Quando devono essere aggiornati i dati sul RUNTS? Istruzioni per ODV e APS

24.06.2025 - Tempo di lettura: 4'
Quando devono essere aggiornati i dati sul RUNTS? Istruzioni per ODV e APS

Gli enti devono tenere aggiornati i dati presenti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore: entro il 30 giugno di ogni anno ODV e APS scattano una fotografia di soci, associati ed eventuali lavoratrici e lavoratori

Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore deve avere un quadro chiaro e sempre aggiornato della compagine di soci, associati ed eventuali lavoratrici o lavoratori che ruotano attorno alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale.

Per questo motivo, così come previsto con il Decreto del Ministero del Lavoro che ha stabilito le regole operative del RUNTS, ogni 30 giugno gli enti devono aggiornare i dati relativamente allo stato dell’arte previsto al termine dell’anno precedente.

Dati su soci, volontari e lavoratori nel RUNTS: istruzioni sull’aggiornamento per ODV e APS

È l’articolo 20 del decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 a dettare le regole da seguire e a indicare i dati che richiedono un aggiornamento periodico da parte delle ODV e delle APS:

  • il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per:
    • numero di persone fisiche;
    • eventuali enti iscritti, in questo caso è necessario specificare per ognuno se il soggetto risulta iscritto o meno nella stessa sezione del RUNTS;
  • il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa;
  • il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari;
  • il numero dei volontari degli enti aderenti di cui Organizzazioni e Associazioni si avvalgono.

Responsabili degli adempimenti, così come della completezza e veridicità delle informazioni inserite, sono il rappresentante legale degli ETS o eventualmente gli amministratori.

Quando devono essere aggiornati i dati sul RUNTS? Istruzioni per ODV e APS

Ogni anno si hanno a disposizione sei mesi per dare un quadro della compagine associativa presente alla fine dell’anno: entro il 30 giugno, infatti, vanno trasmessi i dati che fotografano la situazione al 31 dicembre dell’anno precedente.

Il tempo, invece, stringe quando si riduce il numero degli associati al di sotto del limite previsto dal Codice del Terzo settore:

  • 7 persone fisiche;
  • 3 ODV o APS.

In questo caso la comunicazione deve avvenire entro 30 giorni: come previsto dalla norma, si ha poi un anno per incrementare il numero di associati.

Scaduto il termine, l’ente viene cancellato dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non richiede l’iscrizione a un’altra sezione.

Come aggiornare i dati del RUNTS: la pratica di variazione

Dal punto di vista operativo, ODV e APS dovranno collegarsi al Registro Unico Nazionale del Terzo settore ed effettuare l’accesso utilizzando una delle credenziali ammesse, come l’Identità Digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica.

Una volta all’interno bisognerà avviare la pratica cliccando su “Richiedi” e poi su “Variazione”  per poi selezionare, tra i soggetti collegati all’utenza, l’ente interessato tramite il codice fiscale.

A questo punto basterà seguire la procedura guidata, comunicando anche i dettagli sul dichiarante tramite i dati precompilati in relazione al soggetto che sta operando online. Una volta terminato l’intervento sulle diverse informazioni inserite, sarà sempre necessario cliccare sull’icona del dischetto per salvare le modifiche.

Per concludere la pratica, infine, sarà necessario accedere alla pagina di riepilogo dei dati oggetto di modifica per verificarne la completezza. Successivamente si dovrà scaricare e firmare il modello con la richiesta di variazione che dovrà, poi, essere immesso nuovamente in piattaforma.

Tramite il messaggio di posta elettronica certificata sia all’indirizzo PEC dell’ente sia a quello del dichiarante si ha la conferma di aver concluso la procedura e di aver trasmesso al RUNTS una fotografia aggiornata della compagine che ruota attorno a ODV e APS.

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