La convenienza dell’opzione per la fatturazione elettronica B2B

28.12.2016 - Tempo di lettura: 3'
La convenienza dell’opzione per la fatturazione elettronica B2B

Il decreto legislativo n. 127/2015 introduce la facoltà per il contribuente di esercitare l’opzione prevista dall’art. 1 comma 3 per trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d’imposta, le fatture ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative note di variazioni.

I principali vantaggi di cui un soggetto passivo Iva può godere esercitando l’opzione a partire dal periodo 2017 sono i seguenti:

  • poter utilizzare il Sistema di Interscambio per trasmettere e/o ricevere le fatture elettroniche ordinarie o semplificate tra operatori economici privati nello stesso formato della fattura elettronica verso la pubblica amministrazione e con il medesimo processo;
  • poter beneficiare di tutti i vantaggi tangibili ed intangibili generabili con una gestione elettronica dell’intero ciclo di gestione della fattura, in particolar modo per l’automatizzazione completa del ciclo passivo e della fase di registrazione contabile;
  • poter usufruire di rimborsi iva più veloci e con procedura prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti richiesti dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/72;
  • poter beneficiare di modalità di controllo semplificate e remotizzate e quindi meno invasive in quanto non ostacolano il normale svolgimento dell’attività economica del contribuente ed evitano la duplicazione dell’attività conoscitiva, ad esempio tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.
  • poter ottenere la riduzione di due anni dei termini di accertamento, ai fini dell’IVA e per le imposte dirette limitata ai soli redditi d’impresa o di lavoro autonomo. La riduzione di due anni è valida solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 4 agosto 2016, ad eccezione dei pagamenti di importo fino a 30 euro che possono essere eseguiti ancora in contanti.

In aggiunta ai benefici predetti e solo per determinate categorie di soggetti che opzionano (gli esercenti arti e professioni, le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata e tutte le imprese ma limitatamente all’anno di inizio dell’attività e ai due anni successivi) è prevista un’ulteriore riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, come segue:

  • poter fruire di un programma di assistenza e differenziato dell’Agenzia, tramite cui sono messi a disposizione del contribuente, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell’IVA;
  • soppressione dell’obbligo di registrazione delle fatture di vendita e dell’obbligo di registrazione degli acquisti;
  • esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa e della garanzia previsti dall’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72 per i rimborsi.

Con validità per il periodo 2017 e per i quattro anni solari successivi ad esso, il contribuente può esercitare a partire dal 13 dicembre 2016 la predetta opzione entro il 31 marzo 2017 mediante apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, raggiungibile dal home page del sito.

Il contribuente che esercita l’opzione può scegliere due modalità operative per trasmettere i dati, alternative e non esclusive l’una dell’altra:

  1. trasmettere e ricevere fatture elettroniche nel tracciato xml tra privati mediante il Sistema di Interscambio, in quanto l’AE ne memorizza alcuni dati;
  2. trasmettere i file “Dati-Fattura (DF)” nel tracciato xml verso il sistema ricevente dell’Agenzia delle Entrate, secondo le regole e specifiche indicate nel Provvedimento attuativo n. 182070 del 28 ottobre 2016 e successive modifiche e integrazioni.

Infine, si specifica che i dati relativi ad una medesima fattura potrebbero essere trasmessi anche con entrambe le due modalità in modo ridondante senza alcuna segnalazione di errore da parte dell’Agenzia.

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