Ritenuta sui premi sportivi, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Ritenuta sui premi sportivi, quattro casi analizzati dall’Agenzia delle Entrate. Nella risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 956–69/2024 presentata dalla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) la guida alla corretta tassazione delle somme erogate nell’ambito di competizioni
Premi sportivi: non sempre la ritenuta da applicare è del 20 per cento. Per comprendere le regole da seguire conta il rapporto tra chi eroga le somme e chi le riceve.
A fare chiarezza sulle regole di tassazione è stata l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 956-69/2024 presentata dalla Federazione Italiana Sport Equestri.
Al centro del quesito posto vi è la modalità di applicazione della ritenuta prevista dall’articolo 36, comma 6-quater del decreto legislativo n. 36/2021. La riforma dello sport ha modificato in maniera rilevante la tassazione dei redditi dei lavoratori del settore e, per quanto concerne i premi corrisposti nell’ambito di competizioni sportive, ha abrogato la disciplina che li inquadrava tra i redditi diversi.
Le nuove regole però si incrociano con casistiche particolari. Quattro quelle poste all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate dalla FISE, che vale la pena analizzare in maniera dettagliata per capire le corrette modalità di tassazione.
Ritenuta sui premi sportivi, i quattro casi analizzati dall’Agenzia delle Entrate
Al centro del quesito posto dalla FISE con l’istanza di consulenza giuridica n. 956-69/2024 vi sono le diverse tipologie di premi sportivi in denaro assegnati in caso di competizioni.
I regolamenti della Federazione prevedono in particolare quattro tipologie di premi:
- Premi e sovrappremi erogati direttamente dalla Federazione: si tratta di premi basati sui risultati delle classifiche in manifestazioni sportive organizzate dalla Federazione o da Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche (ASD o SSD) sue affiliate o aggregate, e di somme aggiuntive (sovrappremi) erogate per i risultati ottenuti in eventi di interesse federale;
- Premi e sovrappremi erogati da ASD e SSD affiliate: sono premi e sovrappremi corrisposti da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) iscritte nel Registro delle attività sportive, per manifestazioni da loro organizzate;
- Premi erogati da imprese individuali, società commerciali ed enti: premi assegnati nell’ambito della loro attività commerciale, in base ai risultati di classifica di manifestazioni da essi organizzate;
- Premi e sovrappremi a lavoratori sportivi: premi corrisposti dalla Federazione o da ASD e SSD ad atleti o tecnici nell’ambito di un rapporto di lavoro sportivo.
Per ciascuna di queste casistiche, la Federazione ha richiesto chiarimenti sul trattamento fiscale, sia sul fronte della ritenuta da applicare che sulla rilevanza ai fini IVA. Il nodo principale è rappresentato dalla natura del rapporto che intercorre tra colui che eroga il premio e chi lo riceve.
Ritenuta sui premi sportivi, l’excursus normativo
L’Agenzia delle Entrate, nel fornire i propri chiarimenti, illustra in primo luogo la normativa di riferimento e le evoluzioni previste dalla riforma dello sport in relazione al caso specifico dei premi corrisposti in relazione ai risultati conseguiti nell’ambito di manifestazioni sportive.
Dal punto di vista generale, le regole di tassazione dei premi sono contenute all’articolo 67, comma 1, lettera d del TUIR, il quale prevede che i premi sportivi non conseguiti nell’esercizio di arti e professioni, di imprese commerciali, di società e di rapporto di lavoro dipendente, costituiscono redditi diversi per il percipiente, per l’intero importo percepito e senza alcuna deduzione. Per i soggetti non residenti, questi redditi sono considerati prodotti nel territorio dello Stato se derivano da attività svolte o da beni che si trovano in Italia.
Sul fronte della tassazione, è l’articolo 30, comma 1 del DPR n. 600/1973 a stabilire l’obbligo di applicazione di una ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, che per i premi erogati in occasione di spettacoli, competizioni sportive o manifestazioni che prevedono prove di abilità o alea è pari al 20 per cento.
Questa la norma richiamata all’interno dell’articolo 36-comma 6-quater del decreto legislativo n. 36/2021, che ha previsto l’applicazione della ritenuta per i premi corrisposti ai tesserati del dilettantismo.
C’è da specificare che per quanto riguarda i premi corrisposti dalla FISE, l’articolo 5 del decreto legge n. 417/1991 prevede una disciplina speciale per i premi erogati nell’ambito di manifestazioni sportive ippiche, con l’obbligo di applicazione di una ritenuta alla fonte del 4 per cento (a titolo di acconto per chi esercita attività commerciali e a titolo d’imposta per gli altri soggetti).
La risposta resa dall’Agenzia delle Entrate analizza quindi le peculiarità del settore, ma rappresenta una bussola valida per tutti gli enti sportivi dilettanti.
Premi sportivi, ritenuta non per tutti al 20 per cento
Quello che emerge dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate è che l’applicazione della ritenuta del 20 per cento a titolo d’imposta deve essere valutata caso per caso, in base alla relazione tra ente erogante e percettore delle somme.
Per il primo caso posto all’attenzione dalla FISE, relativo ai premi erogati direttamente dalla Federazione nell’ambito di manifestazioni sportive ippiche, si applica la ritenuta del 4 per cento, a titolo d’acconto per i percipienti che svolgono attività d’impresa e a titolo d’imposta per tutti gli altri soggetti. Si tratta della disciplina specifica prevista per il settore dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 417/1991.
Per quanto riguarda la seconda casistica, ossia in relazione ai premi erogati da associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate, in favore di atleti e tecnici tesserati nell’ambito di competizioni sportive o raduni delle squadre nazionali, si applica la ritenuta del 20 per cento prevista dalla riforma dello sport, anche se i percettori esercitano professionalmente un’attività autonoma o d’impresa, così come per i soggetti non residenti (fatte salve eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni).
I premi erogati da imprese commerciali sono invece tassati sulla base della rilevanza reddituale che assumono per il percipiente.
Infine, per quel che riguarda la quarta casistica ossia i premi erogati a lavoratori sportivi, le somme non sono soggette a ritenuta ma vanno incluse nella retribuzione (come parte variabile) e saranno quindi soggetti a tassazione secondo le regole generali previste in base alla categoria di appartenenza (lavoratore subordinato, autonomo o collaboratore).
Conta in sostanza la presenza o meno di un rapporto di lavoro sportivo. Atleti e tecnici che percepiscono le somme extra nell’ambito di un contratto di lavoro sportivo, restano esclusi dall’applicazione della ritenuta e le somme saranno tassate cumulativamente, insieme alla generalità dei redditi percepiti.
Premi a lavoratori autonomi, si applica l’IVA
L’Agenzia delle Entrate si è soffermata anche sulla rilevanza ai fini IVA dei premi sportivi. Se sono erogati a lavoratori autonomi dotati di partita IVA, l’importo assumerà rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e dovrà essere assoggettata a IVA al pari dell’intero compenso ricevuto.
Si riporta di seguito la tabella sinottica fornita dalla FISE con le diverse regole di tassazione
Chi paga il premio | Chi riceve il premio | Rapporto di lavoro | Ritenuta alla fonte IRPEF/IRES | IVA | Riferimenti Normativi | Sub |
Federazione Italiana Sport Equestri | Chiunque, residente o non residente in Italia (*) | NO | Imponibile: 100%
Aliquota: 4% Cod.Trib.: 1051 |
NO | Artt. 5 DL. n. 417/1991 e 28 c. 2 DPR n. 600/1973 e artt. 2 e 3 DPR n. 633/1972 | 1 |
ASD/SSD (***) | Atleti o Tecnici per come definiti dai Regolamenti della Federazione, residenti o non residenti in Italia (*) | NO | Imponibile: 100%
Aliquota: 20% Cod.Trib.: 1047 |
NO | Artt. 36, c. 6-quater DLGS. n. 36/2021, 30, c. 2, DPR n. 600/1973 e artt. 2 e 3 DPR n. 633/1972 | 2 |
ASD/SSD | Soggetti diversi da Atleti o Tecnici (ad es. ASD/SSD proprietarie del cavallo etc.), residenti o non residenti in Italia (*) | NO | Imponibile: 100%
Aliquota: 20% Cod.Trib.: 1047 |
NO | Artt. 23 e 30, c. 1 DPR n. 600/1973 e artt. 2 e 3 DPR n. 633/1972 | Principio generale |
Imprese commerciali | I premi sono soggetti a ritenuta in funzione della residenza e della natura di reddito per “Chi riceve il premio” (lavoro subordinato o autonomo) | NO | – | NO | DPR n. 600/1973 e DPR n. 633/1972 | 3 |
Federazione Italiana Sport Equestri o ASD/SSD | Chiunque, residente o non residente in Italia (*) | SÌ | Premi “parte variabile” e Compensi – “parte fissa” – del contratto di lavoro (lavoro subordinato o autonomo, cococo) sono tassati con le medesime regole del compenso | NO (****) | DPR n. 600/1973 e DPR n. 633/1972 | 4 |
(*) Per i Non residenti in Italia – fatta salva l’eventuale applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate nel Paese di residenza del Soggetto che riceve il premio
(**) La ritenuta è a titolo di acconto se il premio è destinato ad attività commerciale da “Chi riceve il premio”
(***) Applicabile anche nel caso di premi corrisposti dalla Federazione o da ASD/SSD ad atleti e tecnici per la partecipazione a raduni, componenti delle squadre nazionali di disciplina, finalizzati alla preparazione a manifestazioni nazionali e
(****) L’IVA si applica nel contratto di lavoro autonomo se “Chi riceve il premio” ha partita iva
