Riforma dell’ordinamento forense: nuove prospettive per l’avvocatura italiana

14.05.2025 - Tempo di lettura: 3'
Riforma dell’ordinamento forense: nuove prospettive per l’avvocatura italiana

Il progetto di riforma dell’ordinamento forense presentato dal Consiglio Nazionale Forense delinea un quadro normativo profondamente rinnovato per l’avvocatura italiana. Appare dunque opportuno esaminarne alcuni tratti salienti che si pongono come fortemente innovativi del quadro normativo esistente.

Rafforzamento dell’esclusività professionale

La riforma potenzia significativamente l’ambito di attività riservate esclusivamente agli avvocati. L’articolo 4, infatti, non solo conferma l’esclusività dell’assistenza e rappresentanza nei procedimenti giudiziari, ma la estende espressamente alle “procedure arbitrali, nei procedimenti di risoluzione alternative delle controversie, nei procedimenti di volontaria giurisdizione e nei procedimenti amministrativi a carattere contenzioso e precontenzioso.”

Inoltre, il progetto di legge prevede che l’attività di consulenza e assistenza legale, quando svolta in modo “continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo“, diventi prerogativa esclusiva degli iscritti all’albo e dei praticanti abilitati. È poi particolarmente innovativo il comma 6, che sancisce la nullità delle pattuizioni aventi ad oggetto il pagamento di compensi per consulenza legale a soggetti non iscritti all’albo. Questa norma potrebbe avere un impatto significativo nel contrasto al fenomeno dei “consulenti legali” non abilitati, fornendo uno strumento concreto per tutelare sia la categoria professionale sia i cittadini.

Nuove forme di esercizio professionale: le reti tra Professionisti

L’articolo 15 introduce e disciplina i contratti di rete tra avvocati e le reti multidisciplinari, rappresentando una delle innovazioni più rilevanti della riforma. Il compito di queste strutture, già sperimentate in altri ambiti contrattuali, è quello di consentire collaborazioni professionali strutturate senza rinunciare all’autonomia individuale.

Il progetto prevede che le reti tra avvocati includano almeno due Professionisti iscritti all’albo, mentre le reti multidisciplinari possono coinvolgere altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate dal Decreto del Ministro della giustizia del 4 febbraio 2016, n. 23. Si prevede, inoltre, che queste reti possano acquisire soggettività giuridica se il contratto è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e se prevede un organo comune e un fondo patrimoniale.

Un elemento di notevole interesse è altresì la possibilità, sancita dall’articolo 15 comma 8, per le reti professionali di “partecipare e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati” ai sensi dell’art. 12, comma 3, legge 12 maggio 2017, n. 81. Se approvata, questa disposizione potrebbe aprire nuove opportunità di business per gli avvocati, consentendo una più efficace competizione con grandi strutture organizzate.

Ampliamento delle compatibilità professionali

Appare particolarmente significativa anche la proposta di revisione dell’articolo 29, che amplia significativamente le attività che possono essere svolte contemporaneamente alla professione forense.

Si prevede infatti che l’avvocato possa:

  • esercitare altre professioni come dottore commercialista, esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro;
  • ricoprire ruoli di amministratore unico, consigliere delegato o presidente di società di capitali;
  • svolgere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali;
  • fungere da amministratore di condominio;
  • operare come agente sportivo.

Conclusioni

Il progetto di riforma dell’ordinamento forense rappresenta certamente un tentativo organico di modernizzare la professione, adattandola alle nuove dinamiche del mercato legale. Le novità introdotte, dall’ampliamento delle attività esclusive alla disciplina delle reti professionali, mirano a rendere l’avvocatura italiana più competitiva e flessibile, pur preservando i valori fondamentali di autonomia e indipendenza che ne costituiscono l’essenza.

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