Libro giornale

Cosa è e a cosa serve il libro giornale

Il libro giornale è un registro contabile, obbligatorio per legge per alcune categorie di attività economiche gestite con una data forma giuridica, in cui vengono registrati tutti i movimenti di una determinata azienda, in un dato periodo di tempo. Le registrazioni dei movimenti avvengono tramite il metodo della partita doppia, devono essere elencate in ordine cronologico e devono specificare il nome, la descrizione e gli importi (Dare e Avere).

Il libro giornale deve stampato entro 3 mesi dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi. Ad esempio, considerando che la scadenza della dichiarazione dei redditi 2024 relativa al 2023 è il prossimo 31 ottobre 2024, ne consegue che la stampa del libro giornale del 2023 dovrà avvenire, anche in modalità digitale, entro il prossimo 30 gennaio 2025. Il libro giornale deve essere conservato (in formato cartaceo o elettronico) per almeno 10 anni o fino al termine delle verifiche del periodo d’imposta a cui si riferisce.

Cos’è il libro giornale e come funziona

Il libro giornale è una scrittura complessa che comprende i dati relativi alla gestione dell’impresa. Si tratta di una scrittura che contiene la determinazione del reddito conseguito nel corso dell’esercizio e del patrimonio netto esistente a una certa data.

Nel libro giornale è contenuta una serie di rilevazioni tra loro collegate, tenute con il metodo della partita doppia. Queste rilevazioni hanno il nome di articoli. Ogni articolo si riferisce ad un fatto di gestione.

Il Codice civile (art. 2214) prevede che il libro giornale sia tenuto dagli imprenditori commerciali:

  • industrie;
  • imprese commerciali;
  • imprese di trasporto;
  • imprese di assicurazione;
  • imprese bancarie;
  • imprese ausiliarie rispetto alle precedenti.

Secondo l’art. 2083 del Codice civile, fanno eccezione i piccoli imprenditori, cioè i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Per il fisco il libro giornale è un registro obbligatorio per le imprese che sono in regime di contabilità ordinaria per obbligo o per opzione. Invece, le imprese in contabilità semplificata non hanno l’obbligo di tenere il libro giornale.

La contabilità ordinaria è obbligatoria per:

  • società per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società in accomandita per azioni;
  • società cooperative;
  • società di mutua assicurazione;
  • enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale;
  • enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale;
  • i consorzi, le associazioni non riconosciute, le organizzazioni non riconosciute, cioè non appartenenti ad altri soggetti passivi nei cui confronti il presupposto dell’imposta si verifica in modo autonomo e unitario;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica – ivi comprese, quindi, le società di persone ed equiparate di cui all’articolo 5 del Tuir – non residenti nel territorio dello Stato.

Nel caso di imprese individuali, imprese coniugali e familiari, società di persone, società di armamento, società di fatto esercenti attività commerciali, la contabilità ordinaria è obbligatoria nel caso in cui:

  • sia superato il volume di ricavi di 500.000 euro, qualora si trattasse di imprese che esercitano attività di prestazione di servizi;
  • sia superato il volume di ricavi di 800.000 euro, qualora si trattasse di imprese che esercitano altre attività.

Con volume di ricavi uguale o inferiore a 500.000 euro o a 800.000 euro, le imprese possono scegliere di optare per la contabilità ordinaria. Per tutte le imprese per cui la contabilità ordinaria è obbligatoria è d’obbligo tenere il libro giornale.

Che differenza c’è tra libro giornale e libro mastro

Per definizione, il libro mastro è un registro contabile in cui vengono raccolti tutti i conti (mastrini) interessati dalla gestione dell’attività. Il libro è formato da due colonne, Dare e Avere, nelle quali vengono riportate sistematicamente le operazioni di gestione dell’attività. 

A differenza del libro giornale che deve essere compilato in modo cronologico, il libro mastro riassume la situazione di ogni conto. Questo registro deve essere conservato per 10 anni dall’ultima rilevazione, anche se l’azienda ha cessato l’attività, ai fini di eventuali accertamenti fiscali.

Vidimazione del libro giornale e imposta di bollo

L’entrata in vigore della Legge n. 383/2001 ha previsto la soppressione dell’obbligo di vidimazione per il libro giornale, ora soggetto solo alla numerazione progressiva prima della messa in uso e all’imposta di bollo.

A livello fiscale rimane l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo, il cui importo varia a seconda che il libro sia stampato cartaceo o digitale.

Nel caso di stampa cartacea del libro giornale l’imposta di bollo è dovuta come segue:

  • euro 32,00 ogni 100 pagine o frazioni di esse per le imprese individuali, le società di persone e le cooperative;
  • euro 16,00 ogni 100 pagine o frazioni di esse per le società di capitali.

Nel caso di stampa digitale del libro giornale l’imposta di bollo è dovuta come segue:

  • euro 32,00 ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse per le imprese individuali, le società di persone e le cooperative;
  • euro 16,00 ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse per le società di capitali.

Per il libro giornale cartaceo l’imposta di bollo può essere assolta acquistando la classica marca da bollo cartacea ed apponendola sul documento.

Nel caso, invece, della stampa digitale, l’imposta di bollo può essere assolta attraverso il versamento tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

La scadenza per il versamento è in entrambi i casi il 120° giorno successivo alla scadenza dell’esercizio.

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