Associazioni e società sportive dilettantistiche, in chiaro i requisiti per le agevolazioni fiscali

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E/2026 fornisce una bussola pratica per l’applicazione delle agevolazioni e delle novità fiscali per ASD e SSD. Dalla centralità degli statuti fino all’esenzione fiscale per dipendenti e collaboratori: tutti i chiarimenti.
La riforma dello sport ha portato a una revisione a tutto campo delle regole di gestione per associazioni e società sportive dilettantistiche.
Dalle condizioni che consentono di accedere ai benefici fiscali, al trattamento dei compensi e dei rimborsi ai lavoratori e volontari sportivi, fino alle modifiche che assumono rilievo ai fini IVA, IRAP e IRES, le novità hanno generato non pochi dubbi applicativi.
Con la circolare n. 7/E/2026 l’Agenzia delle Entrate mette alcuni punti fermi, fornendo una bussola fiscale per ASD e SSD.
Agevolazioni fiscali, anche per l’SSD è centrale lo statuto
Il primo quesito al quale risponde l’Agenzia delle Entrate riguarda la gestione delle agevolazioni fiscali da parte delle società sportive dilettantistiche.
Al centro dell’attenzione sono le misure che permettono di decommercializzare le attività rese nei confronti di associati, tesserati e partecipanti.
Il dubbio sottoposto all’esame del Fisco riguarda le condizioni che consentono alle società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali o cooperative di escludere da tassazione i corrispettivi specifici, anche in caso di statuti che prevedono la lucratività attenuata/parziale.
Alla base del quesito il “corto circuito” tra la nuova disciplina civilistica delle SSD e la disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 36/2021.
Prima della riforma, una SSD doveva avere come requisito essenziale la totale e assoluta assenza di scopo di lucro.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021, è stata consentita alle SSD costituite come società di capitali o cooperative una “lucratività attenuata o parziale”. Gli articoli 8, commi 3 e 4, hanno infatti stabilito che la SSD può inserire nello statuto la possibilità di:
- destinare una quota inferiore al 50% degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale o alla distribuzione di dividendi ai soci, entro limiti specifici;
- rimborsare al socio il capitale effettivamente versato e rivalutato.
Per poter beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici, l’articolo 148, comma 8, lettera a), del TUIR impone invece che lo statuto preveda il divieto assoluto e totale di distribuire utili, avanzi di gestione o capitale durante la vita dell’ente, sotto qualsiasi forma.
Ed è qui che sono sorti i dubbi: l’assenza di scopo di lucro prevista dal D.Lgs. 36/2021, che ammette la distribuzione parziale, ha “ammorbidito” o superato anche il requisito fiscale di non lucratività assoluta previsto dal TUIR?
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il piano civilistico e il piano fiscale viaggiano su binari distinti.
Civilisticamente una SSD può nascere e operare applicando la lucratività attenuata prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 36/2021.
Fiscalmente, però, le agevolazioni dell’art. 148, comma 3, del TUIR restano riservate a chi rispetta una non lucratività assoluta e totale.
Se una SSD sceglie di applicare la novità della riforma e prevede nello statuto la possibilità di distribuire dividendi, perde l’accesso al beneficio fiscale dell’art. 148, comma 3, del TUIR.
Pertanto, per beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici, lo statuto della SSD deve esplicitamente rinunciare alla lucratività attenuata.
Anche i rimborsi forfettari ai volontari sportivi entrano nella soglia di non imponibilità
Un altro tema di forte rilievo pratico chiarito dalla circolare n. 7/E/2026 riguarda il trattamento fiscale dei rimborsi forfetari erogati ai volontari sportivi, previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 36/2021 entro il limite di 400 euro mensili per eventi e manifestazioni.
Il dubbio posto all’attenzione del Fisco nasce dall’incrocio tra la natura “non reddituale” di questi rimborsi e la soglia di non imponibilità fiscale di 15.000 euro annui prevista per i compensi da lavoro sportivo.
Cosa succede se un soggetto, già lavoratore sportivo per altri enti, riceve dei rimborsi forfettari come volontario dopo aver già superato i 15.000 euro di compensi nell’anno solare?
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la soglia rappresenta un tetto complessivo per la persona fisica.
Pertanto, i rimborsi forfetari da volontario, pur non essendo di per sé tassabili, concorrono al raggiungimento della soglia dei 15.000 euro annui.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, se il volontario ha già esaurito la soglia dei 15.000 euro attraverso compensi da lavoro sportivo autonomo percepiti da altri enti, il rimborso forfettario assume interamente rilevanza fiscale come reddito di lavoro autonomo.
In questo caso, secondo l’interpretazione fornita dalla circolare, l’ente che eroga il rimborso deve agire come sostituto d’imposta, applicando la ritenuta d’acconto dell’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973.
Per tutelare gli enti eroganti, la verifica sul superamento della soglia ricade sul percipiente, che è tenuto a rilasciare un’autocertificazione dei compensi e dei rimborsi già ricevuti nell’anno prima di incassare le somme.
Franchigia di 15.000 euro: vale anche per i lavoratori sportivi dipendenti
In merito all’esenzione IRPEF fino a 15.000 euro all’anno nell’area del dilettantismo, il documento dell’Agenzia delle Entrate ha risolto un quesito fondamentale relativo alla tipologia contrattuale adottata.
Si chiedeva, infatti, se l’abbattimento della base imponibile fosse riservato solo alle collaborazioni e al lavoro autonomo o se spettasse anche ai lavoratori assunti con contratto di lavoratore sportivo subordinato (dipendente).
L’Agenzia ha risposto in modo favorevole, sottolineando la natura oggettiva della norma.
La franchigia dei 15.000 euro si applica alla prestazione sportiva in quanto tale, indipendentemente dalla veste contrattuale scelta dalle parti (lavoro autonomo, co.co.co. o lavoro subordinato).
Di conseguenza, anche per i lavoratori dipendenti dello sport dilettantistico, i primi 15.000 euro annui di retribuzione non costituiscono base imponibile IRPEF.
Solamente la quota di compenso eccedente i 15.000 euro viene assoggettata a tassazione ordinaria secondo le regole dei redditi di lavoro dipendente.
Collaboratori amministrativo-gestionali: confermato lo sconto IRAP
Un’ulteriore rassicurazione arriva sul fronte dell’IRAP per gli enti sportivi.
L’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 prevede che i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative nell’area del dilettantismo inferiori a 85.000 euro annui non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.
La circolare ha chiarito che questa agevolazione non è limitata ai soli collaboratori di campo (istruttori, atleti, tecnici), ma si estende anche ai collaboratori con mansioni amministrativo-gestionali (es. personale addetto alla segreteria, alla cassa o alla gestione contabile).
Se l’importo annuo erogato al singolo collaboratore non supera gli 85.000 euro, l’ASD o SSD non dovrà pagare l’IRAP su tali somme.
Corsi e attività sportive: semplificazione IVA con la dispensa dagli adempimenti
Sul versante dell’IVA, la circolare esamina le novità introdotte dall’art. 36-bis del D.L. n. 75/2023, che prevede l’esenzione per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, compresi corsi e didattica, rese da enti senza fine di lucro nei confronti di chi esercita lo sport.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che le ASD e le SSD che svolgono tali operazioni esenti possono avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972, previa comunicazione all’Ufficio.
Una semplificazione burocratica di rilievo, che evita l’emissione sistematica delle fatture per i corsi sportivi esenti, fermo restando l’obbligo di fatturazione e registrazione per le eventuali altre operazioni imponibili effettuate dall’ente, come le sponsorizzazioni.
Cessione del contratto di un atleta ai professionisti: operazione soggetta a IVA
Di segno opposto è invece il chiarimento relativo ai passaggi di atleti verso il settore professionistico.
Molte associazioni si chiedevano se il corrispettivo ricevuto da una ASD o SSD per la cessione del contratto di un proprio atleta a una società professionistica potesse rientrare tra le prestazioni “strettamente connesse con la pratica dello sport” ed essere quindi esente da IVA.
L’Agenzia delle Entrate ha escluso tassativamente l’esenzione.
La cessione del contratto di un atleta attiene a un accordo economico-finanziario tra società e non rappresenta un servizio sportivo reso direttamente a chi pratica lo sport.
Mancando i requisiti unionali e nazionali dell’esenzione, l’operazione costituisce una cessione di contratto verso corrispettivo (art. 3 del D.P.R. n. 633/1972) e deve essere regolarmente fatturata applicando l’IVA ordinaria.
Regime “Legge 398/1991”: detassazione IRES confermata per tutte le ASD e SSD
In chiusura, la circolare esamina l’allineamento normativo dell’art. 25, comma 2, della Legge n. 133/1999, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 38/2026.
La norma prevede la completa defiscalizzazione ai fini IRES dei proventi realizzati dagli enti sportivi nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e per il tramite di raccolte pubbliche di fondi.
L’Agenzia chiarisce che l’ambito applicativo è stato pienamente attualizzato: l’agevolazione spetta a tutti gli enti sportivi dilettantistici (sia ASD sia SSD costituite come società di capitali o cooperative) che abbiano optato per il regime fiscale agevolato della Legge n. 398/1991.
Per fruire della detassazione IRES sui proventi commerciali connessi e sulle raccolte fondi, restano fermi i due paletti fondamentali.
In primo luogo, il numero di eventi ammessi è pari a un massimo di 2 per ciascun anno. In secondo luogo, gli incassi registrati non devono superare complessivamente il limite di 51.645,69 euro annui.