RUP | Responsabile Unico del Procedimento: Definizione e Funzioni

21.02.2013 - Tempo di lettura: 2'
RUP | Responsabile Unico del Procedimento: Definizione e Funzioni

Tra le figure professionali che intervengono nella materia degli appalti pubblici un ruolo centrale è riservato al Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”), che svolge tutti i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti non attribuiti ad altri organi o soggetti (cfr. art. 31, co. 3, d.lgs. 50/2016, meglio noto come Codice dei contratti pubblici).


1. L’assunzione dell’incarico di RUP

Il ruolo del RUP -finché non entrerà in vigore il regolamento unico d’attuazione del Codice- è disciplinato dall’art. 31 cit. e dalle linee guida n. 3 dell’ANAC (https://www.anticorruzione.it/portal/
public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0594a6a80a778042477d2c7a4533542a
).

Ogni affidamento contrattuale presuppone la nomina di un RUP, che avviene con atto formale del dirigente (o di altra figura preposta all’unità organizzativa di riferimento), solitamente con il primo atto d’avvio della procedura (es. determina a contrarre).

Mancando la nomina, le funzioni di RUP per il singolo procedimento sono assunte dal funzionario preposto all’unità organizzativa interessata (cfr. art. 5, co. 2, l. 241/1990).

L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

La scelta del RUP avviene tra i dipendenti dotati di qualifica dirigenziale o, perlomeno, di funzioni direttive appartenenti all’unità organizzativa di riferimento oppure tra i dipendenti in servizio, in possesso delle competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere.

L’art. 31, co. 6, del Codice prescrive, inoltre, che “per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico”.

Le linee guida n. 3, al § 4.1, precisano che tale tecnico deve essere “in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento”.

Le suddette linee guida individuano diversi scaglioni, a seconda del valore progressivo dei lavori, riportando i requisiti richiesti -di volta in volta- per ricoprire la funzione di RUP (formazione, titoli ed esperienza professionale). Un’analoga disciplina è stabilita al § 7 in relazione agli appalti di servizi e di forniture e alle concessioni di servizi.

In assenza nell’organico della PA di figure dotate dei requisiti richiesti, il ruolo di RUP può essere assunto da soggetti esterni individuati con procedure selettive di tipo ordinario.

2. Le principali funzioni del RUP

L’art. 31, co. 4, del Codice individua le competenze principali del RUP, rinviando ad altre disposizioni (interne al Codice stesso) per la previsione di ulteriori compiti.

Tali funzioni sono molteplici ed investono l’intero arco della procedura per l’esecuzione d’un intervento (un elenco è reperibile al § 5 delle linee guida n. 3: https://www.anticorruzione.it/portal/
public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0594a6a80a778042477d2c7a4533542a
).

Se già nominato, il RUP svolge un ruolo attivo nella fase di programmazione, potendo formulare proposte o fornire informazioni utili alla preparazione degli atti di programmazione dei contratti pubblici (come il programma triennale delle opere pubbliche).

Durante la fase di progettazione dei lavori, il RUP propone, se del caso, l’utilizzo del concorso di progettazione o del concorso d’idee, coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo, provvedendo alla validazione dei risultati dell’attività di verifica dei progetti oppure effettuando egli stesso tale verifica in relazione ai lavori di importo inferiore al milione di euro.

Il RUP ricopre un ruolo attivo anche nella fase di individuazione del contraente attraverso la scelta della procedura d’affidamento, del criterio d’aggiudicazione, della tipologia del contratto da stipulare e provvedendo, infine, a vigilare sul corretto e razionale svolgimento della selezione.

Al riguardo il RUP effettua il controllo dei documenti amministrativi presentati in gara (salvo che vi provveda un seggio apposito o altro ufficio; in tal caso, tuttavia, spetta comunque al RUP adottare le decisioni finali) e provvede alla verifica delle offerte anomale, coadiuvato eventualmente dalla commissione giudicatrice (ove il criterio d’aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo).

Nella fase d’esecuzione il RUP -avvalendosi del direttore dei lavori- sovraintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte in conformità alle disposizioni di legge, specie in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con la garanzia del rispetto dei tempi d’esecuzione e della qualità delle prestazioni (un elenco dettagliato di funzioni è reperibile al § 6 delle linee guida n. 3: https://www.anticorruzione.it/portal/
public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0594a6a80a778042477d2c7a4533542a).

3. Il rapporto tra RUP e Commissione di gara

Se la gara è assegnata con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ovvero con criteri selettivi misti: tecnici ed economici), è compito del RUP richiedere all’amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione di gara.

L’art. 77, co. 4, del Codice dispone che “La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.

Il Codice prevede, quindi, la possibilità che il RUP faccia parte della commissione di gara, ricoprendo anche il ruolo di presidente, sempreché il RUP stesso non abbia partecipato -nella sostanza- alla redazione degli atti di gara. Altrimenti vi sarebbe un’incompatibilità, che potrebbe pregiudicare la trasparenza e l’imparzialità della gara.

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