Contributi INPS lavoratori sportivi: aliquote e regole di ripartizione per ASD e SSD committenti

Gestione separata INPS: aliquote e regole di ripartizione tra lavoratori sportivi e committenti. Un focus sulla disciplina contributiva e sulle istruzioni contenute nella circolare INPS n. 27/2025
La Gestione separata INPS accoglie anche i lavoratori dello sport.
Per effetto della riforma prevista dal decreto legislativo n. 36/2021, i collaboratori e i professionisti del settore dilettantistico sono tenuti ad iscriversi all’INPS al fine di adempiere all’obbligo contributivo.
Le aliquote di contribuzione previste per il 2025 sono state definite con la circolare n. 27, che ha di fatto confermato le regole di calcolo già previste lo scorso anno. È tuttavia importante tornare sulle modalità di versamento dei contributi e, in particolare, sulle regole di ripartizione tra collaboratori e associazioni e società sportive dilettantistiche che assumono il ruolo di committenti.
Gestione separata INPS 2025, i contributi dovuti da collaboratori e professionisti
Non cambiano le regole da seguire per il 2025 sul fronte dei contributi dovuti dai lavoratori sportivi. La circolare INPS n. 27/2025 ha confermato le aliquote, così come ha evidenziato la continuità delle agevolazioni che incidono sul calcolo delle somme dovute.
Partendo dai lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi coloro che esercitano attività di carattere amministrativo-gestionale, l’aliquota dei contributi dovuti è pari al 25% ma, come per gli scorsi anni, il contributo IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) si applicherà ai titolari di compensi superiori a 5.000 euro annui. In aggiunta, fino al 2027 i contributi si calcoleranno solo sul 50% dell’imponibile contributivo.
Alla quota del 25% si aggiungono poi le aliquote aggiuntive per il finanziamento delle prestazioni assistenziali:
- 0,50% per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
- 0,22% per l’ulteriore finanziamento della maternità secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007;
- 1,31% per il finanziamento della DIS-COLL.
Per i lavoratori già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota per la Gestione separata 2024 è invece pari al 24% e anche in questo caso opera la riduzione del 50% dell’imponibile contributivo.
Codice |
Tipo rapporto |
IVS |
Maternità
Malattia ANF |
Maternità
ex D.M. 12.7.2007 |
DIS-COLL |
Totale |
D1 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE –
D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport |
25% | 25% | |||
D2 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE –
D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota prestazioni non pensionistiche – riforma dello sport |
0,50% | 0,22% | 1,31% | 2,03% | |
D3 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE –
D.Lgs n.36/2021 art.35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori sportivi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport |
24% | 24% | |||
D4 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE –
D.Lgs. 36/2021 art. 3 – collaboratori amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport. |
25% | 25 % | |||
D5 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE –
D.Lgs 36/2021 art.37 – Collaboratori amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta –aliquota prestazioni non pensionistiche – riforma dello sport |
0,50% | 0,22% | 1,31% | 2,03% | |
D6 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE –
D.Lgs. 36/2021 art. 37 – collaboratori amministrativo gestionali assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta riforma dello sport |
24% | 24% | |||
D7 | LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AUTORIZZATI AD ATTIVITA’ RETRIBUITA –
D.lgs n. 36/2021 art. 25, comma 6 – riforma sport |
24% | 24% |
Fonte: circolare INPS n. 27/2025
Per quel che riguarda invece i lavoratori professionisti nel dilettantismo, l’aliquota dei contributi INPS è pari al 25%, da applicarsi sulla quota di compenso superiore a 5.000 euro e sul 50% dell’imponibile fino al 2027. Si aggiungono poi i contributi aggiuntivi (sull’intero imponibile) dell’1,07% per il finanziamento dell’indennità di malattia, dello 0,22% per la maternità e dello 0,35% per la copertura dell’ISCRO. La somma complessiva dovuta è pari al 26,07%.
Professionisti settore sportivo dilettantistico | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria | 25% IVS calcolato sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro
1,07% (0,50% + 0,22% aliquota aggiuntiva + 0,35% ISCRO) calcolato sul totale dei compensi percepiti al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui |
Lavoro sportivo, chi paga i contributi INPS? La ripartizione tra collaboratore e ASD\SSD committente
Le regole di versamento dei contributi INPS dei lavoratori sportivi del dilettantismo interessano direttamente anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche. Delle disposizioni che regolano i versamenti alla Gestione separata, il settore sportivo recepisce anche le modalità di ripartizione tra collaboratori e committenti.
L’onere complessivo è infatti ripartito tra collaboratore e committente:
- ⅓ dell’importo è dovuto dal lavoratore;
- i restanti ⅔ sono invece a carico dell’ASD/SSD committente.
In sostanza quindi, il collaboratore sportivo dovrà pagare una quota dell’intero valore dei contributi dovuti, mentre la restante parte è dovuta dall’Ente. Questi dovrà in ogni caso farsi carico del pagamento dell’importo dovuto.
L’obbligo di versamento è infatti sempre a carico del committente, tenuto a pagare le somme dovute entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, sempre tenuto conto delle regole relative alla franchigia di 5.000 euro e del calcolo sul 50% dell’imponibile.
La gestione del flusso di compilazione e, in particolare, dell’Uniemens mensile, potrà avvenire anche mediante l’apposita funzionalità presente nel RASD. Inserendo i dati relativi al rapporto di collaborazione e i compensi erogati, la piattaforma permette infatti di calcolare l’importo dovuto e generare il modello F24 da utilizzare per il pagamento delle somme dovute.
Si evidenzia infine che i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS sono tenuti a versare autonomamente i contributi dovuti, entro le scadenze ordinarie fissate per il versamento del saldo e del primo acconto 2025 delle imposte sui redditi.
