Il credito d’imposta per pagamenti elettronici anche per le strutture alberghiere

01.09.2020 - Tempo di lettura: 2'
Il credito d’imposta per pagamenti elettronici anche per le strutture alberghiere

L’articolo 22 del D.L. n. 12/2019, c.d. decreto fiscale 2020, ha introdotto un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Sotto il profilo soggettivo, secondo quanto disposto dalla citata disposizione normativa, il credito d’imposta non è subordinato all’esistenza di particolari condizioni, in quanto spetta a esercenti attività d’impresa, arti o professioni per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Di conseguenza, l’unica “condizione” soggettiva è rappresentata dall’ammontare dei ricavi relativi all’anno 2019 che, come già evidenziato, non deve eccedere la soglia di euro 400.000. sulla base di tali considerazioni, anche le strutture alberghiere, rispettose di tale condizione, sono quindi destinatarie di tale norma agevolativa, in quanto il riferimento generico è lo svolgimento di un’attività d’impresa.

In ordine all’aspetto temporale, si segnala che tale norma agevolativa trova applicazione già dal 1° luglio 2020, in relazione alle commissioni “subite” sulle operazioni (incassi) realizzate a decorrere da tale data. Di conseguenza, a titolo di esempio il pernottamento per il periodo dal 19.6.2020 al 2.7.2020, con pagamento/incasso elettronico per la struttura alberghiera in tata 2.7.2020, permette la maturazione del credito d’imposta del 30% sulla commissione subita.

La maturazione del credito d’imposta, sotto il profilo procedurale, transita attraverso la messa a disposizione da parte degli operatori che gestiscono i pagamenti elettronici (banche e/o società titolari delle carte di credito) a favore degli esercenti di un elenco contenente le informazioni delle transazioni effettuate nel periodo di riferimento, “al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie”, con le modalità e i criteri individuati dalla Banca d’Italia nel Provvedimento 21.4.2020.

Con il Provvedimento di Banca d’Italia 21 aprile 2020 sono state individuate le modalità e i criteri con cui gli operatori finanziari devono trasmettere periodicamente, entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento, a esercenti e professionisti, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

Le informazioni trasmesse agli esercenti dovranno essere le seguenti:

  1. elenco delle operazioni di pagamento effettuate;
  2. numero e valore totale delle operazioni di pagamento;
  3. numero e valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
  4. prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri:
  • ammontare delle commissioni totali effettuate sia dai consumatori finali, che da altri soggetti;
  • ammontare delle commissioni addebitate sul transato per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
  • ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Come già accennato, il credito d’imposta in esame è pari al 30% delle commissioni addebitate per le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) rese nei confronti di consumatori finali effettuate tramite:

– carte di credito

– carte di debito;

– carte prepagate;

– altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Nell’ambito del citato Provvedimento 21.4.2020 la Banca d’Italia chiarisce che:

  1. “ai fini in esame assume rilevanza l’accettazione in Italia da parte del c.d. “soggetto convenzionatore” (prestatore di servizi di pagamento che ha stipulato un contratto di convenzionamento per l’accettazione dei pagamenti elettronici con un esercente) e non la nazionalità del soggetto che emette carte di pagamento o offre altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili;
  2. non rientrano tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili i bollettini postali e assegni;
  3.  con particolare riferimento alle carte di pagamento rilevano soltanto le transazioni effettuate mediante “carte consumer” (carte emesse a favore di consumatori finali) e non quelle effettuate mediante “carte business” (carte emesse a favore di aziende, artigiani e/o professionisti per le spese relative all’esercizio della propria attività).

Sotto il profilo sostanziale, infine, si ricorda che il credito d’imposta in commento è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ex articolo 17 D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’impo

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