Caparra e acconto nelle prenotazioni alberghiere

06.11.2019 - Tempo di lettura: 3'
Caparra e acconto nelle prenotazioni alberghiere

Generalmente al momento della prenotazione di una camera d’albergo, la struttura ricettiva chiede il versamento da parte del cliente di una somma di denaro, a conferma della prenotazione.

Come distingure la Caparra e l’Acconto

La problematica che si pone in tale ipotesi è la corretta qualifica di tale somma di denaro:

  • se è riconducibile nel concetto di acconto;
  • o se è, invece, inquadrabile come caparra confirmatoria.

A tal proposito, si ricorda che l’acconto è un anticipo sul totale dovuto che il cliente versa per pernottare presso una struttura alberghiera. In altri termini, come già accennato, tale somma conferma la volontà del cliente e nel caso di disdetta lo stesso cliente ha il diritto alla restituzione. Di conseguenza, si può affermare che l’acconto tutela in maniera completa il cliente.

La caparra, invece, è una somma versata a garanzia di un contratto; a differenza dell’acconto, se è versata una caparra e il cliente cancella la sua prenotazione, la struttura ricettiva ha il diritto di ritenere la caparra.

Tipologie di Caparra

Analizzando ancora più nello specifico, la caparra, secondo quanto stabilito dagli articoli 1385 e 1386 del codice civile, si può dividere in due tipi:

  1. la caparra confirmatoria, ossia una somma versata a fini di garanzia, ex articolo 1385 del codice civile, dove il cliente versa all’albergatore una cifra liberamente stabilita dalla struttura, al fine di confermare la prenotazione.

Nell’eventualità in cui il cliente dovesse cancellare, non solo andrà a perdere la caparra, ma potrebbe essere costretto a risarcire interamente l’albergatore per il mancato guadagno. La caparra confirmatoria ha infatti una triplice funzione di prevenzione del danno, di autotutela e di garanzia dell’obbligazione.

Di contro, nel caso in cui l’albergatore si rivelasse inadempiente a fornire i servizi di alloggio stabiliti, il cliente potrà richiedere il doppio di quanto versato, fatto salvo che il cliente accetti di essere ricollocato presso una struttura ricettiva limitrofa di uguale o superiore categoria. In caso di ricollocamento, le spese per il trasferimento ad altra struttura e l’eventuale differenza di prezzo della stessa sono a carico dell’albergo che non è in grado di fornire i servizi confermati.

  1. la caparra penitenziale, prevista dall’articolo 1386 del codice civile, è una somma versata dal cliente a fini di garanzia che va a confermare la prenotazione. Nel caso in cui il cliente disdica la prenotazione, l’albergatore tratterrà la somma che il cliente ha versato, senza però richiedere il risarcimento dell’intero guadagno.

Caparra ed Adempimenti Amministrativi

Relativamente agli adempimenti amministrativi e contabili, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 411673 del 19.05.1977, non sussiste l’obbligo di emissione di alcun documento fiscale, pertanto, al momento dell’incasso, non è necessario emettere alcuna fattura, scontrino o ricevuta. Si può rilasciare una semplice ricevuta (da un blocchetto di quietanze) che sia prova, per il cliente, dell’esistenza di questo “fondo”, applicando una marca da bollo da 2 euro sulla ricevuta se l’importo della caparra supera i 77,47 euro.

Ai fini delle imposte dirette, poiché trattasi di una sorta di deposito temporaneo e non di un pagamento, la caparra non genera né ricavi per chi la riceve, né costi per chi la versa.

Acconto ed Adempimenti Amministrativi

L’acconto, invece, è soggetto a ricevuta fiscale, fattura o scontrino, documento che l’albergatore è obbligato ad emettere immediatamente al momento dell’incasso (articolo 6 comma 4 del D.P.R. 633/1972), essendo quell’importo comunque rilevante ai fini delle imposte sia dirette che indirette.

Quando il cliente pagherà il saldo finale, si emetterà una seconda fattura o ricevuta fiscale per l’importo residuo, specificando che si tratta del saldo dovuto per la prestazione e con l’indicazione del numero e della data della ricevuta fiscale emessa a suo tempo per l’incasso dell’acconto. In caso di mancato adempimento del contratto, l’albergatore è obbligato alla restituzione dell’acconto. In tal caso bisognerà emettere una ricevuta fiscale/fattura di storno (nota di accredito) con la data di restituzione dell’acconto con una registrazione con segno meno sul registro dei corrispettivi.

Sulla base della distinzione di cui sopra, pare utile ricordare che la struttura alberghiera indichi sempre nella corrispondenza il “titolo” della somma versata dal cliente:

  • se costituisce caparra;
  • o se costituisce acconto.

In mancanza di diverso accordo, infatti, la somma versata senza specificare che si tratta di una caparra confirmatoria è considerata come acconto. Perché possa considerarsi caparra è necessario che ciò venga esplicitato nel contratto.

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