Prestazioni alberghiere: corrispettivo o fattura?

26.03.2020 - Tempo di lettura: 4'
Prestazioni alberghiere: corrispettivo o fattura?

L’articolo 2 D.Lgs. 127/2015, così come modificato dall’articolo 17 D.L. 119/2018, ha introdotto l’obbligo di memorizzare elettronicamente e inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle entrate per i commercianti al minuto e i soggetti ad essi assimilati.

Sotto il profilo soggettivo si ricorda che l’obbligo in commento è previsto per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972, quali:

  1. le cessioni di beni da parte di commercianti al minuto in locali aperti al pubblico, spacci interni, per corrispondenza, a domicilio e in forma ambulante;
  2. le prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi (bar, ristoranti) e nelle mense aziendali;
  3. le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti.

Tuttavia, l’articolo 22 D.P.R. 633/1972, rubricato “commercio al minuto e attività assimilate” non disciplina in senso stretto l’emissione del documento commerciale, bensì prevede la non obbligatorietà di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, per alcune tipologie di operazioni, quali:

Comma Operazioni
1 per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
2 per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
3

per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

4

per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;

5

per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;

6

per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell’articolo 10;

6-bis

per l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;

6-ter

per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione;

6-quater

per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.

 

Dalla lettura del sopra citato articolo 22 D.P.R. n. 633/1972 emerge che anche le attività del settore turistico-alberghiero rientrano in questa elencazione. I commi 2 e 6-bis dello stesso articolo 22 D.P.R. n. 633/1972 prevedono espressamente le prestazioni alberghiere e le attività di organizzazione di eventi turistici da parte di agenzie di viaggio.

Di conseguenza, sulla base di tale formulazione la struttura alberghiera, a fronte dell’esecuzione della prestazione, deve considerare due aspetti:

  1. il momento di rilevanza dell’operazione, di cui all’articolo 6 D.P.R. n. 633/1972;
  2. la certificazione dell’operazione.

Con riferimento al primo aspetto, si ricorda che il momento di rilevanza delle operazioni, secondo quanto stabilito dal già citato articolo 6, è distinto tra:

  • cessioni di beni;
  • e prestazioni di servizi.

Con riferimento alle prestazioni di servizi, il comma 3 dell’articolo 6 prevede che le stesse “si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese”.

Di conseguenza la regola generale per le prestazioni di servizi, alle quali appartengono anche le prestazioni alberghiere, è quella in base alla quale il momento di rilevanza coincide con il momento del pagamento, senza che vi sia alcuna rilevanza al momento di ultimazione della prestazione.

A conferma di tale principio si segnala l’indicazione della stessa Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 12/2020, con la quale ha ribadito che nell’ambito delle prestazioni di servizi, il momento di effettuazione dell’operazione coincide, in linea generale, con la data di pagamento del corrispettivo (ad esempio del soggiorno), a nulla rilevando il fatto che la stessa sia stata già ultimata che, nel caso delle strutture alberghiere, coincide, ad esempio, con l’ultimazione del pernottamento nella struttura alberghiera.

Nei precedenti paragrafi è stato stabilito che una struttura alberghiera, a fronte dell’esecuzione della propria prestazione di servizi e in base all’articolo 22 D.P.R. n. 633/1972, deve valutare due aspetti:

  1. il momento di effettuazione dell’operazione ai fini Iva;
  2. la modalità di certificazione dell’operazione.

Con riferimento al primo elemento, anche sulla base delle indizioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 12/2020 è stato ribadita la regola generale, di cui all’articolo 6 D.P.R. n. 633/1972, secondo la quale l’operazione di considera realizzata ai fini iva con il pagamento del corrispettivo, senza che possa assumere rilevanza il momento di ultimazione della prestazione.

Tuttavia, si ricorda che lo stesso articolo 6 D.P.R. n. 633/1972 consente di anticipare il momento di rilevanza dell’operazione rispetto al pagamento, nel caso in cui volontariamente il prestatore – la struttura alberghiera nel caso di specie – decidesse di emettere la fattura inerente, ad esempio, il servizio di pernottamento. In particolare, la citata disposizione normativa prevede che le prestazioni di servizi “si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo […] e se anteriormente all’ effettuazione dell’operazione sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento

Tale considerazione permette, quindi, di affrontare il secondo elemento di cui sopra, ossia la modalità di certificazione dell’operazione.

L’articolo 22 D.P.R. n. 633/1972, con il comma 2 consente alle strutture alberghiere di poter certificare le proprie prestazioni alternativamente:

  • mediante l’emissione del documento commerciale;
  • o, in alternativa, mediante l’emissione della fattura.

L’emissione del documento commerciale è, in base a quanto stabilito dallo stesso articolo 22, preclusa nel caso in cui il cliente della struttura alberghiera chieda l’emissione della fattura. Si ricorda, infatti, che l’esordio della citata disposizione normativa recita che “l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (…)”.

Sulla base di quanto sopra argomentato, si può quindi concludere che per le strutture alberghiere:

  1. l’articolo 22 consente di certificare l’operazione mediante emissione del documento commerciale;
  2. l’emissione del documento commerciale non è ammessa nel caso in cui il cliente chieda la produzione della fattura;
  3. la struttura alberghiera può decidere di certificare tutte le operazioni mediante emissione della fattura.

Sotto il profilo pratico, si ricorda che:

  • secondo quanto stabilito dal co. 4 dell’articolo 21 D.P.R. n. 633/1972, post modifica D.L. n. 118/2019, sono concessi dodici giorni di tempo per l’emissione della fattura. Infatti, dal 1° luglio 2019, è consentito emettere le fatture entro 12 giorni – rispetto ai dieci previsti dalla precedente formulazione della norma – dalla data di effettuazione delle operazioni, determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72;
  • il D.L. n. 34/2019, analogamente a quanto previsto in tema di fatturazione, stabilisce che i soggetti che effettuano operazioni al dettaglio, di cui all’articolo 22 D.P.R. n. 633/1972, e che sono tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri – ex articolo 2 D.Lgs. n. 127/2015- possono inviare i dati entro il dodicesimo giorno successivo dal momento di effettuazione dell’operazione, determinato ancora ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. n. 633/1972.

A questo si deve aggiungere la possibilità di emettere, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi e quindi anche per quelle alberghiere, la c.d. fattura differita. A tal proposito, si ricorda che la fattura elettronica “differita” può essere inviata al Sistema di Interscambio entro il termine ultimo del giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di effettuazione delle operazioni. In tal caso, sotto il profilo operativo si ricorda che, come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi, in cui venga richiamato un documento, come la c.d. “fattura proforma” il bonifico bancario, la ricevuta di pagamento, o altra documenti, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica.

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