Bonus Transizione 4.0, i nuovi obblighi di comunicazione preventiva e a conclusione degli investimenti

02.05.2024 - Tempo di lettura: 9'
Bonus Transizione 4.0, i nuovi obblighi di comunicazione preventiva e a conclusione degli investimenti

Dal 29 aprile è operativa la procedura per la comunicazione ex ante ed ex post in relazione agli investimenti ammessi al bonus Transizione 4.0. Regole e procedure operative

 

Bonus Transizione 4.0, è attiva dal 29 aprile la procedura per la comunicazione degli investimenti in beni strumentali.

L’articolo 6 del decreto legge n. 39/2024 ha introdotto nuovi adempimenti per le imprese, funzionali all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta spettanti.

Le novità, finalizzate a garantire un monitoraggio più capillare dei crediti utilizzabili, si applicano sia agli investimenti già conclusi che a quelli effettuati dal 30 marzo, con regole differenziate.

Bonus Transizione 4.0, guida ai nuovi obblighi di comunicazione per la compensazione dei crediti d’imposta

Sarà la data di effettuazione dell’investimento a determinare i nuovi adempimenti comunicativi richiesti alle imprese ai fini della compensazione dei crediti d’imposta spettanti per le spese rientranti nel Piano Transizione 4.0.

Stando alle novità introdotte dal decreto legge n. 39/2024 la data spartiacque è quella del 30 marzo, ossia quella di entrata in vigore del provvedimento che ha introdotto nuove regole sul fronte dell’utilizzo dei crediti relativi anche ai beni strumentali.

Per gli investimenti realizzati a partire da tale data scatta l’obbligo di doppia comunicazione.

Alle imprese sarà richiesto l’invio di una comunicazione preventiva, contenente l’importo complessivo delle spese che si intendono effettuare e la presunta fruizione del credito nel corso degli anni.

A conclusione dell’investimento il medesimo modello di comunicazione dovrà essere inviato per aggiornare le informazioni rese in precedenza e quindi per confermare ovvero modificare quanto trasmesso in via preventiva.

Comunicazione anche per gli investimenti già conclusi

Obblighi comunicativi anche per gli investimenti già conclusi, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta residuo. In particolare, per quelli relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 29 marzo 2024 sarà necessario l’invio di una comunicazione relativa al completamento degli investimenti.

Queste le novità che si applicano ai fini dell’utilizzo del bonus Transizione 4.0, ossia l’agevolazione riconosciuta per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter della legge n. 178/2020, ma non solo.

La doppia comunicazione, ex ante ed ex post, interessa anche il credito d’imposta ricerca e sviluppo, disciplinato dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202 della legge n. 160/2019. Sul fronte degli investimenti già conclusi sarà invece richiesto l’invio della comunicazione conclusiva per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo. Resta fuori dai nuovi adempimenti l’annualità 2023.

Modelli di comunicazione per i bonus Transizione 4.0 in formato editabile sul sito del GSE

A definire le regole operative per la comunicazione preventiva e conclusiva, presupposto per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta spettanti alle imprese, è stato il Ministero per le Imprese e il Made in Italy con il decreto direttoriale del 24 aprile 2024.

A partire dalle ore 12 del 29 aprile, sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) sono stati messi a disposizione i modelli in formato editabile da utilizzare:

  • per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
  • per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Sul fronte del bonus Transizione 4.0, oltre al frontespizio nel quale indicare i dati dell’impresa, all’interno del modello di comunicazione sono presenti due sezioni nelle quali indicare le informazioni relative agli investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016.

Quattro invece le sezioni del modello relativo al bonus Ricerca e Sviluppo, ai fini di inserire le informazioni per gli investimenti relativi alle diverse attività ammissibili e la fruizione negli anni del credito spettante.

Il modulo dovrà essere firmato digitalmente da parte dell’impresa e la comunicazione dovrà essere successivamente trasmessa singolarmente, tramite PEC, all’indirizzo transizione4@pec.gse.it.

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