Regime forfettario 2026 e redditi da lavoro dipendente e pensione

23.01.2026 - Tempo di lettura: 6'
Regime forfettario 2026 e redditi da lavoro dipendente e pensione

Anche nel 2026 il regime forfettario è confermato per dipendenti e pensionati fino alla soglia di 35.000 euro di reddito. Un focus sulle novità e sulle regole generali da conoscere

Il regime forfettario per i titolari di partita IVA titolari di redditi da lavoro dipendente e pensione non cambia: anche nel 2026 è confermata la soglia limite di 35.000 euro.

La Legge di Bilancio 2026 ha evitato che il limite scendesse e pertanto per un ulteriore anno, in deroga alla soglia ordinaria di 30.000 euro, restano inalterate le regole di maggior favore.

Conoscere il limite di accesso e permanenza però non basta. Dalle eccezioni fino alle cause di esclusione, è bene soffermarsi sugli aspetti principali da tenere a mente, per poter supportare al meglio i propri clienti nella scelta del regime fiscale da adottare.

Regime forfettario per dipendenti e pensionati fino a 35.000 euro di reddito

Partendo dalle novità, è bene evidenziare che la Legge di Bilancio 2026 ha confermato l’innalzamento del limite di reddito per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario per i contribuenti titolari di partita IVA che percepiscono anche redditi da lavoro dipendente o assimilati (inclusi i trattamenti pensionistici).

Nel dettaglio, è prorogata anche per il 2026 la soglia massima di 35.000 euro per tali redditi, in deroga al limite ordinario che ammonta a 30.000 euro.

Tale disposizione costituisce una riproposizione di carattere transitorio, non strutturale, finalizzata ad ampliare la platea dei soggetti che possono beneficiare dell’aliquota sostitutiva del 15 per cento.

Ai fini della verifica per la permanenza nel regime nel 2026, il titolare di partita IVA deve aver conseguito nel periodo d’imposta 2025 redditi di lavoro dipendente o assimilati che non eccedano la suddetta soglia di 35.000 euro. Il superamento di tale limite determina l’applicazione del regime ordinario.

Vale la pena ricordare che la soglia reddituale di 35.000 euro non rileva ai fini dell’applicazione del regime forfettario qualora il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell’annualità precedente.

Tuttavia, tale deroga non opera in presenza di contestuale percezione, nel medesimo periodo d’imposta, di un trattamento pensionistico o di redditi da lavoro dipendente derivanti da un differente rapporto di impiego.

Dipendenti e pensionati con partita IVA, la prevalenza nelle operazioni verso l’attuale o ex datore di lavoro

Il rispetto del limite di cui sopra non è l’unico aspetto da attenzionare quando si intende aprire una partita IVA applicando il regime agevolato. È altresì importante verificare anche chi sono le controparti delle proprie operazioni.

Non è infatti cambiata la regola che prevede l’impossibilità di aprire partita IVA in regime forfettario se si esercita la propria attività in via prevalente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Stesso veto anche se si fattura prevalentemente nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.

L’unica eccezione è prevista per chi inizia una nuova attività autonoma dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Regime forfettario senza limiti per i contratti misti

Un’ulteriore deroga è prevista per specifiche tipologie di rapporti di lavoro.

L’articolo 17 del DdL Lavoro (Legge n. 203/2024) ha previsto, a partire dal 12 gennaio 2025, il venir meno della causa ostativa nell’ambito dei contratti misti, che prevedono cioè oltre alla prestazione subordinata anche un’attività di lavoro autonomo da parte dello stesso soggetto.

La norma mira a rendere più flessibile l’accesso al regime forfettario per i titolari di partita IVA che operano (anche in via prevalente) nei confronti di datori di lavoro con i quali hanno in corso o hanno avuto rapporti di lavoro.

La possibilità di applicare il regime forfettario senza limitazioni è prevista in particolare per i professionisti iscritti ad Albi o Repertori che svolgono la prestazione nei confronti di datori di lavoro con più di 250 dipendenti, contestualmente assunti con un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato.

L’orario del contratto subordinato deve essere compreso in un intervallo tra un minimo del 40 per cento e un massimo del 50 per cento del tempo pieno.

I titolari di partita IVA non iscritti ad Albi o Repertori possono beneficiare della deroga se le prestazioni verso il proprio datore di lavoro avvengono nel rispetto delle modalità e condizioni previste da specifiche intese realizzate ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (ovvero intese nei contratti collettivi volte a obiettivi come maggiore occupazione o miglioramento della qualità dei contratti).

Il venir meno della causa ostativa si applica esclusivamente se il contratto di lavoro autonomo, costituito contestualmente a quello subordinato, è certificato dagli organi preposti (come gli enti bilaterali, le Direzioni provinciali del lavoro, le università o i consigli provinciali dei consulenti del lavoro).

È inoltre prevista la non sovrapponibilità tra la prestazione autonoma e il contratto subordinato in relazione alla natura della stessa, alle modalità di prestazione, nonché all’orario e alle giornate di lavoro.

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