Ratei e risconti

04.05.2017 - Tempo di lettura: 3'
Ratei e risconti

La rilevazione di un rateo o di un risconto avviene in presenza delle seguenti condizioni:

  • Il contratto inizia in un esercizio e termina in un esercizio successivo (ad esempio, affitto annuale anticipato pagato l’1 Luglio dell’anno X, con periodo di competenza 1/07/X – 30/6/X+1);
  • Il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;
  • L’entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo.

Non possono essere iscritti tra i ratei e i risconti i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per intero nell’esercizio cui si riferisce il bilancio.

Ratei e risconti attivi e passivi nello stato patrimoniale

Per quanto riguarda la classificazione di ratei e risconti, l’art. 2424, c.c., dispone che:

  • Nell’attivo di stato patrimoniale, i ratei e i risconti siano indicati con separata indicazione del disaggio su prestiti;
  • Nel passivo di stato patrimoniale, i ratei e i risconti siano indicati con separata indicazione dell’aggio su prestiti.

L’art. 2424-bis, del Codice civile, stabilisce che nella voce ratei e risconti attivi debbano essere iscritti “i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo”.

I ratei e risconti riguardano quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi. In particolare, i principi contabili dicono che:

  • I ratei attivi e passivi rappresentano crediti e debiti in moneta. Sono, rispettivamente, quote di proventi o di costi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio, ma in parte di competenza dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio (es. affitto posticipato);
  • I risconti attivi o passivi esprimono quote di costi o proventi rilevati integralmente nell’esercizio in corso od in precedenti esercizi e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi (es. pagamento dell’assicurazione anticipato).

Ratei e risconti nel bilancio d’esercizio

La IV Direttiva Cee ha previsto due alternative per la scrittura dei ratei e risconti nel bilancio di esercizio:

  1. In una specifica voce dell’attivo o passivo dello stato patrimoniale;
  2. Fra i “Crediti” o i “Debiti”.

La legislazione italiana ha scelto la prima alternativa, ovvero la rappresentazione specifica prevista dall’art. 2424, c.c. (voce D dell’attivo patrimoniale e voce E del passivo). Nel caso in cui l’entità dei ratei e/o dei risconti sia apprezzabile, è opportuno operare la loro distinzione nello stato patrimoniale e indicarne la composizione nella nota integrativa.

La rilevazione dei ratei attivi e passivi costituisce una tipica scrittura di integrazione da redigere a fine anno, la cui contropartita contabile è costituita, rispettivamente, dalla quota di proventi o di oneri da imputare al conto economico dell’esercizio in chiusura, sulla base del principio della competenza. Sono ratei passivi, ad esempio, le seguenti operazioni quando si riferiscono a un periodo a cavallo fra più esercizi:

  • Gli affitti passivi con fatturazione posticipata;
  • I canoni di leasing con fatturazione posticipata;
  • Gli interessi passivi che scadono nell’esercizio successivo.

Va specificato che qualora nello stato patrimoniale siano iscritti ratei e risconti pluriennali, occorre una loro separata indicazione nello stato patrimoniale (al fine di evitare l’accorpamento in un’unica voce di valori eterogenei rispetto alla loro durata).

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