Devoluzione del patrimonio: le istruzioni per gli enti del Terzo settore

Autore: Redazione
 - Ultimo aggiornamento: 01.10.2026
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Devoluzione del patrimonio: le istruzioni per gli enti del Terzo settore

La devoluzione del patrimonio rappresenta un adempimento chiave per gli enti del Terzo settore in caso di scioglimento o uscita dal RUNTS. Dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali le linee guida da seguire.

Come previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento l’ente del Terzo settore è tenuto a devolvere il patrimonio a favore di altri soggetti.

L’obbligo nasce per garantire l’assenza del fine di lucro e tutelare l’interesse pubblico. La normativa distingue chiaramente tra la chiusura definitiva dell’ente e la sua semplice uscita dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la nota n. 9981 del 22 giugno 2026, ha fornito le istruzioni da seguire su tutto il territorio nazionale per l’applicazione delle regole sulla devoluzione del patrimonio degli Enti del Terzo Settore (ETS), mettendo a disposizione apposite linee guida.

Le due tipologie di devoluzione: patrimonio residuo e incrementale

Prima di tutto bisogna chiarire i due diversi scenari regolati dal Codice del Terzo Settore (CTS), dal momento che comportano regole diverse per il calcolo del patrimonio da devolvere ad altri ETS.

In caso di scioglimento o estinzione, l’ente cessa la propria attività e deve devolvere il patrimonio residuo nella sua totalità.

In caso di cancellazione dal RUNTS con continuazione dell’attività, ai sensi dell’articolo 50 del CTS, per scelta volontaria o per perdita dei requisiti, l’ente che decide di continuare a operare secondo le regole del Codice civile è tenuto a devolvere solamente il patrimonio incrementale.

La disciplina sul patrimonio incrementale riguarda anche le ONLUS che non hanno presentato domanda di iscrizione al RUNTS entro il termine del 31 marzo 2026.

Come calcolare il patrimonio incrementale da devolvere

Per gli enti che escono dal RUNTS ma restano in vita, la devoluzione riguarda solo la ricchezza accumulata durante la permanenza nel Terzo settore. Il calcolo si effettua mettendo a confronto il patrimonio finale con quello iniziale: la differenza rappresenta il valore incrementale.

“Resta, quindi, evidente che nel caso in cui il patrimonio incrementale sia pari a zero o inferiore a zero (in quanto il patrimonio finale è inferiore al patrimonio iniziale) non vi sarà nessuna risorsa da devolvere”, specificano le Linee guida.

In ogni caso, bisogna prima di tutto individuare il patrimonio finale basandosi su una situazione contabile redatta in prossimità dell’uscita dal RUNTS e comunque non antecedente a 120 giorni rispetto alla delibera assembleare di cancellazione.

Bisogna, però, ricostruire anche la situazione iniziale: solitamente il punto di riferimento è la data di iscrizione al RUNTS. Tuttavia, per gli enti del Terzo settore di diritto transitorio, il conteggio parte dalla data di iscrizione ai registri pregressi.

Se non è possibile procedere con una ricostruzione tramite i vecchi bilanci, l’ente può fare riferimento a documentazione certa, come estratti conto o visure catastali, per ricostruire il patrimonio iniziale.

Per rendere correttamente confrontabili le due situazioni è inoltre necessario tenere conto del valore attuale degli elementi patrimoniali, attualizzando i valori iniziali mediante gli indici ISTAT.

Non tutto l’incremento di valore, però, deve essere devoluto: occorre distinguere le variazioni di valore che non dipendono dall’acquisizione della qualifica di ETS, così da eliminarle dal calcolo del patrimonio incrementale.

Ad esempio, vanno esclusi dal calcolo gli incrementi derivanti da rivalutazioni contabili al fair value che non rappresentano una crescita reale, così come i valori legati alla vendita di immobili acquistati prima dell’assunzione della qualifica di ETS.

Questa operazione spetta a un revisore legale, che deve attestare l’entità e la composizione del patrimonio dell’ente e l’eventuale ammontare non assoggettato a devoluzione.

Le istruzioni per gli enti in contabilità per cassa

In questo quadro bisogna ricordare che gli ETS privi di personalità giuridica con proventi non superiori a 300.000 euro e gli ETS con personalità giuridica con proventi non superiori a 60.000 euro possono predisporre un rendiconto per cassa al posto del bilancio ordinario.

Con la contabilità per cassa la ricostruzione del patrimonio non è così lineare. Di conseguenza, diventa necessario reperire una documentazione adeguata per ricostruire il valore incrementale da allegare alla richiesta di parere di devoluzione:

  • un rendiconto per cassa alla data della delibera, insieme a un elenco degli eventuali beni immobili e dei beni mobili inventariati, con l’indicazione del relativo valore o, in assenza di beni, una dichiarazione sostitutiva;
  • per gli enti privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro, la documentazione comprovante l’ammontare del patrimonio eventualmente non assoggettato alla devoluzione;
  • per gli enti del Terzo settore con personalità giuridica e proventi non superiori a 60.000 euro che adottano il rendiconto per cassa in forma aggregata, il medesimo dato può essere indicato mediante una dichiarazione sostitutiva.

Qualora non fosse possibile una ricostruzione attendibile, si dovranno confrontare la cassa e le disponibilità liquide iniziali e finali, neutralizzando le operazioni non legate alla qualifica di ETS, come ad esempio la vendita di un immobile preesistente.

L’iter procedurale per la devoluzione del patrimonio

Sia per lo scioglimento sia per la cancellazione dal RUNTS, le decisioni devono essere adottate dall’organo competente con i quorum rafforzati previsti dallo statuto. In assenza di specifiche disposizioni statutarie, per lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio trova applicazione l’articolo 21 del Codice civile, che richiede il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’ente deve presentare una richiesta motivata per ottenere il parere obbligatorio dell’Ufficio del RUNTS territorialmente competente. Il parere deve essere reso entro 30 giorni e, in assenza di risposta, opera il silenzio-assenso.

La richiesta di parere resta necessaria anche quando dal calcolo non emerga alcun patrimonio incrementale da devolvere.

Effettuare la devoluzione del patrimonio residuo in assenza del parere dell’Ufficio del RUNTS, o in difformità dalle indicazioni ricevute, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi.

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