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Il decreto ministeriale di attuazione dell’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP)

A seguito della conversione in legge del d.l. n. 109/2018 (d.l. Genova), adottato per affrontare le conseguenze del drammatico crollo del viadotto Morandi, il Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti (MIT) ha reso nota nei giorni scorsi la pubblicazione del d.m. 8 ottobre 2019, che contiene la disciplina attuativa dell’AINOP (Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche).

Questo magazine ha già trattato dell’AINOP in un articolo pubblicato all’inizio d’agosto 2019 (vai all'articolo).
Qui preme soffermarsi sul contenuto del citato d.m., il cui testo è consultabile/scaricabile al seguente link.

1. L’obbiettivo del decreto del MIT

Il d.m., entrato in vigore il 9 ottobre, si compone di otto articoli e di un Allegato Tecnico “A” -che completa il provvedimento- e fornisce indicazioni di carattere operativo.
L’art. 1 prevede le modalità con cui i soggetti, meglio designati dall’art. 13 co. 4, d.l. Genova (ovvero Regioni, Enti locali, ANAS, RFI S.p.A., concessionari autostradali, ecc.) “rendono disponibili i dati e le informazioni relativamente alle opere pubbliche di propria competenza”.
Lo scopo del decreto è, dunque, quello di realizzare un sistema, che garantisca lo scambio di dati e informazioni concernenti le opere pubbliche attraverso l’interoperabilità tra i servizi informatici, di cui siano già titolari i soggetti individuati dal d.l. Genova (in generale, tutti i “soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici”) ovvero attraverso la messa a disposizione dei medesimi dati da parte di quei diversi soggetti che, a differenza dei primi, non sono ancora dotati di specifici servizi informatici per la gestione di opere pubbliche.

2. Le modalità ed i tempi d’alimentazione dell’Archivio Informatico

L’art. 2 delinea le modalità per garantire lo scambio e l’aggiornamento costante dei dati e delle informazioni tra il sistema centrale dell’AINOP e le Amministrazioni centrali e periferiche, direttamente coinvolte nel monitoraggio delle opere pubbliche.
Viene stabilito un termine di tre mesi, entro cui avviare le procedure per l’alimentazione dell’AINOP.
In particolare, l’art. 2 va letto unitamente alla parte III dell’Allegato Tecnico A (“Collegamento banche dati – alimentazione AINOP”), che reca istruzioni operative sulla condivisione dei dati, delle informazioni e dei documenti.
Più precisamente, le Amministrazioni già pienamente informatizzate avviano, entro il termine citato, le procedure per l’alimentazione dell’AINOP “in modalità di cooperazione applicativa”, ovvero “rendendo disponibili servizi informatici (Web Service) per la condivisione dei propri dati nel rispetto delle regole tecniche del Codice dell’Amministrazione digitale (il d.lgs. n. 82/2005) secondo il ‘Modello di interoperabilità 2018 per la Pubblica Amministrazione’ di AgID” (Allegato A, parte III, n. 1).
Quanto agli altri soggetti, ovvero le Amministrazioni parzialmente informatizzate, quelle prive di servizi informatici per la gestione di opere pubbliche o che comunque non intendono avvalersi dei servizi d’interoperabilità, è previsto l’obbligo di alimentare direttamente l’AINOP attraverso un “servizio sussidiario”, che verrà definito da un organismo denominato Tavolo permanente, previsto al successivo art. 3.
Per questi ultimi soggetti l’alimentazione dell’AINOP viene ripartita in tre fasi (la prima da avviare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del d.m.; la seconda entro 12 mesi; la terza entro il 31.12.2020).
Le Amministrazioni interessate dovranno -quindi- fornire progressivamente, secondo la suddetta scansione per fasi, i dati relativi alle opere, meglio precisate dall’art. 2, co. 4, punti a), b) e c), d.m. cit..


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3. Il Tavolo tecnico permanente

Per coordinare il processo e le modalità d’alimentazione dell’AINOP, l’art. 3 del decreto istituisce presso il MIT un “Tavolo tecnico permanente”, ossia un apposito organo partecipato dai rappresentanti dei soggetti che hanno la responsabilità di opere pubbliche sul territorio nazionale (cfr. art. 3, co. 2, cit.).

Le funzioni del Tavolo tecnico, come articolate dal comma 5, sono molteplici:

A) la supervisione del processo di sperimentazione delle modalità tecniche di alimentazione dell’AINOP attraverso:

  1. la proposta di aggiornamenti, integrazioni e maggiori specifiche delle disposizioni adottate;
  2. l’individuazione delle criticità nel processo di alimentazione dell’AINOP;
  3. la rimodulazione degli adempimenti e del cronoprogramma sopra descritto, sulla base dell’impatto in termini organizzativi, gestionali e finanziari derivante dagli obblighi d’avvio e manutenzione dell’AINOP;

B) il supporto alle Amministrazioni coinvolte nel processo d’alimentazione dell’AINOP, principalmente mediante:

  1. il coordinamento delle Amministrazioni ed il monitoraggio del corretto conferimento dei dati;
  2. indicazioni tecniche ed operative e valutazioni per la redazione di linee guida “tese alla definizione dei criteri per il monitoraggio, la valutazione e la classificazione del rischio dei manufatti esistenti”;
  3. raccomandazioni “per la definizione di piani e di programmi di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche”;
  4. la definizione di un piano nazionale “a breve e medio termine, per il monitoraggio delle opere pubbliche con l’uso di tecnologie innovative, anche attraverso sistemi di Structural Health Monitoring (SHM)”.

4. Il sistema SHM - Structural Health Monitoring

In particolare, il richiamato Structural Health Monitoring (monitoraggio della salute strutturale o SHM) consiste nella rilevazione e caratterizzazione dei danni patiti dalle opere d’ingegneria. Il processo SHM prevede l'osservazione di un’opera nel tempo, utilizzando misurazioni di risposta campionate periodicamente da una serie di sensori, l'estrazione dei dati sensibili e la relativa analisi statistica per determinare lo stato di salute dell’opera.
Le informazioni sono aggiornate e rivelano la capacità della struttura di svolgere la funzione prevista alla luce dell'inevitabile invecchiamento e dei fenomeni di degrado ambientale. Dopo eventi estremi, come terremoti o esplosioni, SHM viene utilizzato per lo screening rapido delle condizioni e mira a fornire, in tempo quasi reale, informazioni affidabili sull'integrità della struttura (le tecniche di visione artificiale sono sempre più in grado di diagnosticare e classificare in modo affidabile i modelli in dati di immagine, facilitando le operazioni di verifica e d’ispezione).

5. Lo IOP: il codice identificativo dell’opera pubblica

Lo IOP è un codice che contraddistingue ed identifica in maniera univoca ciascuna opera presente a sistema. Lo stesso Allegato Tecnico A, nella parte II, lo definisce “una sorta di codice fiscale dell’opera pubblica unico per tutta la vita dell’opera stessa, costituito dal 18 caratteri alfanumerici”.
Tale codice viene generato automaticamente da un algoritmo sulla base dei dati relativi alla singola opera inseriti a sistema: l’Allegato A fornisce le chiavi di lettura dei caratteri componenti ogni singolo IOP.
Oltre ad essere uno strumento d’identificazione, lo IOP costituisce anche il mezzo per conoscere l’intera vita dell’opera pubblica. Infatti, qualsiasi intervento di investimento pubblico (realizzativo, manutentivo, concluso o in fase di programmazione, progettazione ed esecuzione) dovrà essere riferito dall’Amministrazione competente al medesimo codice identificativo.

6. Accesso all’AINOP

Le modalità e le condizioni di accesso ai dati dell’AINOP sono definite dalla parte IV dell’Allegato Tecnico A.
L’art. 5 del decreto individua, in linea generale, alcune categorie di soggetti, cui corrispondono differenti possibilità di accesso, in ragione della loro specifica funzione o delle loro competenze.
Per alcuni dati limitati, l’AINOP è messo a disposizione ed è consultabile in formato open data, con la possibilità d’inviare segnalazioni agli enti che -a qualsiasi titolo- esercitano attività di vigilanza relativamente all’opera di cui si tratta.


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