Benefit aziendali per le lavoratrici madri nei piani di welfare? Costituiscono reddito imponibile

19.03.2024 - Tempo di lettura: 8'
Benefit aziendali per le lavoratrici madri nei piani di welfare? Costituiscono reddito imponibile

Eventuali benefit specificamente riconosciuti alle lavoratrici madri, che rientrano dal congedo di maternità, costituiscono reddito imponibile. Nessuna agevolazione fiscale per le somme che il datore di lavoro intende inserire nel piano di welfare aziendale ma non sono destinate alla generalità dei dipendenti o a intere categorie.

 

I datori di lavoro che scelgono di mettere in campo particolari benefit per le lavoratrici madri che rientrano dal congedo di maternità devono considerare gli importi riconosciuti come imponibili.

Le cifre non possono essere incluse nelle somme del piano di welfare aziendale che beneficiano delle agevolazioni fiscali.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate analizzando un caso pratico con una recente risposta all’interpello, la numero 57 del 1° marzo 2024.

I benefit aziendali per le lavoratrici madri sono imponibili: quali sono gli importi esenti che rientrano nei piani di welfare?

Sotto la lente di ingrandimento è l’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che, in presenza di particolari condizioni e limiti, regola l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente di alcuni benefit che il datore di lavoro può riconoscere alle lavoratrici e ai lavoratori.

Per individuare quali sono le cifre soggette a tassazione e quali, invece, gli importi che beneficiano dell’esenzione fiscale, è necessario partire dal concetto stesso di reddito di lavoro dipendente.

Secondo il TUIR è composto “da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Come per ogni regola, però, ci sono delle eccezioni, ed è proprio il caso dei benefit aziendali riconosciuti sotto forma di servizi, prestazioni e rimborsi spesa.

I benefici possono essere esclusi dal reddito, come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, quando hanno una finalità di rilevanza sociale, e non retributiva, e quando sono destinati alla generalità dei dipendenti o a intere categorie, come gli operai con una stessa qualifica o tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici che fanno il turno di notte, solo per fare degli esempi.

In altre parole, devono avere, tra le altre caratteristiche, una portata ampia. Mancano i requisiti fondamentali per l’accesso all’agevolazione fiscale nel caso di benefit riconosciuti alle lavoratrici madri che rientrano dalla maternità.

I benefit aziendali per le lavoratrici madri nei piani di welfare? I chiarimenti sul trattamento fiscale da applicare

Il chiarimento arriva analizzando un caso pratico: una azienda ha intenzione di includere nel suo piano di welfare un importo per tutte le lavoratrici madri pari alla differenza tra indennità di congedo e il 100 per cento della retribuzione mensile lorda e si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la presenza dei presupposti di non imponibilità previsti dall’articolo 51 del TUIR.

Ma è proprio nella platea di potenziali beneficiarie del bonus il principale ostacolo all’applicabilità dell’esenzione.

La risposta all’interpello numero 57 del 1° marzo 2024 sottolinea che non è possibile definire e individuare una categoria di dipendenti destinataria di eventuali benefit, così come richiesto dalla norma, sulla base di una distinzione non legata alla prestazione lavorativa, e quindi in relazione “a condizioni personali o familiari del dipendente”.

Alla luce di queste considerazioni, secondo l’Agenzia delle Entrate, i benefit aziendali destinati alle dipendenti che rientrano dal congedo di maternità, “rappresentando un’erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile, rispondono a finalità retributive”.

Da questo passaggio si arriva alla conclusione finale: i bonus per le neomamme delineati nel modo descritto assumono rilevanza reddituale, in linea con quanto stabilito dall’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

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