Conservazione digitale e accreditamento AgID

09.11.2016 - Tempo di lettura: 2'
Conservazione digitale e accreditamento AgID

L’AgID – Agenzia per l’Italia Digitale – ha annunciato di aver sospeso a decorrere dal 14 settembre 2016 l’accreditamento dei soggetti che svolgono l’attività di conservazione digitale dei documenti informatici. La notizia è di questi giorni, ma la decisione dell’AgID ha effetto retroattivo.

La sospensione dell’accreditamento è considerato necessario per consentire a tutti coloro che hanno intenzione di presentare la domanda di accreditamento di allegare la relazione di valutazione della conformità. Quest’ultima verrà rilasciata da uno degli organismi di valutazione, i quali saranno individuati da Accredia, l’Ente italiano di accreditamento.

Fino al 3 ottobre 2016, l’elenco dei conservatori di documenti informatici già accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale contava 68 imprese. Queste imprese hanno ottenuto lo status di conservatore accreditato sulla base di una sorta di “autocertificazione” della rispondenza del loro sistema di conservazione alle regole tecniche ai sensi della Circolare n. 65 del 10 aprile 2014 dell’Agenzia per l’Italia Digitale. I soggetti già accreditati, in questo caso, manterrebbero l’accreditamento e, come già previsto dalla Circolare AgID n. 65 del 10 aprile 2014, solo a partire dalla data comunicata dall’Agenzia saranno tenuti ad ottenere una valutazione di conformità.

L’azione di sospensione dell’AgID è contenuta nella disposizione del Cad – Codice Amministrazione Digitale – che recita: “i soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l’attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell’identità digitale di cui all’articolo 64, di conservatore di documenti informatici di cui all’articolo 44-bis presentano all’AgID domanda, rispettivamente, di qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato dall’organo designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dell’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99”.

Articoli correlati