Persona giuridica

Persona giuridica: cosa è e qual è la differenza tra persona fisica e giuridica

Nel linguaggio giuridico, il termine “persona” indica tutti i soggetti di diritto che possono essere titolari di situazioni giuridiche soggettive, come diritti e obblighi. Questa particolare condizione, che viene definita capacità giuridica, compete sia alla persona fisica che alla persona giuridica, ossia a quegli enti e strutture organizzate che vengono trattati dall’ordinamento come autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive.

Persona giuridica: definizione

Cosa vuol dire persona giuridica? Sono persone giuridiche le entità che sono o divengono autonomi centri di imputazione giuridica, rispetto alle persone fisiche che li compongono o li costituiscono, e godono rispetto a queste di perfetta separazione patrimoniale. La persona giuridica è pertanto un complesso organizzato di persone e di beni, rivolto a uno scopo, dotato di personalità giuridica.

Ora che abbiamo visto cosa significa “persona giuridica”, vediamo quali sono i suoi elementi costitutivi:

  • un complesso organizzato di persone e beni, che diventa il soggetto di diritto, centro autonomo portatore di propri interessi;
  • uno scopo, ossia gli obiettivi perseguiti dalla persona giuridica (sia esso di lucro o non di lucro) diversi da quelli dei singoli individui che la compongono;
  • la personalità giuridica, che si ottiene con il riconoscimento della persona giuridica, a seguito dell’iscrizione in determinati registri (ad es. il registro delle imprese);
  • l’autonomia patrimoniale perfetta, che si raggiunge quando la persona giuridica è dotata di un proprio patrimonio con cui risponde dei propri debiti.

Caratteristiche della persona giuridica

Considerato quanto detto, rientrano nella definizione di persona giuridica ad esempio le società, le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli enti pubblici.

In alcuni casi è difficile capire se siamo di fronte ad una persona giuridica o fisica: sono una persona giuridica le società di capitali, ma non le società di persone, che non hanno autonomia patrimoniale perfetta. La ditta individuale è una persona giuridica? Dato che tra impresa individuale e suo titolare non c’è autonomia ma perfetta identità, siamo di fronte a un caso di persona fisica.

In sostanza, nelle entità enti che non sono persone giuridiche non vi è vera e propria separazione tra il patrimonio degli associati/soci e quello dell’entità (si parla, in proposito, di autonomia patrimoniale), poiché almeno alcuni tra gli associati/soci (precisamente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione) rispondono solidalmente tra loro, ancorché in via sussidiaria rispetto al fondo/patrimonio comune, con il proprio patrimonio per le obbligazioni contratte dall’entità.

Ciò non accade per le entità enti che hanno la personalità giuridica, in cui coloro che hanno costituito l’ente o agito per suo conto non rispondono con il proprio patrimonio per le obbligazioni contratte dalla persona giuridica.

Differenza tra persona giuridica e persona fisica

Persona giuridica e persona fisica sono dunque due concetti simili, tra loro correlati, ma profondamente diversi: una persona fisica acquista la capacità giuridica e diventa soggetto di diritto al momento della nascita; mentre una persona giuridica diventa soggetto di diritto attraverso il suo atto costitutivo, redatto generalmente da un notaio insieme allo statuto, che regola la vita della persona giuridica.

Ma chi è la persona giuridica? Mentre con il raggiungimento della maggiore età la persona fisica acquista la capacità di agire, ossia l’idoneità a compiere in proprio atti negoziali che producono effetti nella sua sfera giuridica, la persona giuridica può agire solo attraverso le persone fisiche che la rappresentano e fanno parte della sua struttura organizzativa, i c.d. organi. Sono questi soggetti, ad esempio, ad essere legittimati a richiedere lo SPID della persona giuridica.

A differenza di quello delle persone fisiche, il codice fiscale della persona giuridica è un numero composto da undici cifre, e per quelle iscritte al Registro delle imprese coincide con il numero di iscrizione al Registro (le prime 7 cifre corrispondono al “numero sequenziale”, seguito da 3 cifre che identificano l’Ufficio e 1 cifra di controllo).

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