TFR in azienda, scelta entro 60 giorni. Obbligo di informativa per le aziende

Anche dopo la riforma in vigore dal 2026, è possibile mantenere il TFR in azienda. La scelta spetta al lavoratore, e per i nuovi assunti l’opzione dovrà essere comunicata entro 60 giorni
La riforma del TFR, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, ha ribaltato le logiche del silenzio-assenso per i nuovi assunti.
A partire dal 1° luglio, in assenza di specifica indicazione il trattamento di fine rapporto viene automaticamente destinato al Fondo di previdenza complementare adottato dall’azienda, sulla base di quanto previsto dal CCNL di categoria.
Questa la regola che si applica ai neoassunti, che conservano in ogni caso la possibilità di mantenere le somme nelle “casse” dell’azienda. È con il modulo TFR3 che si comunica il binario di destinazione.
TFR in azienda anche dopo la riforma, ma cambia la logica del silenzio-assenso
La scelta di lasciare il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in azienda o destinarlo alla previdenza complementare è stata profondamente modificata dalla riforma scattata il 1° luglio 2026.
Da questa data, per i neoassunti il meccanismo del silenzio-assenso si riduce a 60 giorni (prima erano 6 mesi) e ne viene ribaltata l’impostazione.
Se entro questo termine non si esprime una preferenza esplicita, il TFR viene destinato automaticamente al fondo pensione previsto dal contratto collettivo
La riforma non elimina la possibilità per il lavoratore di mantenere il TFR in azienda, ma modifica i meccanismi e le tempistiche di default con cui l’omessa scelta produce effetti giuridici.
In primo luogo, tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 è bene porre attenzione alla riduzione dei tempi di scelta, passati a 60 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro rispetto ai 6 mesi previsti in precedenza.
In assenza di una scelta espressa, scatta l’automatismo del silenzio-assenso.
In pratica, la mancata indicazione esplicita del lavoratore sulla propria scelta di destinazione del TFR non lascia più in automatico le somme in azienda, ma al contrario comporta la destinazione integrale al Fondo di previdenza complementare negoziale previsto dal CCNL applicato (ovvero al fondo aziendale o territoriale di riferimento).
Modulo TFR3, le opzioni per i lavoratori di prima assunzione
Il mantenimento delle somme presso l’azienda richiede un’azione positiva ed esplicita del lavoratore, come detto entro 60 giorni dalla data di assunzione.
La volontà di non aderire alla previdenza complementare deve essere formalizzata mediante la compilazione e la firma del modulo TFR3, introdotto dal Decreto Interministeriale del 4 settembre 2026.
Tramite questa comunicazione il lavoratore neoassunto dopo il 30 giugno 2026 potrà optare per le seguenti vie alternative:
- Opzione A) – Conferire il TFR in modo automatico: aderire al fondo pensione collettivo/aziendale previsto dal proprio contratto. Di norma il TFR viene trasferito al 100 per cento, a meno che gli accordi collettivi non prevedano percentuali diverse.
- Opzione B) – Non conferire il proprio contributo economico, in caso di retribuzione annua lorda (RAL) inferiore all’assegno sociale;
- Opzione C) – Conferire il TFR in modo esplicito: è possibile scegliere di destinare il TFR a un fondo pensione specifico diverso da quello previsto dal CCNL;
- Opzione D) – Mantenere il TFR in azienda: il lavoratore rifiuta l’adesione alla previdenza complementare e opta per il mantenimento del TFR in azienda o al Fondo di tesoreria INPS. Questa scelta non è vincolante per sempre, ma è possibile iscriversi a un fondo pensione anche in futuro.
Qualora il dipendente scelga di mantenere il TFR in azienda (Opzione D), la gestione concreta delle somme dipende dalle dimensioni dell’impresa.
Per le aziende con un numero di dipendenti pari o superiore alle soglie previste dalla legge (60 addetti per il biennio 2026-2027), le quote maturate non restano nella disponibilità del datore di lavoro, ma devono essere obbligatoriamente versate al Fondo di Tesoreria INPS.
Nelle imprese al di sotto di tali limiti dimensionali, invece, il TFR rimane direttamente conservato presso le casse aziendali.
Oltre ai lavoratori che si interfacciano per la prima volta nel mondo del lavoro, il modulo TFR3 dovrà essere compilato anche ai dipendenti assunti e che hanno già attivo un fondo pensione in cui versano (o hanno versato) il proprio TFR.
Per questa categoria di dipendenti è possibile optare per il conferimento delle somme al fondo collettivo\aziendale previsto dal contratto applicato dall’azienda o per il conferimento in modo esplicito a un fondo alternativo.
Informativa sul TFR per i nuovi assunti
Per quel che riguarda le aziende e i reparti HR, è bene evidenziare che all’interno del modulo il lavoratore è tenuto a dichiarare di aver ricevuto un’apposita informativa al momento dell’assunzione.
Il modello ne individua i contenuti essenziali:
- informazioni sugli accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
- indicazione della forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica;
- informazioni sul meccanismo di adesione automatica;
- indicazione delle facoltà esercitabili entro 60 giorni;
- informazioni sulle diverse opzioni di destinazione del TFR e relative tempistiche
Per garantire la compliance aziendale, al team HR spetta quindi il compito di aggiornare la documentazione d’ingresso, inserendo l’informativa chiara sulle opzioni di destinazione del TFR, insieme al Modulo TFR3 e alle schede sintetiche dei fondi negoziali di riferimento.
L’invio della documentazione deve avvenire contestualmente alla firma del contratto di lavoro.