RASD, iscrizione e riconoscimento della personalità giuridica tra le novità del regolamento aggiornato

06.03.2024 - Tempo di lettura: 9'
RASD, iscrizione e riconoscimento della personalità giuridica tra le novità del regolamento aggiornato

Il nuovo regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche aggiorna le procedure di iscrizione e definisce le modalità di riconoscimento della personalità giuridica per le ASD. Un’analisi delle principali novità pubblicate dal Dipartimento dello Sport il 29 gennaio 2024

 

Il 29 gennaio è stato pubblicato il nuovo regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Istituito dal decreto legislativo n. 39/2021, il RASD accoglie le società e le associazioni sportive dilettantistiche ed è a tutti gli effetti lo strumento certificatore della natura dell’attività svolta.

Iscriversi al Registro Nazionale è quindi fondamentale per gli enti sportivi e la domanda di accesso consente inoltre di richiedere il contestuale riconoscimento della personalità giuridica.

Il regolamento pubblicato alla fine di gennaio fornisce, tra le novità, tutti i dettagli per richiedere contestualmente alla domanda di iscrizione il riconoscimento della personalità giuridica, soffermandosi sulla documentazione necessaria e sugli adempimenti previsti.

Regole specifiche anche per l’iscrizione al registro da parte di enti non affiliati ad Organismi riconosciuti dal CONI e dal CIP.

Le due sezioni del RASD e i requisiti di iscrizione nel nuovo regolamento

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento dello Sport dal decreto legislativo n. 39/2021, assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica delle attività svolte dagli enti.

È l’unico strumento certificatore per gli enti sportivi dilettantistici e l’iscrizione è di fatto obbligatoria ai fini dell’accesso ai benefici pubblici previsti in materia di sport, sia in caso di riconoscimento da parte di Organismi sportivi che in assenza di un Organismo sportivo affiliante.

Con l’avvio della riforma dello sport il RASD ha di fatto sostituito il precedente Registro istituito presso il CONI, ed è quindi fondamentale soffermarsi sulla sua struttura così come sui requisiti di iscrizione.

Il Regolamento pubblicato alla fine del mese di gennaio specifica, tra i primi punti, l’articolazione del RASD, suddiviso al momento in una sezione pubblica e in una sezione riservata.

Nella sezione pubblica sono contenuti i dati degli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro. L’accesso alle informazioni è libero e chiunque, mediante il portale web registro.sportesalute.eu, può visualizzare le informazioni relative ai diversi enti iscritti.

La sezione riservata è invece accessibile all’Organismo sportivo di affiliazione, limitatamente agli enti affiliati, e agli enti sportivi dilettantistici dotati di credenziali. Alla sezione accedono inoltre Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro, INPS, CONI e CIP per le proprie finalità istituzionali.

Quali sono quindi le condizioni per l’iscrizione al Registro delle Attività sportive dilettantistiche?

In primis il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 36/2021, tra cui l’essere costituiti in una delle forme giuridiche ammesse (articolo 6 d.lgs. 36/2021).

Condizione per l’ammissione al RASD è inoltre l’indicazione nell’atto costitutivo e nello statuto della denominazione sociale che indichi esplicitamente la finalità sportiva e, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, l’indicazione della ragione o denominazione sociale dilettantistica.

L’oggetto sociale dovrà esplicitamente indicare il riferimento all’esercizio in via stabile e principale di attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, comprese quelle rientranti nell’ambito di formazione, didattica, preparazione e assistenza alle attività sportive dilettantistiche. Tale requisito non è richiesto agli enti che hanno assunto la qualifica di enti del terzo settore, iscritti al Registro Unico.

L’assenza di fine di lucro, l’adozione di norme interne ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza tra gli associati, così come gli obblighi di rendicontazione, sono alcuni degli ulteriori requisiti specifici indicati nel regolamento ai fini dell’iscrizione al RASD.

L’ammissione al Registro Nazionale è inoltre riservata agli enti che abbiano instaurato un rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo. L’iscrizione è in ogni caso ammessa anche per le attività diverse rispetto a quelle rientranti nell’ambito di Organismi riconosciuti dal CONI e dal CIP e, in tal caso, sarà il Dipartimento dello Sport a verificare la presenza delle condizioni per il riconoscimento della natura sportiva dell’attività svolta.

Nel RASD anche gli enti che svolgono attività sportive non riconosciute dal CONI e dal CIP: le novità del Regolamento

È proprio la procedura di iscrizione relativa agli enti che esercitano attività sportive non riconosciute uno degli elementi di novità del nuovo regolamento pubblicato il 29 gennaio 2024.

I dettagli sono contenuti al comma 2 dell’articolo 6, che affida al Dipartimento per lo Sport il compito di verificare il possesso dei requisiti per l’ammissione al RASD, basandosi anche sui criteri contenuti nella definizione di sport prevista dall’articolo 2, lettera nn) del decreto legislativo n. 36/2021:

“qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione  organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di  tutti i livelli”

Tra le verifiche effettuate, il Regolamento menziona poi quelle relative alla presentazione della documentazione prevista in via generale per l’iscrizione al RASD, attestante:

  • la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l’eventuale partita IVA dell’associazione o società sportiva dilettantistica;
  • l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione o Società sportiva dilettantistica, recante prova della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;
  • i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
  • la data di sottoscrizione dello statuto vigente;
  • la dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
  • la dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
  • i dati dei tesserati;
  • nel caso di Enti del Terzo Settore, l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), da comprovare indicando il numero di repertorio.

In presenza di tutta la documentazione richiesta e verificata quindi la sussistenza di tutte le condizioni di legge per l’assunzione della qualifica di ente sportivo dilettantistico, il Dipartimento per lo Sport entro 45 giorni dalla domanda ammetterà l’ente richiedente nel Registro, anche in caso di mancata affiliazione a Organismi riconosciuti.

Con la domanda di iscrizione al RASD la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica

La seconda novità del regolamento aggiornato il 29 gennaio è contenuta nell’articolo 11, che delinea la procedura per richiedere, contestualmente alla domanda di iscrizione al Registro, il riconoscimento della personalità giuridica per le associazioni sportive dilettantistiche.

All’articolo 11 del nuovo Regolamento vengono disciplinate due distinte procedure, a seconda delle seguenti situazioni:

a) associazioni sportive dilettantistiche che intendono presentare istanza di iscrizione al RAS dotandosi contestualmente della personalità giuridica;

b) associazioni sportive dilettantistiche già iscritte al Registro, quali associazioni non riconosciute e che intendono successivamente acquisire il riconoscimento della personalità giuridica.

Nella fattispecie descritta alla precedente lettera a), il notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto, verificata la sussistenza dei necessari requisiti, trasmette la documentazione agli Organismi sportivi affilianti e la deposita entro 20 giorni presso il Registro, in modalità telematica attraverso la piattaforma gestita dal Notariato.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), verificata la documentazione e la sussistenza di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento della personalità giuridica, il notaio richiede direttamente al Registro, tramite l’apposita piattaforma, l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.

Ogni successiva modifica dovrà essere successivamente comunicata entro 30 giorni.

Oltre alla documentazione necessaria per l’iscrizione al RASD, sarà in tal caso necessario presentare:

  • il rendiconto economico finanziario o, in alternativa, il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale;
  • entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali da cui risultano le deliberazioni che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati, salvo che l’adempimento sia a carico del notaio rogante;
  • i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la composizione degli organi statutari e i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la sede legale, salvo che l’adempimento sia a carico del notaio rogante.

Il riconoscimento della personalità giuridica è inoltre subordinato al possesso di un patrimonio minimo disponibile non inferiore a 10.000 euro che, qualora costituito da beni non monetari, dovrà risultare da una perizia giurata di stima di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro (articolo 14, D.Lgs. 39/2021 – non anteriore a 120 giorni – allegata all’atto costitutivo.

Adempimento quest’ultimo che sarà in ogni caso necessario per le associazioni già costituite anche in caso di patrimonio esclusivamente monetario.

Così come indicato nell’articolo 11 del Regolamento, la relazione potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale predisposta dall’organo amministrativo, la cui corretta compilazione dovrà essere attestata dall’organo di controllo o da un revisore.

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