Delega unica professionisti fiscali: cos’è, quali dati inserire e quali servizi possono essere delegati

16.02.2026 - Tempo di lettura: 5'
Delega unica professionisti fiscali: cos’è, quali dati inserire e quali servizi possono essere delegati

La delega unica per i servizi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione consente, con un’unica operazione, di comunicare i dati delle deleghe rilasciate agli intermediari riferite ad uno o più servizi online dell’amministrazione finanziaria, unificando anche le scadenze.

Questo strumento, introdotto dall’articolo 21 del decreto legislativo numero 1/2024 ed entrato a regime dallo scorso 9 dicembre 2025, rappresenta una svolta nel rapporto tra professionista e cliente in materia di adempimenti fiscali, perché semplifica e razionalizza il meccanismo della delega, rendendolo complessivamente più efficiente.

In particolare, dopo aver stipulato un accordo – in formato cartaceo o digitale – con il quale conferisce al proprio professionista la delega vera e propria, il cliente la attiva con una comunicazione all’Agenzia delle entrate. La comunicazione può essere effettuata direttamente dall’intermediario fiscale.

Una volta attivate, le deleghe restano efficaci, salvo revoca o rinuncia, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, e questo costituirà un grande vantaggio per gli intermediari, che saranno agevolati anche nella gestione dei rinnovi delle deleghe dei propri assistiti.

L’evoluzione tecnologica nella gestione della delega unica

Al fine di garantire la massima sicurezza nell’accesso ai servizi delegati, non saranno più previste modalità di comunicazione delle deleghe diverse da quelle digitali autenticate.

Non sarà più possibile, ad esempio, attivare la delega recandosi presso lo sportello dell’ufficio territoriale o mediante l’invio di pec, né modalità di accesso mediante codici consegnati ai deleganti, compiendosi così pienamente un passaggio di transizione verso il fisco digitale.

I servizi che possono essere delegati dal contribuente al professionista

In particolare, la delega unica può riguardare i seguenti servizi:

  • i servizi relativi al portale “Fatture e Corrispettivi, con possibilità di selezione dei seguenti:
    • Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
    • Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA;
    • Registrazione dell’indirizzo telematico;
    • Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche;
    • Accreditamento e censimento dispositivi per favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti
  • il servizio di consultazione del “Cassetto fiscale delegato”;
  • il servizio di “Acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale”;
  • i servizi online dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Quali dati occorre inserire nella delega unica

Il contenuto minimo della delega unica è costituito dai seguenti dati:

  • il codice fiscale e il cognome e nome o la denominazione del contribuente delegante;
  • il codice fiscale e il cognome e nome o la denominazione del soggetto firmatario della delega, nel caso di delegante con incapacità totale o parziale, minorenne o deceduto o, ancora, di delegante diverso da persona fisica;
  • l’individuazione puntuale dei servizi delegati;
  • l’indicazione se si tratta di nuovo conferimento, rinnovo di delega in scadenza o revoca di delega precedente;
  • il codice fiscale e il cognome e nome o la denominazione dell’intermediario delegato;
  • il luogo e la data del conferimento, della revoca o del rinnovo;
  • la firma.

Ogni eventuale successiva modifica all’elenco dei servizi delegati al medesimo intermediario sostituisce integralmente quella in precedenza comunicata.

Di conseguenza, qualsiasi modifica comporterà un rinnovo e una nuova attivazione del singolo servizio oggetto di modifica e di tutti gli altri servizi collegati, con medesima scadenza.

La delega unica può essere conferita ad un numero massimo di due intermediari e scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, salvo revoca anticipata da parte del delegante o rinuncia da parte dell’intermediario delegato.

Tabella di sintesi con le differenza tra la vecchia procedura e la nuova procedura prevista per la delega unica

 

 

Deleghe ai servizi digitali dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione

 

Procedure previste in precedenza

 

Nuove procedure previste con la Delega Unica

MODELLO Modelli distinti per ogni servizio Nessun modello: unico file contenente i dati di delega per più servizi
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE  ADE/ADER Mista: presso l’ufficio territoriale e telematica Esclusivamente telematica
 

SCADENZA: Cassetto fiscale

 

4 anni

 

Unificata (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento per tutti i servizi delegati)

SCADENZA:

 Dati Isa/ Cpb

1 anno Unificata (come sopra)
SCADENZA: Servizi AdeR 2 anni Unificata (come sopra)
SCADENZA: Fatt. elettronica 2 anni Unificata (come sopra)
INTERMEDIARI DELEGABILI: Cassetto, Isa, AdeR Massimo 2 per servizio Massimo 2 per contribuente
INTERMEDIARI DELEGABILI: Fatt. elettronica Massimo 4 Massimo 2 per contribuente

 

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