ETS un regime fiscale particolare, che permette loro di decommercializzare particolari attività che tendenzialmente dovrebbero essere ritenute di natura commerciale.

L’articolo 84 del Codice del Terzo Settore: i soggetti interessati

L’articolo 84 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) è una norma fondamentale in questo senso in quanto definisce un regime fiscale di favore specifico per gli enti filantropici e per gli ODV, permettendo loro di non pagare le imposte sui redditi (IRES) su determinate entrate.

Per gli Enti Filantropici, in particolare, è richiesta l’iscrizione nell’apposita sezione del RUNTS.

Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) hanno un regime fiscale di favore che è previsto però da una norma diversa, il successivo articolo 85.

Il regime fiscale previsto dall’articolo 84 del Codice del Terzo Settore per gli Enti Filantropici e gli ODV

L’articolo 84 prevede due grandi vantaggi fiscali ai fini delle imposte sui redditi dovute dagli Enti Filantropici e dagli ODV:

Esenzione per gli immobili (comma 1)

I redditi derivanti da immobili (fabbricati e terreni) non concorrono alla formazione del reddito imponibile se:

  • risultano di proprietà dell’ente (o sono comunque posseduti a titolo di usufrutto/altro diritto reale).
  • vengono utilizzati in via esclusiva per lo svolgimento delle attività istituzionali (non commerciali).

In altre parole, se l’Ente Filantropico o l’ODV ha una sede di proprietà e la usa solo per fare volontariato, non paga IRES su quell’immobile (l’immobile non genera reddito fondiario imponibile).

L’esenzione per le attività commerciali marginali (comma 2)

Il comma 2 dell’articolo 84 del decreto legislativo numero 117/2017 prevede la parte più interessante.

I redditi derivanti da attività commerciali svolte dagli Enti Filantropici e dagli ODV non sono tassati se vengono rispettate contemporaneamente queste due condizioni:

  • le attività commerciali sono svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  • i proventi (entrate) di queste attività commerciali non superano i costi sostenuti per le stesse attività.

Per esempio, se l’Ente decide sotto Natale e Capodanno di vendere panettoni, organizzare piccoli eventi a pagamento o vendere gadget per finanziare l’associazione stessa, e il ricavato copre a malapena le spese o le pareggia, il Fisco decide di non tassare quei proventi, considerandoli non rilevanti ai fini IRES.

Regime fiscale Enti Filantropici e ODV, tabella di sintesi:

Tipo di Entrata Trattamento Fiscale
Immobili

(uso istituzionale)

Esente da imposte
Attività commerciali

(dove Ricavi = o < Costi)

Esente

Non formano reddito imponibile

Attività commerciali

(dove Ricavi > Costi)

Tassato

L’eccedenza è utile commerciale

Attività istituzionali

(quote, donazioni)

Esente

Non è mai attività commerciale

Alcune considerazioni operative

Accanto a quanto previsto dall’articolo 84 in materia di regime fiscale di favore per Enti Filantropici e ODV, occorre considerare alcune regole di carattere generale, che sono fondamentali proprio per non rischiare di perdere le agevolazioni fiscali previste.

Innanzitutto, occorre evidenziare come la normativa fiscale preveda che anche se l’ente genera un avanzo di gestione (non tassato grazie a questo articolo), vige sempre il divieto assoluto di distribuire utili ai soci o ai volontari. Tutto deve essere reinvestito nell’attività istituzionale.

In secondo luogo, al fine di dimostrare di aver diritto a queste agevolazioni, l’ente deve tenere una contabilità che distingua chiaramente le entrate istituzionali da quelle commerciali. In assenza di una contabilità tenuta a regola d’arte, alcune agevolazioni fiscali potrebbero essere disconosciute in caso di controlli, ancorché legittime.

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