Primi chiarimenti sulla fatturazione elettronica tra privati

28.02.2017 - Tempo di lettura: 3'
Primi chiarimenti sulla fatturazione elettronica tra privati

L’Amministrazione Finanziaria ha avviato un nuovo percorso che prevede la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, mediante l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di IVA e le transazioni effettuate.

L’attuazione del D.Lgs. 127/2015 incentiva proprio l’adozione della fatturazione elettronica nelle relazioni commerciali tra privati veicolata mediante il Sistema di Interscambio.
Il futuro è quindi già tracciato anche se oggi si presenta come un’opzione e non ancora come un obbligo di legge. Tutte le imprese ed i professionisti dovrebbero essere consapevoli che la Commissione Europea sta spingendo proprio in tale direzione ed un obiettivo al 2020 è che la modalità elettronica diventi negli Stati membri UE la modalità prioritaria per lo scambio dei documenti commerciali anche tra i privati.

Del resto la digitalizzazione dell’intero ciclo degli acquisiti, di cui la fattura elettronica è documento centrale, è un processo che permetterebbe alle aziende di essere più competitive ed efficienti, oltre a generare risparmio sui costi operativi nel medio-lungo periodo.

I fornitori e i clienti possono decidere di iniziare ad utilizzare il Sistema di Interscambio per trasmettere e/o ricevere le fatture elettroniche nel formato standard XML. Questo processo elettronico di fatturazione, correlato all’esercizio dell’opzione, garantisce al contribuente di ottenere ulteriori vantaggi in quanto gli permette di accedere al regime di incentivi, disciplinati dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 127/2015.

Entro il 31 marzo 2017 si può esercitare l’opzione per il 2017 ed i quattro anni successivi, dovendo trasmettere telematicamente all’AE i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, delle bollette doganali e delle relative variazioni, ma avendo in cambio degli incentivi più o meno consistenti, a seconda della loro dimensione. Ogni anno poi, entro il 31 dicembre, un contribuente che non lo ha già fatto può sempre esercitare l’opzione valevole per i cinque anni successivi.
Se, invece, non si esercita l’opzione si è comunque obbligati a trasmettere i predetti dati all’AE e con le medesime regole e tempistiche dell’opzione, in virtù del novellato obbligo di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010, senza tuttavia ricevere incentivi in cambio.

A tal riguardo, l’AE ha emanato il 7 febbraio 2017 la Circolare n. 1/E per fornire i primi chiarimenti in merito alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni.

In particolare, la Circolare n. 1/E ha chiarito un aspetto fondamentale: nel caso in cui un soggetto passivo IVA trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio i dati delle relative fatture saranno memorizzati ed acquisiti dall’AE e quindi non sarà più necessario trasmetterli telematicamente all’AE.
Se le fatture emesse e ricevute non transitino tutte tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente dovrà inviare i dati relativi alle altre fatture, o anche i dati relativi a tutte le fatture se ciò risulta più agevole anche se ridondante, con la trasmissione telematica della comunicazione dati fattura.

La Circolare n. 1/E, inoltre, chiarisce le informazioni da inserire e la corretta compilazione del file “Dati-Fattura” da comunicare telematicamente all’AE, in relazione:

  • al campo “natura” nelle operazioni senza applicazione dell’imposta;
  • al campo “numero” del documento;
  • ai campi “detraibile” e “deducibile”;
  • ai campi “Stabile organizzazione” e “Rappresentante fiscale”;
  • ai dati relativi alle importazioni (bollette doganali);
  • ai dati relativi alle operazioni soggette a inversione contabile;
  • ai dati relativi ad operazioni extra-comunitarie;
  • al caso del regime forfettario ex lege n. 398/91.

In ultimo, la Circolare n. 1/E fornisce utili chiarimenti in caso di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.) e poi in relazione alla “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010, come sostituito dall’art. 4 del D.L. n. 193/2016.

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