Tobin Tax

Cosa è e a cosa serve la Tobin Tax

La Tobin Tax è una tassa sulle transazioni finanziarie in vigore in Italia dal 2013. Prende il nome dall’economista statunitense James Tobin (1918-2022), che l’ha proposta per la prima volta nel 1972 durante le Janeway Lectures a Princeton. Tuttavia, la teoria di Tobin nasceva in un contesto diverso e aveva quindi caratteristiche differenti rispetto a come è applicata oggi questa imposta finanziaria in Italia. Questa tassa, in origine, era stata concepita per garantire la stabilità del traffico in valuta estera, per prevenire le speculazioni e la volatilità dei mercati e per generare un gettito fiscale.

Tobin Tax: azioni, quali operazioni finanziarie sono interessate

In Italia la Tobin Tax interessa la compravendita di azioni italiane e prodotti derivati. L’imposta è strutturata differenziando modalità e misura dell’imposta in relazione alle seguenti diverse fattispecie:

  • trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (ex art. 2346 c. 6 c.c.), emessi da società residenti nel territorio dello Stato;
  • trasferimenti di proprietà di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente (art. 1 c. 491 L. 228/2012);
  • operazioni su strumenti finanziari derivati e sui titoli che abbiano come sottostante gli strumenti finanziari di cui sopra (art. 1 c. 492 L. 228/2012);
  • operazioni ad alta frequenza (art. 1 c. 495 L. 228/2012)., ovvero operazioni sui mercati che utilizzano software per gestire operazioni finanziarie grazie a degli algoritmi.

Chi paga la Tobin Tax?

La Tobin Tax è a carico del soggetto a favore del quale viene svolto il trasferimento, ossia il compratore a meno che non si tratti di operazioni sui derivati poiché in questo caso la tassa colpisce tutte le controparti.

Tobin Tax: quando e quanto si paga?

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni o degli strumenti finanziari partecipativi, e può essere effettuato, anche mediante compensazione, previa presentazione della relativa delega (mod. F24). I soggetti devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi all’imposta sulle transazioni finanziarie attraverso la presentazione del Modello FTT (Financial Transaction Tax).

L’imposta è dovuta in misura proporzionale ed è applicabile con le seguenti aliquote:

  • 0,20% sul valore della transazione (da determinare calcolando il saldo netto di giornata per singolo strumento finanziario) per i trasferimenti che non avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione;
  • 0,10% per i trasferimenti in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

Per i derivati che hanno come sottostante indici o azioni italiane (Futures, Opzioni, CFD, warrants), l’aliquota è prevista in misura fissa a seconda del tipo di strumento e del valore del contratto

Operazioni esenti/escluse dalla Tobin Tax

Sono esenti dall’imposta le operazioni che hanno come controparte:

  • l’Unione europea;
  • la Banca centrale europea;
  • le Banche centrali degli Stati membri dell’Unione europea;
  • le Banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati;
  • gli Enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi (art. 1 c. 494 L. 228/2012).

Sono escluse dall’imposta:

  • i trasferimenti di quote di srl e di società di persone;
  • le operazioni di emissione e annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari (c.d. operazioni sul mercato primario);
  • le operazioni su obbligazioni e titoli di debito (art. 15 DM 21 febbraio 2013);
  • le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione;
  • le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell’art. 2 punto 10 Reg. CE 1287/2006 (tra le quali rientrano, ad esempio, il prestito titoli e le operazioni di pronti contro temine);
  • i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a € 500 milioni (art. 1 c. 491 settimo periodo L. 228/2012);
  • i trasferimenti di proprietà di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), ivi incluse le azioni di società di investimento a capitale variabile (art. 2 c. 2 DM 21 febbraio 2013).

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