Fattura elettronica PA e nota di credito

23.09.2016 - Tempo di lettura: 2'
Fattura elettronica PA e nota di credito

La fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione, e più in generale qualsiasi fattura, si considera emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente – secondo quanto riportato dall’art. 21 del D.P.R. n.633 del 1972, in cui è contenuta, fra le altre cose, la definizione di fattura elettronica, che evidenzia il formato elettronico con cui è emessa e ricevuta appunto.

Quindi, si può dedurre che una fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione è considerata emessa anche se non è stata ancora contabilizzata dal committente, a meno che non sia stata respinta dalla PA. Infatti, nel caso in cui l’ente pubblico rifiuti il documento, è come se la fattura non fosse mai stata emessa.

Che fare? E’ sufficiente modificare l’errore (motivo del rifiuto da parte della Pubblica Amministrazione) e riemettere la stessa fattura elettronica. Non occorre, quindi, emettere note di credito, ma ti è sufficiente emettere di nuovo la fattura, ovviamente con le giuste correzioni.

Che cos’è la nota di credito? Essa è un documento ufficiale e legale che è utile per correggere una fattura che contiene uno o più errori.

Quando è necessario emettere una nota di credito? Va emessa quando la Pubblica Amministrazione, dopo aver accettato la fattura ed emesso la ricevuta di accettazione, segnala al fornitore che non va bene, sebbene sia stata accettata in precedenza. Oppure, quando, dopo che il Sistema di Interscambio – SdI – invia la ricevuta di decorrenza termini (15 giorni dopo la consegna della fattura alla PA, con cui si ritiene concluso l’intero processo di fatturazione), l’ente pubblico contatta il cliente per comunicargli che la fattura non è stata accettata e la necessità di emettere una nota di credito.

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