Deducibilità e detraibilità costi auto

14.02.2017 - Tempo di lettura: 3'
Deducibilità e detraibilità costi auto

La deduzione e la detrazione delle spese relative agli automezzi sono temi spesso oggetto di discussione in quanto possono influenzare notevolmente le scelte relative al rinnovamento o meno dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La detrazione totale o parziale dell’IVA, le differenti percentuali di deduzione del costo determinate sulla base della tipologia di soggetto giuridico, l’eventuale super-ammortamento, sono solo alcuni dei quesiti che sorgono quando si pensa a questo tema. È prevista però la possibilità per il contribuente, in quanto l’utilizzo promiscuo dell’auto è considerato una presunzione semplice, dimostrare l’esclusività dell’utilizzo dell’automezzo e conseguentemente detrarre una percentuale maggiore di IVA.Normativa di riferimento:

  • Per quanto riguarda la detraibilità dell’IVA, l’art. 19-bis1 del D.P.R. 633/72 (c.d. Decreto IVA)
  • Per la deducibilità del costo ci si riferisce all’art. 164 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

Le principali voci di costo relative agli automezzi alle quali si applicano le percentuali di limitazione sopra riportate sono le seguenti:

  • Spese per l’acquisto (e relativo ammortamento)
  • Spese di locazione o noleggio
  • Canoni di leasing
  • Spese di manutenzione
  • Carburante e lubrificanti
  • Assicurazione e tassa di possesso

Per quanto riguarda il beneficio del super ammortamento, non è più fruibile a partire dal 2017 per l’acquisto di automezzi utilizzati ad uso promiscuo. La norma di riferimento è l’art. 164, co.1, lett. b e b-bis del TUIR.Vi sono poi ulteriori limiti relativamente al valore massimo del costo deducibile in base alla tipologia di soggetto passivo e di veicolo acquistato, al valore determinato rispettando i limiti sotto riportati vanno applicate le percentuali della tabella precedente:1. Professionista esercente arte o professione; Società nel caso in cui l’auto sia utilizzata in maniera promiscuaACQUISTO:

  • Autovetture: costo deducibile fino ad € 18.075,99
  • Motocicli: costo deducibile fino ad € 4.131,66
  • Ciclomotori: costo deducibile fino ad € 2.065,83

LEASING:

  • Autovetture: deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 18.075,99 con ragguaglio annuo
  • Motocicli: deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 4.131,66 con ragguaglio annuo
  • Ciclomotori: deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 2.065,83 con ragguaglio annuo

NOLEGGIO:

  • Autovetture: deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 3.615,20 con ragguaglio ad anno
  • Motocicli: deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 774,69 con ragguaglio ad anno
  • Ciclomotori: deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 413,17 con ragguaglio ad anno

2. Agenti e rappresentanti di commercioACQUISTO:

  • Autovetture: costo deducibile fino ad € 25.822,84
  • Motocicli: costo deducibile fino ad € 4.131,66
  • Ciclomotori: costo deducibile fino ad € 2.065,83

LEASING:

  • Autovetture: deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 25.822,84 con ragguaglio annuo;
  • Motocicli: deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 4.131,66 con ragguaglio annuo;
  • Ciclomotori: deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 2.065,83 con ragguaglio annuo;

NOLEGGIO:

  • Autovetture: deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 5.164,57 con ragguaglio ad anno;
  • Motocicli: deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 774,69 con ragguaglio ad anno;
  • Ciclomotori: deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 413,17 con ragguaglio ad anno.

3. Autovettura concessa ai dipendenti, c.d. Finge benefitLe auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, in entrambe le casistiche esposte in tabella, ovvero mediante addebito in busta paga o addebito tramite fattura con IVA, non risultano assoggettate al limite massimo di deducibilità di € 3.615,20 annui. Va però precisato che, nel caso di auto assegnate all’amministratore o agli amministratori della società, non risulta configurarsi la casistica delle “auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti”.

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