Fatturazione elettronica per il tax free shopping dal 1 gennaio 2018

Fatturazione elettronica per il tax free shopping dal 1 gennaio 2018

L’art. 4-bis del Decreto Legge Fiscale n. 193/2016 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2018 l’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra UE dovrà essere effettuata da parte dei commercianti al dettaglio nella modalità elettronica.

Ma come funziona il Tax Free Shopping?

Per incentivare il commercio internazionale e quindi gli acquisti di prodotti effettuati dai viaggiatori domiciliati o residenti fuori dalla UE, la normativa fiscale europea, recepita in Italia dall’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972, prevede due modalità alternative l’una all’altra:

  1. la diretta non applicazione dell’Iva in fattura, che prevede la valorizzazione di dati obbligatori aggiuntivi (modalità rischiosa rispetto a possibili azioni fraudolente dell’acquirente);
  2. la possibilità di ottenere successivo rimborso dell’Iva applicata con l’emissione di una normale fattura con applicazione dell’Iva (modalità consigliabile).

Si precisa che il regime degli acquisti agevolati non può essere applicato ai soggetti privati aventi residenza o domicilio a San Marino.

Tra i presupposti per poter beneficiare del regime “tax free”:

  • il negozio deve esporre la scritta Tax free shopping;
  • i beni devono essere di importo superiore a 154,94 euro (Iva inclusa);
  • acquistati dai consumatori stranieri per uso personale o familiare;
  • trasportati nei bagagli personali, fuori del territorio doganale della Comunità, entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Nel caso della modalità che prevede la restituzione dell’Iva (seconda modalità), al momento dell’acquisto del prodotto, il commerciante emette normale fattura e rilascia il modello di Tax Refund al cittadino extra UE. In alternativa alla fattura, il cedente può emettere un documento denominato “tax free shopping chèque”, contenente tutti gli elementi previsti per la fattura, che costituisce titolo per il rimborso.

Il soggetto extra UE deve presentare la fattura emessa dal negoziante italiano alla dogana di uscita, coincidente con quella dell’ultimo Stato UE dal quale parte il viaggiatore per tornare nel proprio Paese, la quale apporrà sul documento il proprio visto.
Il rimborso, quindi, può avvenire solo dopo che la fattura vistata, ossia munita del “visto uscire” della Dogana a conferma del trasporto extra UE, viene restituita dal viaggiatore extracomunitario al commerciante al dettaglio entro il quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

La predetta procedura per il rimborso dell’Iva può essere eseguita direttamente dall’acquirente o in maniera più agevole e semplificata può essere intermediata da apposite società che operano a livello internazionale presso i principali aeroporti e valichi di frontiera (dette società di tax refund o tax free).

Per fruire delle società di tax refund, il viaggiatore extra UE, generalmente su proposta del negoziante, sottoscrive uno specifico atto di accettazione del servizio offerto. In particolare, le società di tax refund rimborsano direttamente l’imposta (al netto di una provvigione) ai viaggiatori dopo aver ricevuto la fattura vistata dalle autorità doganali ed effettuato il controllo dei presupposti normativamente previsti, in modo da garantire la regolarità contabile al cedente.

A tal riguardo, è già attivo il sistema elettronico OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization) che accelera e semplifica la procedura in quanto fa ottenere sia il visto di uscita che il rimborso Iva direttamente, senza dover fare la fila per la convalida dell’esportazione allo sportello della dogana.

In ultimo, si evidenzia che il Decreto Legge Fiscale n. 193/2016, al fine di garantire l’interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO e di consentire la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio nazionale, prevede che venga emanata una determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate, al fine di stabilire la modalità e i contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni nel regime tax free shopping.

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