Fattura differita
Fattura differita: cos'è e come funziona
La fattura differita è una tipologia di fattura emessa in un tempo diverso da quando avviene l’effettiva transazione, contenente documenti ricevuti in un determinato periodo di tempo.
Questi documenti devono essere creati e registrati entro 15 giorni del mese successivo all’avvenuto scambio di beni o prestazioni, riportando comunque il periodo in cui queste operazioni si sono verificate. La fattura differita costituisce una deviazione rispetto alla regola generale della fatturazione (circolare 134/E/1994), che prevede l’emissione della fattura nel momento in cui viene effettuata la transazione.
In ogni caso, la fatturazione differita deve riguardare lo stesso soggetto e tutte le operazioni devono essere avvenute nello stesso anno.
Il significato di fattura differita
Essenzialmente, la fattura differita si differenzia dalla tradizionale fattura per la data di emissione rispetto alla consegna dei beni o al termine dell’erogazione di un servizio e dal loro pagamento. Si tratta di un tipo di fatturazione che va a semplificare le operazioni per le aziende, perché permette di riepilogare in un unico documento fiscale i pagamenti eseguiti nel mese solare da un determinato cliente.
La fattura differita può essere utilizzata per la cessione di beni in Italia e per le cessioni di beni intracomunitarie, ma anche per le prestazioni di servizi sul territorio italiano e per quelle verso un altro Stato UE. In base all’art 21 comma 4 del Decreto IVA, si ha la possibilità di emettere una sola fattura differita per ogni mese.
Esempio di fattura differita
Per emettere fatturazione differita, il documento deve essere registrato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui i beni vengono spediti o consegnati o le prestazioni vengono effettivamente erogate. Contestualmente sarà necessario indicare il mese di riferimento per la prestazione e l’IVA andrà quindi versata entro il 16 del mese successivo.
Per fare un esempio di fattura differita, ipotizziamo che il pagamento della prestazione di un dato servizio sia avvenuto il 30 maggio maggio e che la fattura venga emessa in modalità differita il 12 giugno. L’operazione rientrerà nella liquidazione periodica di maggio e l’IVA andrà così versata entro il 16 giugno.
In questo esempio, il soggetto che emette la fattura dovrà ricordarsi di:
- emettere al momento della cessione (30 maggio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
- emettere una fattura utilizzando il tipo documento TD24 e datare la fattura elettronica con la data del 12 giugno, corrispondente alla data dell’ultima operazione effettuata nel mese di riferimento;
- far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.
Secondo le indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019, è “possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione”, tale modalità di compilazione rappresenta solo una “possibilità” e non un obbligo e, dunque, è comunque possibile indicare convenzionalmente nel documento anche la data di fine mese.
Fattura differita elettronica: come compilarla
Con l’introduzione della fatturazione elettronica, anche la compilazione della fattura differita va a seguire regole ben precise. In particolare, sono previsti due codici specifici per la fatturazione differita, vale a dire TD24 e TD25.
Il codice TD24 viene utilizzato per la cessione di beni allegando il relativo DDT, che va ad attestare l’invio dei prodotti o l’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. Il codice TD25 viene, invece, impiegato solo per le fatture elettroniche differite che prevedono cessione di beni a un soggetto terzo da parte del cessionario attraverso un proprio fornitore.
Termine invio per la fattura elettronica differita
Come già ricordato, per legge la fattura differita deve essere emessa e registrata entro 15 giorni del mese successivo all’avvenuto scambio di beni o all’erogazione di una prestazione. Sarà comunque necessario indicare il mese di riferimento per la prestazione: infatti, legalmente l’operazione rientrerà nella liquidazione periodica del mese di riferimento e l’IVA andrà versata entro il 16 del mese successivo.