Regime IVA Terzo settore: le novità prorogate a gennaio 2025

10.04.2024 - Tempo di lettura: 6'
Regime IVA Terzo settore: le novità prorogate a gennaio 2025

Con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe, l’entrata in vigore delle novità sul regime IVA per il Terzo settore è stata prorogata al 1° gennaio 2025: come cambia il panorama di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

 

Slitta al 1° gennaio 2025 il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA per gli enti non commerciali.

Tale riforma sarebbe dovuta entrare in vigore a partire dal prossimo 1° luglio, ma con le novità del testo di conversione in legge del decreto Milleproroghe, DL n. 215/2023, la deadline è stata posticipata, concedendo più respiro al mondo del Terzo settore, e non solo.

Si ricorda che la riforma IVA è stata avviata in risposta alla procedura di infrazione n. 2008/2010 emessa dalla Commissione Europea a seguito del mancato pieno recepimento da parte del nostro legislatore della Direttiva IVA (contrasto della norma nazionale con la direttiva 2006/112/CE).

Secondo quanto previsto dalla Commissione Europea, difatti, ogni cessione di beni ed erogazione di servizi, effettuata dietro corrispettivo dovrebbe essere considerata imponibile IVA, mentre la normativa italiana prevedeva alcuni casi di esclusione, tra cui quelli previsti per gli enti non commerciali.

IVA Terzo settore: le novità prorogate a gennaio 2025

La riforma IVA che interesserà gli enti non commerciali a partire dal 1° gennaio 2025 nasce, quindi, dall’impulso dato al legislatore italiano a seguito dell’intervenuta procedura di infrazione della Commissione Europea e vedrà tre situazioni distinte che gli operatori dovranno ben conoscere e saper affrontare.

Come chiarito anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti il 13 novembre 2023 con una guida ad hoc pensata per i professionisti del settore, i casi che si verificheranno saranno sostanzialmente tre.

Alcune operazioni passeranno dall’applicazione di un regime di esclusione IVA ad uno di esenzione, altre passeranno invece da un regime di esclusione ad uno di imponibilità, altre, invece, considerate imponibili diventeranno esenti.

Dall’esclusione dall’IVA all’esenzione

Dal 1° gennaio 2025 dovranno essere considerate esenti e non più escluse ai fini IVA le seguenti attività:

  • prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti (incluse le prestazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la stessa attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali) verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati, in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto;
  • prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona a loro esclusivo profitto;
  • somministrazione di alimenti e bevande effettuate nei confronti di indigenti da associazioni di promozione sociale (ricomprese fra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1992, n. 287) con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, nel caso in cui l’attività di somministrazione sia strettamente complementare all’attuazione degli scopi istituzionali.

Le attività appena menzionate, passando da un regime di esclusione dall’IVA a una esenzione, vedranno nella sostanza immutato il carico tributario in quanto non dovranno applicare e quindi versare l’IVA, ma subiranno un aggravio burocratico dato dall’implementazione degli adempimenti connessi alle operazioni esenti dall’IVA.

Dall’esclusione dall’IVA all’imponibilità

Ci sono, poi, attività per le quali il legislatore ha previsto il passaggio dal regime di esclusione a quello di imponibilità IVA.

Questa modifica interesserà i seguenti punti:

  • cessioni di beni non strettamente connesse a prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti (incluse le prestazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali) verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati, in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto;
  • cessioni di beni effettuate da associazioni sportive dilettantistiche, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti di soci, associati o partecipanti (incluse le prestazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali) verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni quali danno diritto;
  • cessioni di pubblicazioni effettuate prevalentemente ai propri associati, ma non in occasione di manifestazioni propagandistiche, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona;
  • somministrazione di alimenti e bevande effettuate da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale (ricomprese fra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1992, n. 287), con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno (anche quando effettuate presso le sedi di queste ultime); nonché le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate a favore dei propri associati (e non di soggetti indigenti).

Dall’imponibilità all’esenzione IVA

Inverso, invece, sarà il percorso che faranno le attività riportate di seguito che passeranno dall’essere imponibili a esenti ai fini IVA:

  • prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone (diverse da soci, associati o partecipanti) che esercitano lo sport o l’educazione fisica;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona (e non più solo da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali) a loro esclusivo profitto.

Molti parlano di riforma IVA del Terzo settore, ma in realtà sarà coinvolto tutto il mondo del no profit, anche lo sport e il comparto delle associazioni che non sono ancora entrate, o non hanno intenzione di entrare, nel perimetro del Terzo settore. Tutti ne subiranno le conseguenze e sarà un cambiamento importante.

Le conseguenze per il Terzo settore e per lo sport

L’impossibilità di escludere dalla disciplina IVA molte delle operazioni definibili come tipiche delle associazioni avrà delle conseguenze burocratiche per gli enti, con un impatto anche dal punto di vista della gestione amministrativo-contabile.

Il primo passo sarà quello di dotarsi di una partita IVA: questo adempimento riguarderà non solo gli enti del Terzo settore ma anche quelli appartenenti al comparto sportivo e gli enti non commerciali non iscritti al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il regime di esenzione non escluderà gli enti da tutti gli adempimenti connessi alle diverse operazioni, e i diversi soggetti dovranno adattarsi a questa ennesima novità introdotta dal legislatore.

La proroga e l’attuale situazione

Il decreto Milleproroghe, DL n. 215/2023, ha concesso un ulteriore sospiro di sollievo alle associazioni che dovranno fare i conti con le novità introdotte dal legislatore, prorogando al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore del nuovo regime IVA.

Tale slittamento assume inoltre un’importanza cruciale, se visto in relazione alla situazione globale in cui si trovano da un punto di vista normativo gli enti del Terzo settore in questa fase.

Alcuni punti della riforma del Terzo settore, contenuti nel titolo X del d.lgs numero 117/2017 e riguardanti i regimi fiscali previsti per gli ETS non sono ancora applicabili, nonostante la piena operatività del RUNTS. Si attende, infatti, l’approvazione da parte della Commissione Europea.

Nel frattempo, risultano ancora valide le disposizioni contenute nell’art. 148 e seguenti del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, al quale quindi non sono state ancora applicate le modifiche dell’art. 89 del Codice del Terzo settore, che invece saranno attuabili dal momento in cui il titolo X del d.lgs 117/2017 potrà essere considerato in vigore.

Senza la proroga delle novità sull’IVA, in attesa della piena operatività delle previsioni legislative contenute nel CTS, alla condizione precaria nella quale si trovano gli ETS da un punto di vista fiscale, si sarebbe aggiunto un ulteriore regime transitorio ibrido.

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